D'accordo con quanto finora citato dagli esimi colleghi... vorrei giusto puntualizzare che "abitare" e, dunque, creare ambienti nei quali è possibile soggiornare lungamente (come anche il dormire) in spazi dell'immobile agibili (sottotetto) ma non deputati urbanisticamente ad essere abitati, sia ai fini della destinazione d'uso amministrativa che architettonico/costruttiva (il sottetto funge da camera di sfogo del calore del fabbricato, assolvendo inoltre a funzioni di coibentazione e scambio termico), è un illecito ovvero un abuso edilizio e pertanto si può incorrere in qualche sorpresa soprattutto se è stato posto in soluzione di continuità con il vano sottostante a 1/2 di aperture nel solaio... magari anch'esse abusive!
Si può invocare che un eventuale rispristino al vecchio stato ha un costo minimale... ma l'abuso rimane, se non diversamente sanato!!!
<<CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 3/10/2008 (Ud. 19/06/2008), Sentenza n. 37566
URBANISTICA ED EDILIZIA - Trasformazione di un sottotetto in mansarda - Permesso di costruire - Necessità - C.d. "volumi tecnici" - Nozione. La trasformazione di un sottotetto in mansarda costituisce mutamento della destinazione d'uso dell'immobile per il quale è necessario il rilascio del permesso di costruire e legittima l'emissione del provvedimento di sequestro preventivo. I c.d. "volumi tecnici" sono quelli esclusivamente adibiti alla sistemazione di impianti aventi un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione e che non possono essere ubicati all'interno della parte abitativa (cfr. Cons. Stato, Sez. 5, 13/5/1997 n. 483). Pres. Altieri, Est. Sensini, Ric. Carducci. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 3/10/2008 (Ud. 19/06/2008), Sentenza n. 37566>>