ugo56

Membro Attivo
Privato Cittadino
Domanda. Quando ci si accorge che un CTU non svolge il proprio lavoro, in occasione di un tentativo di conciliazione, con "uniformità" ed "IMPARZIALITA'" cosa si potrebbe cominciare a fare ? Le ultime settimane è costretto ad "esporsi" (cioè, dimostrarsi velatamente di parte) sempre più, permettendo alla controparte di aggiustarsi la quota mentre io, l'attore, sono costretto a chiedere il parere della controparte per avere inserita una mia qualsiasi richiesta. Potete consigliarmi quali condizioni occorrono per ricusare un CTU. Volevo un vostro parere prima di rivolgermi all'avvocato, per avere una preparazione in proposito.
 

Alberto2002

Membro Attivo
Professionista
mmm...
Il ctu viene "ricusato" qualora non adempia con lealtà al proprio compito, ossia si "venda" al miglior offerente, favorendo, cioé, illecitamente una parte, non comunichi in maniera tempestiva di essere parente o di avere rapporti particolari (essere stato consulente, tecnico o intrattenere interessi) con di una delle parti, compia atti illeciti tali da meritare la "ricusazione".

I seguenti aricoli del Codice di Procedura Civile recitano:

Articolo 63 (Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente)
Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione.
Il consulente puo essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'art. 51.

Articolo 192 (Astensione e ricusazione del consulente)
L'ordinanza è notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal giudice. Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione, depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore. Questi provvede con ordinanza non impugnabile.
:disappunto:
C'è da dire che ricusare un CTU, è fattibile, ma i fatti devono essere evidenti e... dipende... :risata:
 

StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
Professionista
Da quello che scrive sembra non vi sia un procedimento in corso, solo in tal caso si può ricusare il CTU nei casi previsti dalla legge.
Se si tratta di un tentativo di conciliazione tra le parti lei è libero di non accettare la proposta che costui formulerà per arrivare ad un accordo transattivo.
Il suo avvocato saprà come muoversi e di questo abbia fiducia senza temere di doversi preparare prima il che non ha senso nei confronti del suo difensore.
Avv. Luigi De Valeri
 

sidalpo

Membro Attivo
Privato Cittadino
In una causa di divisione ereditaria di un immobile il CTU ha dato a detto immobile un valore X. L'immobile non è andato in asta per mancata dichiarazione di successione di alcuni eredi con relative volture e trascrizioni che il CTU aveva segnalato ma non provveduto a invitare gli interessati a sanare. Si faceva avanti un acquirente che offriva X/4, valore reale dell'immobile come dagli eredi accertato in quella zona. Il CTU, pagato in base al valore X, ha commesso palesi errori di valutazione, certamente per gonfiare la sua parcella, e ha omesso di invitare le parti omissive a sanare le loro posizioni recando a me grave danno potendo io avere diritto di prelazione sull'immobile. Posso recuperare parte delle spese sostenute tutte da me per tale CTU? Grazie a tutti.
 

StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
Professionista
difficile dare una risposta senza esaminare in via documentale quanto riferisce in questa sede che non è deputata a dare "sentenze" o pronostici su situazioni personali per cui si chiede una consulenza da ricevere in... altra sede.
 

sidalpo

Membro Attivo
Privato Cittadino
Anche il mio avvocato non sa dare una risposta o non vuole dare. Ho l'impressione vi sia una certa ostilità nei miei confronti mirante a estorcermi denaro. L'avvocato di una delle controparti ha affermato che se qualora volessi far valere il mio diritto di prelazione o interessati le parti in causa a vendere, il notaio farà redigere e trascrivere una accettazione tacita; subito dopo verrà trascritto il rogito di vendita. L'accettazione tacita può redigerla solo un notaio, perché deve essere poi trascritta presso la conservatoria. Ma la cosa non l'ho capita e non mi convince. Grazie
 

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