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Il ctu viene "ricusato" qualora non adempia con lealtà al proprio compito, ossia si "venda" al miglior offerente, favorendo, cioé, illecitamente una parte, non comunichi in maniera tempestiva di essere parente o di avere rapporti particolari (essere stato consulente, tecnico o intrattenere interessi) con di una delle parti, compia atti
illeciti tali da meritare la "ricusazione".
I seguenti aricoli del Codice di Procedura Civile recitano:
Articolo 63 (Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente)
Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione.
Il consulente puo essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'art. 51.
Articolo 192 (Astensione e ricusazione del consulente)
L'ordinanza è notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal giudice. Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione, depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore. Questi provvede con ordinanza non impugnabile.
C'è da dire che ricusare un CTU, è fattibile, ma i fatti devono essere evidenti e... dipende...