I singoli contatori non ci sono ancora e penso che il problema più grande sia proprio questo. Non so che tipo di contratto abbia il costruttore con Enel, immagino ci sia qualcosa di standard per la luce di cantiere.. Parlare di differenze tra subentro e volture credo, ma posso sbagliare, che in questo caso sia superfluo. Sono a conoscenza di casi in cui chi ha acquistato si ritrova ancora dopo anni di distanza collegato alla luce di cantiere ma mi domando quanto questa cosa possa andare avanti e se c'è il rischio che un giorno Enel si svegli e decida di lasciare tutti senza luce...
Il subentro e' sostanzialmente un nuovo contratto al posto di quello cessato (in questo caso per morosità prima o poi lo cesseranno) quindi non si porta dietro il pregresso non pagato.
Ma in questo caso i contantori proprio non ci sono e secondo me l'enel non puo' rifiutarsi di installare i nuovi contatori visto che non ci sono e non centra nulla con l'utenza morosa e i richiedenti non sono quelli morosi. Secondo me ci stanno solo provando a recuperare il credito scaricando il problema su di voi.
Direi di consultare un avvocato e reclamo all'aeeg in caso di resistenza. Pero' dovete fare la richiesta di nuovo allaccio invece voi mi pare avete fatto quella di voltura poi per un singolo punto di prelievo fra l'altro.
Se si rifiutano che mettano per iscritto il motivo del rifiuto e poi si chiedono anche gli eventuali danni.
DLGS 79/99
Art. 9.
L'attivita' di distribuzione
1. Le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuita' del servizio e purche' siano rispettate le regole tecniche nonche' le deliberazioni emanate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed oneri. Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le societa' cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030. Con gli stessi provedimenti sono individuati i responsabili della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione, che devono mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate; le concessioni prevedono, tra l'altro, misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.