Mimi

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Privato Cittadino
Se ricordo bene in un condominio con più di 20 condomini uno stesso condomino può avere max 5 deleghe che non superi i 200mm (in pratica max 1/5).
In un condominio formato da 9 condomini, 7 condomini hanno millesimi di proprietà tra 70 e 80, 1 condomino ha 260mm ed un'altro condomino ha 180 mm.
Il condomino con 260mm quante deleghe e quanti millesimi massimo può avere?
Questo condomino avendo 2 deleghe per un totale di 253millesimi praticamente ha la maggioranza per poter rendere valida l'assemblea in seconda convocazione, ma comunque occorre che ci sia la presenza della metà più uno dei condomini, quindi 5 condomini presenti.
E' corretto il tutto ?
Quante deleghe massimo si possono dare se il condomino è formato da meno di 20 persone?
 

francesca63

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Privato Cittadino
Quante deleghe massimo si possono dare se il condomino è formato da meno di 20 persone?
La legge (art. 67 disp. att. c.c.) non specifica limiti alle deleghe, per condominii formati da 20 o meno condomini; in questo caso un singolo individuo può rappresentare un numero illimitato di condomini.
Il condomino con 260mm quante deleghe e quanti millesimi massimo può avere?
Non c’è limite, come scritto sopra.
Questo condomino avendo 2 deleghe per un totale di 253millesimi praticamente ha la maggioranza per poter rendere valida l'assemblea in seconda convocazione,
Vero.
ma comunque occorre che ci sia la presenza della metà più uno dei condomini, quindi 5 condomini presenti. È corretto il tutto ?
Falso.

Qui trovi le maggioranze necessarie per la costituzione dell’assemblea e per le delibere:
 

Mimi

Membro Attivo
Privato Cittadino
Qui trovi le maggioranze necessarie per la costituzione dell’assemblea e per le delibere:
Anche oggi ho appreso notizie interessanti, anche se non troppo "belle".
In pratica 3 condomini ci vivono stabilmente e 6 condomini ci vanno saltuariamente (casa al mare).
In assemblea, in seconda convocazione è presente 1 solo condomino con 260mm e con 2 deleghe (180+73mm) per un totale di 513mm, quindi assemblea validamente costituita.
Amm.re, per tanti grattacapi che creano 2 condomini decide di dimettersi, e il solo condomino approva l'unico preventivo presente e delibera la nomina del nuovo amm.re.
In pratica molto "democraticamente" è riuscito nel suo intento.

Per evitare questo, anche se tutto è regolare, è possibile deliberare (qualora sussiste la maggioranza) che tutte le assemblee condominiali vengono convocate nel periodo estivo o nelle festività natalizie e/o pasquali quando sicuramente ci sono quasi tutti i condomini presenti?
 

francesca63

Moderatore
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Privato Cittadino
e il solo condomino approva l'unico preventivo presente e delibera la nomina del nuovo amm.re.
Perché nessun altro ha presentato altri preventivi ?
Onestamente mi pare anche corretto che chi partecipa decida, e chi non partecipa non possa lamentarsi (ovviamente se tutto si è svolto correttamente, con le maggioranze necessarie) .
è possibile deliberare (qualora sussiste la maggioranza) che tutte le assemblee condominiali vengono convocate nel periodo estivo o nelle festività natalizie e/o pasquali quando sicuramente ci sono quasi tutti i condomini presenti?
Potrebbe non essere necessaria una vera e propria delibera, visto che potrebbe essere comunque saggio comportarsi così, a prescindere dalle decisioni “ufficiali”.
Sul fatto che i condomini ci sarebbero tutti, in assemblea, ho qualche dubbio: intanto potrebbero essere altrove quelli che risiedono li, e anche quelli che ci vanno come casa estiva, potrebbero preferire stare in spiaggia piuttosto che “perdere” qualche ora in assemblea.
E anche l’amministratore potrebbe voler godere delle vacanze nei periodi canonici, come tutti.
Mi sembrerebbe più logico ancora partecipare all’assemblea, se ci fossero decisioni importanti da prendere, a prescindere dalla lontananza.
 

Mimi

Membro Attivo
Privato Cittadino
Perché nessun altro ha presentato altri preventivi ?
Normalmente l'assemblea viene convocata dopo la metà di dicembre ed eventualmente nel periodo delle feste pasquali.
Argomento amm.re è stato affrontato più volte e l'assemblea ha sempre confermato l'incarico.
Nell'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria non vi era l'argomento amm.re, ma in assemblea e nata una discussione accesa tra il condomino e l'amm.re e questo ha deciso di dare le dimissioni.
Stavo valutando il fatto che non essendo presente nell'ordine del giorno nomina nuovo amm.re si può impugnare la delibera?
La faccenda mi puzza, come faceva il condomino ad avere con se il preventivo del probabile nuovo amm.re dato che l'argomento non era all'ordine del giorno?
Chiedo aiuto a @francesca63 tu ci vedi una possibile impugnazione di questa delibera?
In questo modo si può convocare una assemblea per inizio Agosto dove sicuramente saranno presenti tutti e decidere sul nuovo amm.re.
 

francesca63

Moderatore
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Privato Cittadino
Chiedo aiuto a @francesca63 tu ci vedi una possibile impugnazione di questa delibera?
Direi di si: se l’argomento nomina non era all’ordine del giorno dell’assemblea,
la delibera può essere impugnata, come indicato dall’articolo 1137 del Codice Civile. È possibile impugnare la delibera entro trenta giorni dalla data della delibera per i presenti dissenzienti, e dalla data di ricezione del verbale per gli assenti.
 

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