Dall'agenzia delle entrate:
QUANDO IL VENDITORE PAGA LE IMPOSTE
Il guadagno che si realizza con la vendita della casa rientra nella categoria dei "redditi diversi" ed e' quindi soggetto a tassazione.
Infatti, quando dalla cessione della casa deriva una plusvalenza, che equivale ad una differenza positiva tra il corrispettivo percepito nel periodo d'imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato dei costi inerenti il bene stesso, si realizza un valore.
Questo valore, se derivante da una cessione a titolo oneroso di una casa acquistata o costruita da non piu' di 5 anni, e' considerato come uno dei redditi appartenenti alla categoria "redditi diversi" e, come tale, assoggettato a tassazione con le normali aliquote IRPEF.
Fanno eccezione a tale regola:- gli immobili pervenuti per successione;
- quelli ricevuti in donazione, se, con riferimento alla persona che ha donato l'immobile, sono trascorsi 5 anni dall'acquisto o costruzione dello stesso;
- le unita' immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto (o la costruzione) e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.
L'IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE
In materia di tassazione di queste plusvalenze, a partire dal 2006 e' stato introdotto un sistema alternativo a quello vigente. Infatti, il venditore ha ora la facolta' di chiedere all'atto della cessione, con dichiarazione resa al notaio, che sulle plusvalenze realizzate sia applicata un'imposta sostitutiva di quella sul reddito.
Il notaio stesso provvedera' all'applicazione ed al versamento dell'imposta sostitutiva, ricevendo immediatamente dal venditore il relativo pagamento, e comunichera' all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alla compravendita.