Nella legge 431/98 la facoltà di diniego del rinnovo del contratto è prevista con l'art. 2 , SPECIFICAMENTE, per i contratti di locazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 (durata non inferiore a quattro anni), ed ai sensi del comma 3 del medesimo articolo (liberi). Per la procedura di diniego di rinnovo si rimanda all'articolo 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392
Tuttavia sempre la legge 431/98, allart. 5 istituisce i contratti transitori per studenti, con durata da 6 a 36 mesi, promuovendo specifici accordi locali per la definizione, di contratti-tipo relativi alla locazione di immobili ad uso abitativo per studenti universitari.
Tali contratti tipo prevedono unicamente, nella formulazione generalmente adottata, UN SOLO rinnovo.
QUESITO
Secondo alcuni, non applicandosi il disposto dell'articolo dell'art. 2 L431/98 ai contratti transitori studenti, ne consegue che il rinnovo sia previsto unicamente per una volta (come da contratto tipo), e quindi il contratto è da ritenersi risolto ipso iure alla fine del primo rinnovo.
Secondo altri, la previsione dell' Art. 3. L431/98 (Disdetta del contratto da parte del locatore), si applicherebbe invece anche ai contratti universitari, rendendo il contratto rinnovabile più volte sino ad un massimo 36 mesi, in mancanza di comunicazione di diniego al rinnovo del locatore.
Non trovando sentenze, neppure di pretori, in materia chiedo se qualcuno ne ha incontrate.
Avete dei riferimenti ?
Riferimenti
Articolo 1
(Durata)
Il contratto è stipulato per la durata di ……………. mesi, dal ……………………………..al
…………………………… Alla prima scadenza il contratto si rinnova automaticamente per uguale
periodo se il conduttore non comunica al locatore disdetta almeno tre mesi prima della data di scadenza
del contratto.
Tuttavia sempre la legge 431/98, allart. 5 istituisce i contratti transitori per studenti, con durata da 6 a 36 mesi, promuovendo specifici accordi locali per la definizione, di contratti-tipo relativi alla locazione di immobili ad uso abitativo per studenti universitari.
Tali contratti tipo prevedono unicamente, nella formulazione generalmente adottata, UN SOLO rinnovo.
QUESITO
Secondo alcuni, non applicandosi il disposto dell'articolo dell'art. 2 L431/98 ai contratti transitori studenti, ne consegue che il rinnovo sia previsto unicamente per una volta (come da contratto tipo), e quindi il contratto è da ritenersi risolto ipso iure alla fine del primo rinnovo.
Secondo altri, la previsione dell' Art. 3. L431/98 (Disdetta del contratto da parte del locatore), si applicherebbe invece anche ai contratti universitari, rendendo il contratto rinnovabile più volte sino ad un massimo 36 mesi, in mancanza di comunicazione di diniego al rinnovo del locatore.
Non trovando sentenze, neppure di pretori, in materia chiedo se qualcuno ne ha incontrate.
Avete dei riferimenti ?
Riferimenti
Articolo 1
(Durata)
Il contratto è stipulato per la durata di ……………. mesi, dal ……………………………..al
…………………………… Alla prima scadenza il contratto si rinnova automaticamente per uguale
periodo se il conduttore non comunica al locatore disdetta almeno tre mesi prima della data di scadenza
del contratto.