Migbenit

Membro Attivo
Privato Cittadino
Ciao a tutti. Abbiamo appena approvato il rifacimento facciata in stabile centro storico. Data la spesa alquanto onerosa qualcuno sa dirmi a quanto può ammontare la % quota (se consta), da addebitare ai conduttori dei negozi? Grazie. Non usufruiremo del superbonus in quanto nello stabile sono presenti abusi edilizi per i quali sono in corso procedimenti penali.
Grazie
 
U

Utente Cancellato 72152

Ospite
a quanto può ammontare la % quota (se consta), da addebitare ai conduttori dei negozi?

I negozi, come tutti gli immobili di questo pianeta, hanno voce in capitolo nella TABELLA MILLESIMALE del CONDOMINIO.

Hai tu questa tabella millesimale? Se sì, la ripartizione avviene in base ai loro millesimi indicati nella colonna "proprietà generali" (CORREGGETEMI SE SBAGLIO), se non ce l'hai dovrai chiederla all'amministratore per fartene un'idea.

Il riparto delle spese avviene sempre su base millesimale di proprietà, MAI IN PARTI UGUALI, sennò chi ha la suite imperiale di 300 mq + 2 box + 4 posti auto esterni + cantina + taverna + uso esclusivo del lastrico solare, paga esattamente quanto chi ha solo un posto auto esterno pieno di erbacce.
 

Migbenit

Membro Attivo
Privato Cittadino
Certo che ce l'ho sono una proprietaria, appunto del negozio e non so quale sia la quota in spese generali da addebitare al conduttore, se deve e quanto in proporzione, per rifacimento facciata che certo beneficia anche loro. Nel contratto di locazione specifica che oltre al Canone devono pagare le spettanti spese condominiali che finora non gli ho fatto pagare in quanto non abbiamo portineria, hanno contatore luce e acqua indipendenti e non partecipano alle pulizie scale. Ma il rifacimento facciata sono ben altre spese.
 
Ultima modifica:
U

Utente Cancellato 72152

Ospite
Ma il rifacimento facciata sono ben altre spese.

Ma guarda che il rifacimento facciata è una spesa straordinaria a carico del PROPRIETARIO. Solo il proprietario può pagare e poi può portare a recupero IRPEF le somme pagate, se non è incapiente IRPEF.
Al massimo il proprietario potrà provare a chiedere un adeguamento del canone, se ve ne ricorrono i presupposti, ma non può in nessun caso pretendere che le spese straordinarie di rifacimento facciata vengano pagate dagli inquilini.
 
U

Utente Cancellato 72152

Ospite
non so quale sia la quota in spese generali da addebitare al conduttore, se deve e quanto in proporzione, per rifacimento facciata che certo beneficia anche loro.

La risposta è ZERO. Il conduttore non deve pagare alcunché, è una spesa straordinaria di rifacimento facciata.
Puoi provare a chiedere un adeguamento del canone se ne ricorrono legalmente i presupposti (consultati con un commercialista che verificherà se ci sono margini di adeguamento canone col contratto di locazione in essere, e se il commercialista non ci capisce niente chiedi direttamente al tuo legale di fiducia).
Ma di sicuro il locatario, cioè l'affittuario, chi sta in affitto, non pagherà un solo centesimo.
Anzi, ti dirò di più: ci sono affittuari che chiedono SCONTI SUL CANONE perché i rumori LI DISTURBANO. Cosa che non devi assolutamente concedere perché non è prevista legalmente, al massimo potete ridurre il canone in modo CONSENSUALE registrando l'accordo scritto presso l'agenzia delle entrate, in modo che tu paghi le tasse sul REALMENTE percepito.
 
U

Utente Cancellato 72152

Ospite
Nel contratto di locazione specifica che oltre al Canone devono pagare le spettanti spese condominiali che finora non gli ho fatto pagare in quanto non abbiamo portineria, hanno contatore luce e acqua indipendenti e non partecipano alle pulizie scale.

Per spettanti spese condominiali non puoi certo pensare di addebitargli la spesa STRAORDINARIA di rifacimento facciata, è tutt'altra cosa che spetta al PROPRIETARIO in modo ESCLUSIVO.
Ti ripeto, facendo analizzare il contratto in essere si può verificare se puoi aumentargli il canone di affitto ma NON CI FARE LA BOCCA, non è assolutamente detto che sia così.
E preparati a rispondere, EDUCATAMENTE MA CON FERMEZZA, perché i locatari vorranno uno sconto sul canone perché i rumori e la polvere li disturbano.
Va tanto di moda non pagare l'affitto causa covid, e chiedere sconti sul canone quando il proprietario paga i lavori di facciata perché producono polvere e rumori.
Precisa chiaramente che i lavori non li hai decisi tu, ma l'ASSEMBLEA le cui decisioni a maggioranza regnano sovrane, decisioni alle quali TU TI DEVI ADEGUARE e basta, non hai margini per dire "No, i lavori non si fanno".
 

Migbenit

Membro Attivo
Privato Cittadino
Ma guarda che il rifacimento facciata è una spesa straordinaria a carico del PROPRIETARIO. Solo il proprietario può pagare e poi può portare a recupero IRPEF le somme pagate, se non è incapiente IRPEF.
Al massimo il proprietario potrà provare a chiedere un adeguamento del canone, se ve ne ricorrono i presupposti, ma non può in nessun caso pretendere che le spese straordinarie di rifacimento facciata vengano pagate dagli inquilini.
Si si so gia tutto questo mi domandavo se ultimamente c'erano stati degli adeguamenti o se ci fosse stato un qualche cambio con la situazione Covid di cui non fossi informata. Nessun aiuto viene dato ai proprietari per il mancato pagamento canoni affitto ma guarda caso le scadenze tasse sono rimaste le stesse e pure gli importi da dichiarare, pur se non percepiti. Grazie lo stesso.
 
U

Utente Cancellato 72152

Ospite
mi domandavo se ultimamente c'erano stati degli adeguamenti o se ci fosse stato un qualche cambio con la situazione Covid di cui non fossi informata.

Non mi risulta, ma spero che se ci sono stati adeguamenti gli altri partecipanti al forum ce ne diano PRONTA EVIDENZA: interessa a tutti!!

le scadenze tasse sono rimaste le stesse

Con me, sfondi una porta aperta: sto pagando IMU 2^ casa e TAriffa RIfiuti su una seconda casa in altra regione dove non posso andare DA MESI perché non ho validi motivi (e, direi, sono felice di non avere validi motivi, perché sarebbero anche gravi motivi).
 

aldoiaco

Membro Attivo
Privato Cittadino
Ma guarda che il rifacimento facciata è una spesa straordinaria a carico del PROPRIETARIO. Solo il proprietario può pagare e poi può portare a recupero IRPEF le somme pagate, se non è incapiente IRPEF.
Al massimo il proprietario potrà provare a chiedere un adeguamento del canone, se ve ne ricorrono i presupposti, ma non può in nessun caso pretendere che le spese straordinarie di rifacimento facciata vengano pagate dagli inquilini.
Credo che nei contratti di locazione 6+6 sia scritto che al conduttore spetti il pagamento del 75% degli interessi legali sull'importo dei lavori.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Credo che nei contratti di locazione 6+6 sia scritto che al conduttore spetti il pagamento del 75% degli interessi legali sull'importo dei lavori.
Non esattamente.

L. 392/78 Art. 23.
(Riparazioni straordinarie)

Quando si eseguano sull'immobile importanti ed improrogabili opere
necessarie per conservare ad esso la sua destinazione o per evitare
maggiori danni che ne compromettano l'efficienza in relazione all'uso
a cui e' adibito, o comunque opere di straordinaria manutenzione di
rilevante entita', il locatore puo' chiedere al conduttore che il
canone risultante dall'applicazione degli articoli precedenti venga
integrato con un aumento non superiore all'interesse legale sul
capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotte le
indennita' e i contributi di ogni natura che il locatore abbia
percepito o che successivamente venga a percepire per le opere
eseguite.
L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere,
se la richiesta e' fatta entro trenta giorni dalla data stessa; in
caso diverso decorre dal primo giorno del mese successivo al
ricevimento della richiesta.
Le disposizioni dei commi precedenti sono applicabili anche quando
il locatore venga assoggettato a contributi di miglioria per
trasformazioni urbane nella zona in cui e' situato l'immobile.


Però con una avvertenza: l'art. 23 fa parte del capitolo locazioni ad uso abitazione e non è formalmente citato tra gli art. applicabili ai contratti ad uso diverso.

Art. 41.
(Norme applicabili)

Ai contratti previsti nell'articolo 27 si applicano le disposizioni
degli articoli da 7 a 11.
Le disposizioni di cui agli articoli 38, 39 e 40 non si applicano
ai rapporti di locazione di cui all'articolo 35.
 

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