Mi è stato posto un quesito interessantissimo:
Mio padre è morto 12 anni fà all'epoca ho fatto la rinuncia dell'eredità, successivamente dopo 8 anni è morto il padre di mio padre. Ho diritto all'eredità di mio nonno?
L'articolo 467 del codice civile afferma che: La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato.
L'articolo in questione da diritto a chi si trovi ad essere erede di colui che non vuole o non può accettare l'eredità a lui devoluta, di accettarla in luogo del primo. Il classico esempio è quello della premorienza. Tizio muore prima del padre ed alla morte di quest'ultimo suo figlio può accettare l'eredità devoluta a Tizio.
Ma cosa accade se il figlio ha rinunciato all'eredità di Tizio?
In base all'articolo 468 2° comma: I discendenti (467) possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato (519 e seguenti) all’eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa.
Per cui se un soggetto rinuncia all'eredità del padre e questo è premorto al nonno, alla morte di quest'ultimo potrà comunque accettare l'eredità che a lui si devolve per rappresentazione.
Mio padre è morto 12 anni fà all'epoca ho fatto la rinuncia dell'eredità, successivamente dopo 8 anni è morto il padre di mio padre. Ho diritto all'eredità di mio nonno?
L'articolo 467 del codice civile afferma che: La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato.
L'articolo in questione da diritto a chi si trovi ad essere erede di colui che non vuole o non può accettare l'eredità a lui devoluta, di accettarla in luogo del primo. Il classico esempio è quello della premorienza. Tizio muore prima del padre ed alla morte di quest'ultimo suo figlio può accettare l'eredità devoluta a Tizio.
Ma cosa accade se il figlio ha rinunciato all'eredità di Tizio?
In base all'articolo 468 2° comma: I discendenti (467) possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato (519 e seguenti) all’eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa.
Per cui se un soggetto rinuncia all'eredità del padre e questo è premorto al nonno, alla morte di quest'ultimo potrà comunque accettare l'eredità che a lui si devolve per rappresentazione.