La caparra rappresenta un deposito cauzionale in caso di danni e nulla ha a che vedere con le mensilità da corrispondere.
L'accordo verbale e' stata un'imprudenza e inoltre spero tu abbia fatto firmare il verbale di rilascio dove si attestavano le condizioni dell'immobile a tale data.
Detto questo il locatore puo' rifiutare il rinnovo (rif articolo 3 legge 431/98) solo alla prima scadenza (quindi al quarto anno) dandone comunicazione anticipata con preavviso di almeno sei mesi se ricorrono i motivi elencati dalla legge e indicandoli nella comunicazione pena la nullità.
Nello specifico in caso di vendita:
"quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri
immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In
tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le
modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392."
In tale legge inoltre e' specificato cito testualmente:
"3. Qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio a seguito di illegittimo
esercizio della facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il locatore stesso è tenuto a
corrispondere un risarcimento al conduttore da determinare in misura non inferiore a
trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito."
Quindi contratto di locazione alla mano ti consiglio di consultare un legale per vedere se ci sono gli estremi per chiamare in causa il locatore.