ANNA LISA

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Buongiorno ho iniziato una trattativa per l'acquisto di un appartamento tramite agenzia immobiliare.
Mi è stato detto che l'immobile era al momento di proprietà della figlia del costruttore che aveva stipulato un preliminare ma ancora non era andata a rogito.
Ho fatto una proposta di acquisto alla persona succitata con il relativo modulo allegando un assegno di caparra da 10000 €. L'offerta era di 90.000 €. con 15 gg. di tempo per valutare tale proposta.
Dopo due giorni, in agenzia mi dicono che la proposta è accettata ma come impresa e non più come singolo con la scusa delle maggiori garanzie. Ora io, in buona fede e un pò ingenuamente anche per la rapidità con cui la cosa si è svolta ho controfirmato. In questo modo, non ho potuto leggere attentamente l'accettazione, scoprendo in seguito che:
a) corretto del nome del venditore da singolo a impresa mentre la firma è del singolo;
b) importo delle spese condominiali mentre nella proposta vi era scritto zero;
c) esiste un'ipoteca volontaria da parte dell'impresa;
in conseguenza di ciò mi è stata restituita la caparra, con l'impegno della stipula del preliminare il giorno successivo, con nuova caparra, e stipula del rogito notarile tassativamente entro il 31 marzo 2012. In conclusione, vorrei sapere se questo termine è reale e se posso ancora recedere dalla compravendita. possibilmente senza aggravi.
cordiali saluti
 

studiopci

Membro Storico
Salve . Ai sensi del Codice Civile , i contratti sottoscritti su formulari o moduli prestampati che riportano cancellazioni o aggiunte hanno valore legale, c'è da precisare però che tali cancellazioni o aggiunte deve essere specificatamente accettate e riconosciute mediante l'apposizione di firma autografa, in difetto o mancanza di questo tali clausole o aggiunte sono nulle ma non annullano l'efficacia del contratto , per spiegarmi, nel tuo caso se le aggiunte a penna non sono specificamente state accettate tutto quello che è stato scritto in difformità non ha valore , mentre resta valido il resto.
Ti riporto :
l’art. 33, Codice del consumo, collega l’abusività delle clausole non più al dato formale della mancata specifica sottoscrizione delle medesime da parte dell’aderente, bensì al “significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”.

Articolo 1341 C.C. Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

Articolo 1342 C.C. Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o formulario prevalgono su quelle del modulo o formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

In sintesi nello specifico , poichè sono stati cambiati i termini contrattuali , la sostanza e gli attori ( Venditore ) mi sento di dire che tutto il contratto è nullo.
Quindi a questo punto fai presente al collega che non sottoscrivi nessun compromesso sulla base di questa proposta incompleta nella forma .
Spero di essermi spiegato . Fabrizio
 

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