L’iniziativa, alla quale hanno formalmente aderito la Comunità montana e le Amministrazioni comunali dei territori coinvolti, rappresenta un apprezzabile esempio di integrazione delle attività statali, oltre che con le risorse regionali, soprattutto con le culture materiali e con gli stessi caratteri identitari delle comunità che fanno parte del territorio interessato, contribuendo in maniera determinante a tutelare ed a rilanciare arti ed mestieri presenti legati alla cultura del cavallo.Il progetto favorirà anche la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse locali. Tra queste, inparticolare, quella ambientale, considerato che nel territorio sono presenti, tra l’altro, aree a valenza naturalistica di rilevanza internazionale.
Tutto ciò premesso,occorre confermare la disponibilità dell’Amministrazione regionale alla concessione in uso degli immobili necessari alla realizzazione dell’intervento, fra i quali beni sono presenti beni di proprietà e/o nella disponibilità dell’amministrazione regionale. Ciò anche al fine di consentire al Ministero dell’Interno l’aggiudicazione dei lavori per l’esecuzione dell’opera entro le scadenze temporali fissate dall’Autorità di gestione del P.O.N.
Riguardo al titolo giuridico in base al quale cedere gli immobili, considerata la natura giuridica degli stessi, si ritiene di poter fare riferimento all’istituto del “diritto d’uso” previsto dall’ art. 1021 del codice civile. Il relativo contratto, che sarà gratuito, avrà la durata di trent’anni , eventualmente prorogabili,e dovrà prevedere un’apposita clausola di risoluzione automatica in caso di cessazione dell’attività della Scuola.
Il Presidente conclude evidenziando che le modalità, le procedure ed i tempi di attuazione dell’intervento saranno indicati attraverso apposito atto integrativo dell’accordo di programma “Emanuela Loi” già stipulato in data 4 aprile 2003.In merito occorre considerare che le disposizioni contenute nel PON Sicurezza pongono in risalto la necessità di rinunciare a strategie centralizzate e a pianificazioni non concordate con i reali beneficiari ed utenti delle misure previste. Pertanto, anche in forza del principio costituzionale della“leale collaborazione” fra i diversi livelli di governo, si è provveduto ad acquisire il preventivo assenso della Comunità Montana del Goceano, e di tutte le amministrazioni comunali dei territori interessati, le quali hanno condiviso le finalità e gli obiettivo del progetto.
La Giunta, sentita la relazione del Presidente, formulata di concerto con l’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica e constatato che i Direttori Generali competenti hanno espresso sulla proposta in esame il parere favorevole di legittimità,
DELIBERA
a) di manifestare la disponibilità della Regione Autonoma della Sardegna alla concessione in uso degli immobili, di sua proprietà e/o nella sua disponibilità, necessari alla realizzazione della “Scuola per i servizi di Polizia a cavallo”, in località Foresta Burgos, da parte del Ministero dell’Interno, attraverso la Misura II. 1 del PON “Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d’Italia”;b) di stabilire che gli immobili interessati, identificati nell’allegato “A” alla presente deliberazione,saranno ceduti a titolo gratuito, in diritto d’uso, ai sensi dell’art. 1021 del codice civile, per la durata di trent’anni, eventualmente prorogabili, e che il relativo contratto sarà automaticamente risolto in caso di cessazione dell’attività della Scuola.c) di fare rinvio ad un apposito atto integrativo dell’accordo di programma “Emanuela Loi”,
stipulato in data 4 aprile 2003, per la definizione di modalità, procedure e tempi di attuazione dell’intervento.
Tutto ciò premesso,occorre confermare la disponibilità dell’Amministrazione regionale alla concessione in uso degli immobili necessari alla realizzazione dell’intervento, fra i quali beni sono presenti beni di proprietà e/o nella disponibilità dell’amministrazione regionale. Ciò anche al fine di consentire al Ministero dell’Interno l’aggiudicazione dei lavori per l’esecuzione dell’opera entro le scadenze temporali fissate dall’Autorità di gestione del P.O.N.
Riguardo al titolo giuridico in base al quale cedere gli immobili, considerata la natura giuridica degli stessi, si ritiene di poter fare riferimento all’istituto del “diritto d’uso” previsto dall’ art. 1021 del codice civile. Il relativo contratto, che sarà gratuito, avrà la durata di trent’anni , eventualmente prorogabili,e dovrà prevedere un’apposita clausola di risoluzione automatica in caso di cessazione dell’attività della Scuola.
Il Presidente conclude evidenziando che le modalità, le procedure ed i tempi di attuazione dell’intervento saranno indicati attraverso apposito atto integrativo dell’accordo di programma “Emanuela Loi” già stipulato in data 4 aprile 2003.In merito occorre considerare che le disposizioni contenute nel PON Sicurezza pongono in risalto la necessità di rinunciare a strategie centralizzate e a pianificazioni non concordate con i reali beneficiari ed utenti delle misure previste. Pertanto, anche in forza del principio costituzionale della“leale collaborazione” fra i diversi livelli di governo, si è provveduto ad acquisire il preventivo assenso della Comunità Montana del Goceano, e di tutte le amministrazioni comunali dei territori interessati, le quali hanno condiviso le finalità e gli obiettivo del progetto.
La Giunta, sentita la relazione del Presidente, formulata di concerto con l’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica e constatato che i Direttori Generali competenti hanno espresso sulla proposta in esame il parere favorevole di legittimità,
DELIBERA
a) di manifestare la disponibilità della Regione Autonoma della Sardegna alla concessione in uso degli immobili, di sua proprietà e/o nella sua disponibilità, necessari alla realizzazione della “Scuola per i servizi di Polizia a cavallo”, in località Foresta Burgos, da parte del Ministero dell’Interno, attraverso la Misura II. 1 del PON “Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d’Italia”;b) di stabilire che gli immobili interessati, identificati nell’allegato “A” alla presente deliberazione,saranno ceduti a titolo gratuito, in diritto d’uso, ai sensi dell’art. 1021 del codice civile, per la durata di trent’anni, eventualmente prorogabili, e che il relativo contratto sarà automaticamente risolto in caso di cessazione dell’attività della Scuola.c) di fare rinvio ad un apposito atto integrativo dell’accordo di programma “Emanuela Loi”,
stipulato in data 4 aprile 2003, per la definizione di modalità, procedure e tempi di attuazione dell’intervento.