NOTIZIE UTILI.
Contributi in conto interessi sui mutui per la costruzione, l'acquisto e il recupero della prima casa di abitazione.
Avviso pubblico anno 2008
Ultimo aggiornamento: 27-05-2009
Dove rivolgersi:
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
Direzione generale dei lavori pubblici
Servizio dell'edilizia residenziale
Via S.Simone, 60 - 09100 Cagliari
Tel:070/6066901 - 6975 - 6900 Fax:070/6066970
Email:.
Indirizzo
emailllpp.ser@regione.sardegna.it
Giorni e orario di ricevimento: Dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13. Il martedì e il mercoledì anche di pomeriggio dalle 16 alle 17
Geom. M. Cappai tel. 070 6066907; Sig.ra V. Ariu tel. 070 6066973; Geom. M. Garau tel. 070 6066977; Geom. F. Argiolas tel. 070 6066909.
Giorni e orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, il pomeriggio martedì e mercoledì dalle 17 alle 18
Per informazioni ed accesso agli atti
Ufficio Relazioni con il Pubblico dei Lavori Pubblici
Viale Trento, 69 09123 - Cagliari
Tel:070/6067036 Fax:070/6062462
Email:
Indirizzo
emailllpp.urp@regione.sardegna.it
Giorni e orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, il pomeriggio martedì e mercoledì dalle 16 alle 17
Destinatari:
Persone fisiche e giovani coppie. Per giovani coppie si intendono coloro i quali abbiano contratto matrimonio non oltre i tre anni antecedenti la data della domanda di agevolazione presentata alla Regione, ovvero intendano contrarre matrimonio entro un anno dalla stessa data.
Termini di presentazione:
La domanda può essere presentata fino al 31/12/2009
Requisiti:
Le persone fisiche devono:
- disporre a titolo esclusivo della proprietà dell’area (se si tratta di interventi di costruzione) o dell’alloggio (negli interventi di recupero);
- grazie all’intervento autorizzato, acquisire la proprietà dell’alloggio (per gli interventi di acquisto e acquisto con recupero).
Sono richiesti, inoltre, i seguenti requisiti:
a) reddito familiare annuo non superiore a € 35.894. Per reddito familiare si intende la somma dei redditi imponibili percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare (vedi nota 4), quali risultanti nella documentazione fiscale più recente presentata, o posseduta, prima dell’inoltro della domanda alla Regione. Il reddito familiare così ottenuto è diminuito di € 517 per ciascun figlio risultante a carico ai fini fiscali. Qualora si tratti di reddito proveniente da lavoro dipendente questo, dopo la detrazione per i figli a carico, va calcolato al 60 per cento. Al reddito così ottenuto debbono essere quindi aggiunti gli eventuali altri (da lavoro autonomo, di impresa, ecc.). Per gli emigrati all’estero si prescinde dal requisito. Si prescinde altresì dal requisito per gli interventi di recupero e acquisto con recupero ubicati nelle zone “A” sia dei Comuni ricompresi nel “Repertorio regionale dei centri storici” sia dei “Piccoli comuni” (vedi nota 2)..
b) cittadinanza europea o di stato extracomunitario purché in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno;
c) aver dimorato in Sardegna, con residenza anagrafica, continuativamente da oltre un quinquennio. Ai fini del calcolo del quinquennio, concorrono i periodi di residenza all’estero o in altre Regioni d’Italia in qualità di emigrati;
d) residenza o attività lavorativa in un Comune della Provincia in cui ha luogo l’intervento. Il requisito non è richiesto per i lavoratori emigrati (vedi nota 5) che intendono ristabilire la propria residenza in Sardegna;
e) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato (vedi nota 1) nel territorio della Sardegna nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda alla Regione. Si prescinde dal requisito per gli emigrati (vedi nota 5) che intendono recuperare o, acquistare e recuperare, nei piccoli comuni (vedi nota 2), qualora titolari, essi stessi o i membri del proprio nucleo familiare, di diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o abitazione di non più di un altro alloggio, purché situato in comune diverso.
f) non aver ottenuto agevolazioni pubbliche, in qualunque forma concesse, per l’acquisto, la costruzione o il recupero di abitazioni. Negli interventi di recupero secondario, il requisito si considera sussistente anche se l’interessato ha fruito per lo stesso alloggio di contributo per il recupero primario ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 29/98 (vedi nota 3).
Documentazione:
DA INOLTRARE ALL'ISTITUTO DI CREDITO, INSIEME ALLA DOMANDA:
Per l'acquisto:
a) planimetria dell’alloggio (possibilmente quella catastale);
b) certificato catastale (possibilmente storico), con specificazione della categoria di classamento (se attribuita);
c) fotocopia dell’originaria licenza o concessione edificatoria e del certificato di abitabilità (se prescritti all’epoca della costruzione), ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti che la costruzione è anteriore al 2 settembre 1967;
d) eventuale compromesso di vendita - ovvero anche promessa unilaterale del venditore - con l’indicazione del prezzo richiesto;
Per la costruzione:
a) intero progetto esecutivo munito del visto di approvazione delle competenti autorità;
b) planimetria generale del fabbricato e della sua area di pertinenza (se non contenuta nel progetto), con precisi punti di riferimento atti all’individuazione dell’immobile;
c) relazione tecnico-descrittiva sulle caratteristiche generali e particolari della costruzione, con indicazione della spesa presunta per la realizzazione dell'edificio, distinta nei capitoli (acquisto area, spese tecniche e generali, costruzione, sistemazioni esterne), con indicazione altresì delle disponibilità a fronte della spesa non coperta da mutuo;
d) perizia giurata sottoscritta da un tecnico abilitato attestante lo stato di esecuzione dell’opera da finanziare al momento della presentazione della domanda (da presentare se le opere sono in corso di esecuzione).
Per il recupero:
a) titolo di proprietà dell’immobile e progetto delle opere (di risanamento o ristrutturazione) da eseguire, munito del visto di approvazione delle competenti autorità (se prescritto);
b) planimetria generale del fabbricato e della sua area di pertinenza (se non contenuta nel progetto), con precisi punti di riferimento atti alla individuazione dell’immobile;
c) relazione tecnica descrittiva delle opere di recupero da eseguire con indicazione della spesa prevista, oppure computo metrico estimativo delle stesse, ovvero preventivo dettagliato di spesa, con l’indicazione delle disponibilità a fronte della parte di spesa non coperta dal mutuo;
d) perizia giurata sottoscritta da un tecnico abilitato attestante lo stato di esecuzione dell’opera da finanziare al momento della presentazione della domanda (da presentare se le opere sono in corso di esecuzione);
e) certificazione comunale attestante che l’alloggio da recuperare è ubicato nella zona classificata “A” dallo strumento urbanistico comunale (per l’ applicazione della maggiore agevolazione sugli interessi prevista per questi casi).
DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DIRETTA ALLA REGIONE
a) attestazione bancaria di definita istruttoria preliminare;
b) certificato di stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva contestuale dell’intestatario della domanda e, in caso di nubendi o ”giovani coppie” non ancora coniugate, anche del futuro coniuge;
c) certificato di stato civile o dichiarazione sostitutiva contestuale;
d) certificato di cittadinanza italiana o di Stato estero membro della Unione europea, o dichiarazione sostitutiva contestuale;
e) dichiarazione sostitutiva contestuale alla domanda attestante:
1. l’impossidenza di altro alloggio adeguato nel territorio della Sardegna nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda alla Regione;
2. (se sussistente alla data di presentazione della domanda alla Regione) la titolarità del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di quote di alloggio inadeguate nel territorio della Sardegna;
3. la situazione reddituale più recente propria e del proprio nucleo familiare;
4. l’assenza di precedenti agevolazioni in materia di edilizia residenziale;
5. la residenza anagrafica in Sardegna da almeno 5 anni.
f) per il figlio o altro convivente non a carico: dichiarazione sostitutiva di atto notorio, contestuale alla domanda, attestante la condizione di soggetto non a carico di altri ai fini fiscali;
g) per il convivente more uxorio: certificato storico di stato di famiglia, o dichiarazione sostitutiva;
h) per i nubendi o le ”giovani coppie” non ancora coniugate: certificazione comunale attestante l’avvenuta pubblicazione di matrimonio ai sensi dell’art. 93 del codice civile, o dichiarazione sostitutiva contestuale;
i) per le giovani coppie già coniugate alla data della domanda: certificato di matrimonio o dichiarazione sostitutiva contestuale;
j) per i cittadini extracomunitari: certificato della competente Autorità italiana attestante la regolarità della dimora in Italia ai sensi della vigente legislazione;
k) per interventi effettuati in provincia diversa da quella di residenza: dichiarazione del datore di lavoro o dichiarazione sostitutiva di atto notorio; per i lavoratori autonomi, certificato rilasciato dalla Camera di Commercio o dall’Ufficio I.V.A., o relativa autocertificazione;
l) per gli emigrati: autocertificazione attestante che l’emigrato è nato in Sardegna, risiede fuori del territorio regionale e conserva la cittadinanza italiana. Per i coniugi, discendenti e figli di cittadini di origine sarda: dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che il richiedente è cittadino italiano e che è coniuge, discendente o figlio di cittadino di origine sarda.
Le domande di mutuo possono essere presentate esclusivamente da persone fisiche le quali:
- dispongano a titolo esclusivo della proprietà dell’area (se si tratta di interventi di costruzione) o dell’alloggio (negli interventi di recupero);
- grazie all’intervento autorizzato, acquisiscano la proprietà dell’alloggio (per gli interventi di acquisto e acquisto con recupero).
Può presentare domanda solamente uno dei coniugi, o il convivente more uxorio. Può, inoltre, presentare domanda altro componente il nucleo familiare che sia maggiorenne e non a carico di altri ai fini fiscali.
Sono considerati beneficiari diretti delle agevolazioni i soggetti i quali, negli interventi di nuova costruzione o recupero, siano rispettivamente proprietari dell’area o dell’immobile e, negli interventi di acquisto, diventino proprietari dell’alloggio oggetto dell’intervento ammesso ad agevolazione.
I nubendi o le “giovane coppie” non ancora coniugate devono contrarre matrimonio entro un anno dalla presentazione della domanda alla Regione.
Non può presentare domanda il figlio a carico dei genitori agli effetti fiscali, ancorché con essi non convivente.
Modulistica:
DOMANDA DI MUTUO AGEVOLATO [file.rtf]
Costo:
Marca da bollo da 14,62 euro da applicare alla domanda da inviare alla Regione.
Descrizione del procedimento:
L’intervento della Regione è destinato a promuovere l’accesso alla proprietà della prima casa di civile abitazione, attraverso i seguenti interventi: a) costruzione (vedi nota 6); b) recupero (vedi nota 7); c) acquisto (vedi nota 8); d) acquisto con recupero.
Il finanziamento consiste in un contributo in conto interessi a fronte di un mutuo concesso da parte di uno degli Istituti di credito di seguito indicati: Banco di Sardegna - Sassari; Banca di Sassari - Sassari; Banca Intesa -Cagliari; Banca C.I.S. - Cagliari; Banca Unipol – Cagliari. L’importo di mutuo ammissibile ad agevolazione non può eccedere l’80% della spesa massima ammissibile. Tale limite può essere elevato fino al 100% in presenza di garanzie integrative offerte dal mutuatario secondo le disposizioni impartite dalla Banca d’Italia.
L’importo di mutuo agevolato deve essere altresì contenuto entro il tetto massimo di € 90.000. Il mutuo ha durata ventennale, quindicennale o decennale e viene ammortizzato mediante il pagamento di rate semestrali posticipate costanti (mutui a tasso fisso) o variabili (mutui a tasso variabile).
MISURE E CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE REGIONALE.
L'agevolazione consiste:
a) nella riduzione del tasso bancario di interesse nella misura del 50%, per 20 semestralità per i mutui ventennali e quindicennali o per 14 semestralità per i mutui decennali, per i percettori di reddito annuo fino a € 21.536.
b) nella riduzione del tasso bancario di interesse nella misura del 30%, per 20 semestralità per i mutui ventennali e quindicennali o per 14 semestralità per i mutui decennali, per i percettori di reddito annuo superiore a € 21.536.
c) nella riduzione del tasso bancario d’interesse nella misura del 50%, per 20 semestralità per i mutui ventennali e quindicennali o per 14 semestralità per i mutui decennali, per interventi di recupero e di acquisto con recupero di abitazioni situate in zone classificate “A” dallo strumento urbanistico comunale sia nei comuni ricompresi nel “Repertorio regionale dei centri storici”, sia nei “piccoli comuni” quali definiti dall’art. 20 della L.R. 2.08.2005, n. 12. Sono considerati piccoli comuni quelli con meno di 3.000 abitanti il cui centro disti almeno 15 chilometri dal mare. Negli interventi di acquisto con recupero, la quota di mutuo destinata all'acquisto è ammessa entro il limite del 50 per cento di quella destinata al recupero.
d) nella riduzione del tasso bancario di interesse nella misura del 50%, per 20 semestralità per i mutui ventennali e quindicennali o per 14 semestralità per i mutui decennali, per i percettori di reddito annuo fino a € 35.894, per i mutui contratti dalle famiglie di nuova formazione “giovani coppie”. A tal fine costituiscono “giovane coppia” coloro i quali abbiano contratto matrimonio non oltre i tre anni antecedenti la data della domanda di agevolazione presentata alla Regione, ovvero intendano contrarre matrimonio entro un anno dalla stessa data.
L’agevolazione regionale non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche destinate all’acquisto, alla costruzione o al recupero della casa. Il contributo regionale per il recupero secondario è invece cumulabile con il contributo per il recupero primario.
Il tasso a carico del mutuatario risulterà determinato per differenza tra il tasso bancario che assiste il mutuo e la percentuale di riduzione praticata dalla Regione. Il piano di ammortamento-tipo del mutuo risultante a carico del mutuatario per effetto del concorso regionale sugli interessi, per il periodo di contribuzione regionale, è disponibile presso gli Uffici regionali e gli Istituti di credito.
LA PROCEDURA:
La domanda deve essere presentata prima alla banca prescelta, unitamente alla documentazione sopra indicata. Una volta ottenuta dalla banca l'attestazione di definita istruttoria preliminare, la domanda in bollo e i documenti sopraelencati, tranne le dichiarazioni autocertificate nel modulo di domanda, devono essere inviati alla Regione - Assessorato dei Lavori pubblici - Servizio edilizia residenziale.
L’Assessorato dei Lavori Pubblici procede al rilascio del nulla osta di finanziamento tenuto conto della positiva istruttoria bancaria e previo accertamento della disponibilità finanziaria e del possesso, da parte del richiedente e del suo nucleo familiare, dei requisiti previsti.
Il nulla osta di finanziamento individua i soggetti legittimati alla stipula del contratto di mutuo e, negli interventi di acquisto ed acquisto con recupero, alla stipula del contratto di acquisto.
Il nulla osta di finanziamento determina l’importo del mutuo ammesso ad agevolazione, nonchè la misura di agevolazione attribuita al richiedente.
Ottenuto il nulla osta da parte della Regione, l’Istituto di Credito procede entro 30 giorni alla deliberazione del mutuo.
Il nulla osta di finanziamento decade qualora:
- gli atti di acquisto e/o di mutuo vengano stipulati da soggetti diversi da quelli indicati nel nulla osta di finanziamento;
- gli atti di compravendita non vengano stipulati entro il 365° giorno successivo alla data del nulla osta;
- i lavori di costruzione o di recupero non abbiano inizio entro il 365° giorno successivo alla data del nulla osta.
L'Istituto procede alla concessione ed erogazione del mutuo alle condizioni stabilite nella convenzione; quindi trasmette alla Regione gli estremi dell'atto di erogazione a saldo del mutuo, nonché l'importo di contributo spettante, anche per la quota pertinente al cosidetto preammortamento tecnico.
L'erogazione delle agevolazioni è subordinata all'assunzione dell'obbligo, da parte dei beneficiari, a non cedere, non dare in affitto e ad abitare in maniera stabile e continuativa l’alloggio realizzato, recuperato o acquistato, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data dell’acquisto dell’alloggio, o dall’erogazione a saldo del mutuo negli interventi di costruzione e recupero. Il mutuatario, inoltre, autorizza l’Istituto di credito al recupero, per conto della Regione, dell’importo di contributo non più spettantegli in conseguenza di estinzione del mutuo, di alienazione dell’alloggio, di decesso, o altra causa di cui l’Istituto venga a conoscenza. Tali obblighi possono essere assunti contestualmente all'atto di acquisto o di erogazione del mutuo, oppure in atto separato.
Entro 60 giorni dalla data dell'acquisto dell'alloggio, o dell'ultimazione dei lavori qualora si tratti di interventi di costruzione o di recupero, il beneficiario deve produrre alla Regione, a pena di decadenza, certificato delle vicende domiciliari, o corrispondente autocertificazione, attestanti l'avvenuto trasferimento della propria dimora abituale e della residenza anagrafica nell'alloggio oggetto dell'intervento agevolato. Per il lavoratore emigrato in altre Regioni d'Italia, il termine per la presentazione della predetta documentazione è raddoppiato. Il lavoratore emigrato all’estero è dispensato, nel caso in cui debba prolungarvi la permanenza, dall’obbligo anzidetto, fermo restando il divieto di vendita dell’alloggio stesso. Per motivi gravi e sopravvenuti, la Regione può concedere la deroga al rispetto di tali obblighi.
La vendita dell'alloggio comporta in ogni caso la restituzione, o l'interruzione, delle annualità di contributo non ancora maturate.
Normativa di Riferimento:
- Legge regionale n.32 del 30/12/1985 - Fondo per l'edilizia abitativa
- Legge regionale n. 3 del 05/02/2008 art. 8 - legge finanziaria 2008
Avviso pubblico dell'11 aprile 2008 - Disciplina per la concessione delle agevolazioni [file.pdf]
- Decreto Assessoriale n. 100 dell'11/12/2008 - Legge regionale 5.3.2008 n. 3 (legge finanziaria 2008), art. 9, commi 22 e 23 - L. r. 30.12.1985, n. 32 e success. modificazioni e integrazioni - Fondo per l'edilizia abitativa - Proroga scadenza termini di presentazione delle domande alla Regione
- Decreto Assessoriale n. 21 del 22.05.2209 - Legge regionale 14.05.2009 n. 2 e Legge regionale 30.12.1985, n. 32 e successive modificazioni e integrazioni – FONDO PER L’EDILIZIA ABITATIVA - Proroga scadenza termini di presentazione delle domande alla Regione.
- Decreto Assessoriale n. 21 del 22.05.2209 - Legge regionale 14.05.2009 n. 2 e Legge regionale 30.12.1985, n. 32 e successive modificazioni e integrazioni – FONDO PER L’EDILIZIA ABITATIVA - Proroga scadenza termini di presentazione delle domande alla Regione.
Note:
Nota 1: E’ considerato adeguato l’alloggio la cui superficie utile non sia inferiore a 45 mq. per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore a 60 mq. per 3 o 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre. Si considera comunque adeguato l’alloggio di almeno 2 vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da due persone e quello di un vano, esclusi cucina e servizi, per il nucleo di una persona. La titolarità di quota di alloggio, se adeguata in termini di superficie, è considerata come titolarità di alloggio adeguato se persistente al momento di presentazione della domanda.
Nota 2: definizione di piccoli comuni - nel territorio della Regione sono considerati piccoli comuni i comuni con meno di 3.000 abitanti il cui centro disti almeno 15 chilometri dal mare.
Nota 3: per recupero primario si intende il recupero della funzionalità dell'edificio per quanto riguarda le parti comuni. Esso interessa complessivamente il consolidamento statico ed il risanamento igienico delle strutture portanti, orizzontali e verticali, comprese le fondazioni, le scale, le coperture, le parti comuni degli impianti compresi gli allacciamenti, la finitura delle dotazioni comuni.
Nota 4:Il nucleo familiare è costituito dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai figli a carico agli effetti fiscali, nonché dal parente o affine entro il terzo grado non a carico, se contitolare di diritti reali sull’alloggio oggetto del beneficio. Fanno parte altresì del nucleo familiare il convivente more uxorio da oltre due anni nonché, se conviventi per lo stesso periodo ed a carico agli effetti fiscali, gli altri parenti ed affini entro il terzo grado.
Nota 5: si considerano emigrati coloro che siano nati in Sardegna, che abbiano stabile dimora fuori del territorio regionale e che conservino la nazionalità italiana, nonché i coniugi ed i discendenti, anche se non nati in Sardegna, purché abbiano almeno un genitore sardo e conservino la nazionalità italiana.
Nota 6: Costruzione - La superficie utile abitabile dell’alloggio non può eccedere mq.143. La superficie non residenziale computabile per la determinazione della spesa massima ammissibile non può eccedere mq.57; è consentito inoltre il realizzo di autorimesse o posti - macchina per una superficie di mq. 18 o per una maggiore superficie pari ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione. Per superficie utile abitabile si intende la superficie di pavimento degli alloggi, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all’altro e degli sguinci di porte e finestre.
Sono da considerare superfici non residenziali quelle relative a: logge, balconi, cantinole, soffitte, volumi tecnici ed altri locali a servizio delle residenze. Non sono considerate tali quelle relative agli androni d’ingresso, ai porticati liberi e pilotis, alle scale interne ed alle centrali termiche.
Il finanziamento agevolato può essere concesso per un ammontare massimo pari all’80% della spesa riconosciuta ammissibile dall’Istituto di Credito entro il limite massimo di € 1.069,36 a mq..
Il limite massimo di costo è riferito alla superficie utile aumentata del 60% delle superfici nette non residenziali ammissibili a finanziamento.
Sono ammissibili a finanziamento solamente gli interventi non ancora iniziati alla data di presentazione della domanda, nonché quelli in corso di esecuzione limitatamente alle opere non ancora realizzate. L’Istituto di Credito effettua la stima del valore di dette opere.
Nota 7: Recupero - Sono ammissibili a finanziamento agevolato i seguenti interventi:
a) interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonchè per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso;
b) interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;
c) interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Per gli interventi predetti non sono previsti limiti di superficie.
Gli interventi di recupero consentono l’incremento delle superfici preesistenti dell’organismo abitativo entro i limiti di superficie prescritti per gli interventi di nuova costruzione.
Il finanziamento agevolato può essere concesso per un ammontare massimo pari all’80% della spesa riconosciuta ammissibile dall’Istituto di credito.
La spesa ammessa a finanziamento è determinata dall’Istituto di Credito entro i seguenti massimali: € 477,16 a mq. per gli interventi di cui alla precedente lettera a); € 670,23 a mq. per gli interventi di cui alla precedente lettera b); € 1.069,36 a mq. per gli interventi di cui alla precedente lettera c).
Sono ammissibili a finanziamento solamente gli interventi non ancora iniziati alla data di presentazione della domanda, nonché quelli in corso di realizzazione alla stessa data, limitatamente alle opere non ancora eseguite. L’Istituto di credito effettua la stima di dette opere.
Nota 8: Acquisto - Sono ammissibili a finanziamento agevolato solamente gli interventi i quali, alla data di inoltro della domanda di mutuo alla Regione, non sono ancora pervenuti alla stipula dell’atto pubblico di acquisto.
L’alloggio non deve avere caratteristiche di lusso, né essere accatastato nelle categorie A1, A8 e A9. Il finanziamento agevolato può essere concesso per un ammontare massimo pari all’80% dell’importo indicato nel contratto di compravendita. L’Istituto di credito ha tuttavia facoltà di effettuare sopralluogo sull’alloggio, al fine di stimarne il valore al quale commisurare l’importo di mutuo concedibile. Il beneficiario non può acquistare l’alloggio da discendenti o ascendenti diretti in linea retta propri o di altro componente il nucleo familiare.
Allegati:
Piano ammortamento.
http://www.sitod.regione.sardegna.it/we ... idRec=2266