Il contratto in questione non può essere sanato in autoliquidazione da parte del contribuente. La sanzione - calcolata sull’imposta attuale (200 euro), in quanto è nell’anno in corso che viene registrato tardivamente l’atto - verrà erogata dall’ufficio perché l’atto non è più ravvedibile (ritardo oltre il 365° giorno). La tardiva registrazione del comodato, in generale, può essere regolarizzata versando:
° l’imposta di registro dovuta;
° la sanzione amministrativa sull’imposta di registro;
° gli interessi calcolati al tasso legale annuo;
° l’imposta di bollo dovuta:
° la sanzione amministrativa sull’imposta di bollo;
° gli interessi calcolati al tasso legale annuo.
Riguardo alle sanzioni, come spesso capita, non esiste un comportamento univoco da parte egli uffici dell’Amministrazione finanziaria. Alcuni uffici non considerano fruibile per il comodato l’istituto del ravvedimento operoso utilizzato per le locazioni, applicando, a mente dell’art. 69 del DPR 131/1986, sanzioni dal 120% al 240% dell’imposta dovuta (se il contribuente si autodenuncia, gli uffici, in genere, applicano il 120%). In ogni caso, nella fattispecie, poco cambierebbe: anche applicando la disciplina del ravvedimento operoso, la sanzione piena sarebbe sempre la stessa = dal 120% al 240%.
Altri uffici regolarizzano la tardiva registrazione del comodato applicando un’unica sanzione forfettaria (sulle imposte di registro e di bollo) dal 100% al 200%. Per risolvere il dilemma, pertanto, non rimane che rivolgersi all’ufficio di competenza (e invocare clemenza).