Comune di CAGLIARI
Regolamento ICI
Art. 1 .- PRINCIPI GENERALI
Il presente Regolamento, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art 59 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 ed al fine di semplificare e razionalizzare gli adempimenti dei contribuenti, DISCIPLINA la gestione dell'IMPOSTA COMUNALE sugli IMMOBILI, nonché l'organizzazione degli Uffici Tributari I.C.I..
Art. 2 .- ESENZIONI DALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
1) L'esenzione di cui all'art 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n504, concernente gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore. 2)2)Il diritto all'esenzione annuale si perfeziona con istanza, presentata entro il 31 Gennaio di ciascun anno ovvero entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento che concretizza il diritto all'esenzione, in tale seconda ipotesi l'esenzione è rapportata al periodo dell'anno relativo; 3)3)L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante deve contenere l'indicazione precisa dei dati catastali e di rendita degli immobili per i quali si chiede l'esenzione, l'esatta indicazione dell'indirizzo e la dichiarazione relativa all'effettivo possesso dei requisiti necessari per godere dell'esenzione; 4)4)L'esenzione annuale spetta, comunque, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed esclusivamente se formalmente richiesto entro il termine succitato. 5)Ii venir meno delle condizioni per l'esenzione comporta l'obbligo della comunicazione entro 30 giorni dall'evento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione della sanzione da L. 200.000 a L. 1.000.000 per ogni unità immobiliare.
Art. 3 .- AREE NON FABBRICABILI
1)Sono considerati non fabbricabili, e, ai fini dell'imposta oggetto del presente regolamento sono considerati terreni agricoli, i terreni posseduti e coltivati da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a condizione che la quantità e la qualità di lavoro effettivamente dedicato alla attività agricola, da parte del soggetto passivo d'imposta e del proprio nucleo familiare rappresenti almeno 2/3 del reddito complessivo imponibile. A tal fine il fondo dovrà essere effettivamente utilizzato ai fini agricoli. 2)Sono inoltre considerate aree inedificabili non soggette all'imposta: a)le aree che ricadono in zona prevista nello strumento urbanistico di inedificabilità assoluta; b)le altre aree che le norme di igiene e sanità considerano inedificabili.
Art. 4 .- UNITA' IMMOBILIARI EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE
Sono equiparate all'abitazione principale: a)le sue pertinenze, purché ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, pur se distintamente iscritte in catasto, destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale e non cedute in locazione uso e comodato, ancorché possedute a titolo di proprietà o di diritto reale da persone fisiche anagraficamente conviventi con il possessore della predetta abitazione principale. Si considerano pertinenze dell'abitazione principale le unità immobiliari quali garage, box, posti auto, cantine, soffitte; b)le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado.
Art. 5 .- FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI
1)Per l'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista dall'art. 8, comma 1, del D. Lgs.vo 30. 12.1992 N0 504, per inagibilità o inabitabilità si intende il degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non rimediabile con interventi di manutenzione di alcun genere. 2)L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dal competente ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che deve allegare idonea documentazione alla comunicazione di cui al successivo art. 8. 3)In alternativa il contribuente ha la facoltà di documentare l'inagibilità o l'inabitabilità con dichiarazione sostitutiva ai sensi della L. n0 15/68 e successive integrazioni e modificazioni. L'ufficio ha facoltà di procedere ai controlli e chiedere perizie ai sensi del precedente comma. 4)Si procede agli accertamenti di cui al comma 2 senza oneri per il contribuente in caso di famiglie con reddito annuo non superiore a L. 15.000.000 per l'anno 2000, da aggiornarsi annualmente con determinazione dirigenziale in base agli indici ISTAT sul costo della vita per impiegati ed operai.
Art. 6 .- RIMBORSO DELL'IMPOSTA PER AREE DICHIARATE INEDIFICABILI
1)Ai sensi dell'art 59, comma 1, lettera f), del D.Lgs.vo N0 446/97 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata limitatamente all'anno in cui si verifica la dichiarazione di inedificabilità per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili. 2)In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati dal Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta. 3)Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso è che: a)non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi dell'art.3 1, comma 10, della legge 17 agosto 1942 N0 1150 e successive modificazioni ed integrazioni; b)non siano ancora pendenti azioni, ricorsi o quant'altro intrapresi avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale ed attuativo, nè azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate; c)che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente. 4)La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta, da presentarsi a pena decadenza entro il 31 dicembre dell'anno di inedificabilità e limitatamente ai due anni precedenti, da parte del contribuente interessato, il quale deve dichiarare le condizioni richiamate, secondo le modalità e quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs.vo N0 504/92.
Art. 7 .- AREE FABBRICABILI
1)Con deliberazione di Giunta Comunale, da adottarsi entro il 30 aprile di ogni anno, il Comune determina per zone omogenee (microzone) i valori venali e in comune commercio delle aree fabbricabili, tenuto conto dei prezzi medi di vendita delle aree registrate nell'ultimo anno. 2)Non si fa luogo ad accertamento di maggior valore nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale. 3)Per le aree soggette ad espropriazione il valore accertato è pari a quello determinato con l'espropriazione definitiva.
Art. 8 .- COMUNICAZIONI DELLE VARIAZIONI DELLA TITOLARITA' DEL BENE
1)1 contribuenti hanno l'obbligo di comunicare su apposito modulo predisposto dal Comune la costituzione, la cessazione e la modificazione della titolarità del bene, entro sessanta giorni dall'evento. La comunicazione potrà essere consegnata direttamente al competente ufficio della Divisione Tributi che rilascerà relativa ricevuta o trasmessa tramite servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno. 2)In conseguenza di quanto previsto al comma precedente si intende soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione e/o denuncia di variazione entro il termine del trenta giugno. 3)L'omessa comunicazione comporta l'irrogazione di una sanzione da L. 200.000 a L. 1.000.000 per ogni unità immobiliare. 4)La comunicazione effettuata dopo il termine di cui al comma 1 si considera come omessa.
Art. 9 .- ACCERTAMENTO
1)In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta dovuta l'Ufficio emette motivato avviso di accertamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi. 2)L'avviso deve essere notificato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite messi notificatori autorizzati dall'amministrazione comunale, a pena di decadenza entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione. 3)Ai sensi del D.P.R. 16.04.1999 N0 129, non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo, alla riscossione e al rimborso di somme relative al tributo in oggetto comprensive o Costituite solo da sanzioni amministrative o interessi qualora l'ammontare con riferimento ad ogni periodo d'imposta non superi l'importo fissato, al 31 Dicembre 1997, in lire trentaduemila.
Art. 10 .- ACCERTAMENTO CON ADESIONE
La rettifica della dichiarazione ai fini I.C.I. può essere definita in contradditorio e con adesione del contribuente secondo i criteri stabiliti dal D. Lgsvo 19 giugno 1997 N0 218.
Art. 11 .- VERSAMENTI DEI CONTITOLARI
Ai fini dei versamenti dell'IC.I. equivalgono a regolare pagamento i versamenti effettuati da un contitolare dell'immobile anche per conto degli altri.
Art. 12 .- ATTIVITA' DI CONTROLLO
Le modalità relative all'attività di controllo, accertamento e censimento degli immobili comunali sono decise dalla Giunta Comunale, sentito il funzionario responsabile, con propria deliberazione nella quale saranno fissati gli indirizzi e le linee direttive per il perseguimento della lotta all'evasione. 2)L'attività di cui al precedente comma può essere effettuata:a)in economia attraverso le risorse umane e strumentali della Divisione Tributi. b)con affidamento a terzi. In tale caso verrà predisposto puntuale e dettagliato capitolato speciale d'appalto.
Art. 13 .- ESECUZIONE DEI VERSAMENTI
1)Il versamento del tributo può essere effettuato sia in autotassazione che a seguito di accertamenti. 2)Sulla base di un piano operativo proposto dall'ufficio, può determinarsi annualmente l'esecuzione dei versamenti dell'imposta, da parte dei contribuenti, direttamente sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale, in alternativa all'attuale sistema di esazione.
Art. 14 .- RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA
1)La forma di gestione della riscossione dell'imposta comunale sugli immobili viene decisa con i criteri stabiliti all'art 6 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali; 2)Qualora venga affidato l'incarico ad una ditta esterna nel capitolato d'appalto dovranno essere evidenziati i diversi compiti e funzioni di competenza dell'ufficio comunale e della ditta aggiudicataria.
Art. 15 .- DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI
Con deliberazione di Giunta Municipale possono essere differiti i termini di effettuazione dei versamenti in caso di grave e motivata necessità
Art. 16 .- NORME FINALI
1)Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. 2)È abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.
Art. 17 .- DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1)Le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 si applicano a decorrere dal 01.01.2000. 2)1 versamenti dell'imposta con scadenza al 30 giugno. effettuati comunque entro i primi dieci giorni di luglio sono ritenuti validamente compiuti senza applicazione di sanzioni e, pertanto, i termini per il ravvedimento operoso slittano al 10 agosto.
Art. 18 .- COMPENSI INCENTIVANTI PER GLI UFFICI TRIBUTI
Per il raggiungimento degli obiettivi di controllo, accertamento e censimento si applicano i compensi previsti con deliberazione consiliare N0 71 del 30.03.1998, ai sensi della L. 662/96, art. 3 comma 57. Tali compensi saranno incrementati in rapporto alle maggiori entrate, fino al raddoppio, quando nello svolgimento dell'attività vengono utilizzati servizi comunali diversi da quelli attivati presso la Divisione Tributi e saranno ripartiti previa contrattazione decentrata con riequilibrio di eventuali altri benefici contrattualmente previsti.
ICI 2009
Esenzione ICI abitazione principale
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 del Decreto Legge n. 93/2008 e di quanto chiarito dal Ministero Economia e Finanze con la recente risoluzione n. 1/DF del 04.03.2009 l’esenzione ICI spetta per:
1. l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (intendendosi per tale quella di residenza anagrafica, salvo prova contraria) e rientrante nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7;
2. l’unità immobiliare, rientrante nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dal socio assegnatario;
3. l’unità immobiliare, rientrante nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, regolarmente assegnata dagli Istituti autonomi per le case popolari;
4. l’unità immobiliare precedentemente adibita ad abitazione principale, rientrante nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto o altro diritto reale di godimento da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
5. l’unità immobiliare, rientrante nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprieta' o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove e' ubicata la casa coniugale.
Non spetta per:
6. l’unità immobiliare, rientrante nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, posseduta nel territorio del Comune, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata;
7. l’unità immobiliare, rientrante nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti non locata ovvero occupata da parenti entro il primo grado, i quali ivi abbiano la residenza anagrafica e la dimora abituale.
Si sottolinea, inoltre, che nel caso di cui al precedente punto 5., l’assimilazione all’abitazione principale della fattispecie ivi descritta, opera solo ed esclusivamente se il soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale non sia titolare del diritto di proprieta' o di altro diritto reale su altro immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove e' ubicata la casa coniugale.
Pertanto, se un soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale, ubicata nel Comune di Cagliari, possiede a Cagliari (a titolo di proprietà o di altro diritto reale) un altro immobile destinato a propria abitazione principale, dovrà applicare, in relazione alla propria quota sulla casa coniugale, l’aliquota prevista per gli altri immobili ad uso abitativo, ovvero l’aliquota del 6,5 ‰ .
Aliquote anno 2009
Per il corrente anno non è stata adottata alcuna deliberazione in tema di aliquote ICI.
Pertanto, per il 2009 si applicano le medesime aliquote previste per l’anno 2008 (art. 1, comma 169 della legge n. 296/2006 – Finanziaria 2007).
4‰
ABITAZIONE PRINCIPALE
E PERTINENZE
(categorie catastali A/1, A/8, A9)
1‰
se di proprietà di soggetti di età non superiore a 35 anni, che vi risiedano e abbiano contratto o contraggano matrimonio nel 2008
6,5‰
7,0‰
per le case sfitte per le quali non venga data dimostrazione di regolare contratto di locazione
4‰
per le abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti entro il primo grado, in linea retta, i quali vi abbiano la residenza anagrafica e la dimora abituale
ALTRI IMMOBILI
AD USO ABITATIVO
2,5‰
per le case locate per abitazione principale, se il contratto è stipulato in base all’art. 2, comma 3 della Legge 431/98, nonché risulti regolarmente registrato
ALTRI IMMOBILI
(categorie catastali A/10, B, C, D e TERRENI)
6,0‰
Per poter usufruire delle aliquote agevolate
abitazioni principali
1‰
abitazioni di giovani coppie
6,5‰
case non sfitte
4‰
comodato gratuito
altri immobili ad uso
abitativo
2,5‰
locazione a canone concordato
occorre presentare al Comune apposita comunicazione (secondo i moduli predisposti dall’Ufficio) contenente l’indicazione degli identificativi catastali, della rendita e dell’indirizzo dell’immobile per il quale si chiede l’agevolazione e la data da cui decorre l’agevolazione.
Tale comunicazione deve essere presentata nel periodo compreso tra il 2 maggio e il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di decorrenza dell’agevolazione.
Pagamento
A partire dal 2008 il Comune di Cagliari riscuote l’ICI direttamente su un proprio conto corrente postale e non più attraverso il Concessionario “Equitalia Sardegna Spa”.
Pertanto il pagamento dovrà essere effettuato, presso qualsiasi ufficio postale, sul conto corrente postale n° 86924412 intestato a COMUNE DI CAGLIARI – ICI.
Per i pagamenti on line consultare il sito delle Poste Italiane www.poste.it.
In alternativa il versamento potrà essere effettuato, presso le banche o gli uffici postali, utilizzando il modello F24.
I codici da indicare nella sezione tributi locali del mod. F24 sono i seguenti:
• 3901 per l’abitazione principale;
• 3902 per terreni agricoli;
• 3903 per aree fabbricabili;
• 3904 per gli altri fabbricati.
Il codice comune (per il Comune di Cagliari) è B354.
L’IMPOSTA E’ ANNUALE E PREVEDE UN ACCONTO E UN SALDO.
ACCONTO da versare entro il 16 giugno, nella misura del 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno.
SALDO da versare entro il 16 dicembre, nella misura del restante 50%.
E’ possibile versare l’imposta in un’unica soluzione, entro il termine di scadenza dell’acconto.
Il versamento va effettuato con arrotondamento all’euro:
• per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi
• per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi
Esempio: € 151,14 = € 151,00 € 151,85 = € 152,00
L’arrotondamento deve essere effettuato con riferimento al versamento complessivo e non con riferimento all’imposta dovuta per ogni singolo immobile.
Regolamento ICI
Art. 1 .- PRINCIPI GENERALI
Il presente Regolamento, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art 59 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 ed al fine di semplificare e razionalizzare gli adempimenti dei contribuenti, DISCIPLINA la gestione dell'IMPOSTA COMUNALE sugli IMMOBILI, nonché l'organizzazione degli Uffici Tributari I.C.I..
Art. 2 .- ESENZIONI DALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
1) L'esenzione di cui all'art 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n504, concernente gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore. 2)2)Il diritto all'esenzione annuale si perfeziona con istanza, presentata entro il 31 Gennaio di ciascun anno ovvero entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento che concretizza il diritto all'esenzione, in tale seconda ipotesi l'esenzione è rapportata al periodo dell'anno relativo; 3)3)L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante deve contenere l'indicazione precisa dei dati catastali e di rendita degli immobili per i quali si chiede l'esenzione, l'esatta indicazione dell'indirizzo e la dichiarazione relativa all'effettivo possesso dei requisiti necessari per godere dell'esenzione; 4)4)L'esenzione annuale spetta, comunque, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed esclusivamente se formalmente richiesto entro il termine succitato. 5)Ii venir meno delle condizioni per l'esenzione comporta l'obbligo della comunicazione entro 30 giorni dall'evento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione della sanzione da L. 200.000 a L. 1.000.000 per ogni unità immobiliare.
Art. 3 .- AREE NON FABBRICABILI
1)Sono considerati non fabbricabili, e, ai fini dell'imposta oggetto del presente regolamento sono considerati terreni agricoli, i terreni posseduti e coltivati da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a condizione che la quantità e la qualità di lavoro effettivamente dedicato alla attività agricola, da parte del soggetto passivo d'imposta e del proprio nucleo familiare rappresenti almeno 2/3 del reddito complessivo imponibile. A tal fine il fondo dovrà essere effettivamente utilizzato ai fini agricoli. 2)Sono inoltre considerate aree inedificabili non soggette all'imposta: a)le aree che ricadono in zona prevista nello strumento urbanistico di inedificabilità assoluta; b)le altre aree che le norme di igiene e sanità considerano inedificabili.
Art. 4 .- UNITA' IMMOBILIARI EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE
Sono equiparate all'abitazione principale: a)le sue pertinenze, purché ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, pur se distintamente iscritte in catasto, destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale e non cedute in locazione uso e comodato, ancorché possedute a titolo di proprietà o di diritto reale da persone fisiche anagraficamente conviventi con il possessore della predetta abitazione principale. Si considerano pertinenze dell'abitazione principale le unità immobiliari quali garage, box, posti auto, cantine, soffitte; b)le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado.
Art. 5 .- FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI
1)Per l'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista dall'art. 8, comma 1, del D. Lgs.vo 30. 12.1992 N0 504, per inagibilità o inabitabilità si intende il degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non rimediabile con interventi di manutenzione di alcun genere. 2)L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dal competente ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che deve allegare idonea documentazione alla comunicazione di cui al successivo art. 8. 3)In alternativa il contribuente ha la facoltà di documentare l'inagibilità o l'inabitabilità con dichiarazione sostitutiva ai sensi della L. n0 15/68 e successive integrazioni e modificazioni. L'ufficio ha facoltà di procedere ai controlli e chiedere perizie ai sensi del precedente comma. 4)Si procede agli accertamenti di cui al comma 2 senza oneri per il contribuente in caso di famiglie con reddito annuo non superiore a L. 15.000.000 per l'anno 2000, da aggiornarsi annualmente con determinazione dirigenziale in base agli indici ISTAT sul costo della vita per impiegati ed operai.
Art. 6 .- RIMBORSO DELL'IMPOSTA PER AREE DICHIARATE INEDIFICABILI
1)Ai sensi dell'art 59, comma 1, lettera f), del D.Lgs.vo N0 446/97 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata limitatamente all'anno in cui si verifica la dichiarazione di inedificabilità per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili. 2)In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati dal Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta. 3)Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso è che: a)non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi dell'art.3 1, comma 10, della legge 17 agosto 1942 N0 1150 e successive modificazioni ed integrazioni; b)non siano ancora pendenti azioni, ricorsi o quant'altro intrapresi avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale ed attuativo, nè azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate; c)che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente. 4)La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta, da presentarsi a pena decadenza entro il 31 dicembre dell'anno di inedificabilità e limitatamente ai due anni precedenti, da parte del contribuente interessato, il quale deve dichiarare le condizioni richiamate, secondo le modalità e quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs.vo N0 504/92.
Art. 7 .- AREE FABBRICABILI
1)Con deliberazione di Giunta Comunale, da adottarsi entro il 30 aprile di ogni anno, il Comune determina per zone omogenee (microzone) i valori venali e in comune commercio delle aree fabbricabili, tenuto conto dei prezzi medi di vendita delle aree registrate nell'ultimo anno. 2)Non si fa luogo ad accertamento di maggior valore nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale. 3)Per le aree soggette ad espropriazione il valore accertato è pari a quello determinato con l'espropriazione definitiva.
Art. 8 .- COMUNICAZIONI DELLE VARIAZIONI DELLA TITOLARITA' DEL BENE
1)1 contribuenti hanno l'obbligo di comunicare su apposito modulo predisposto dal Comune la costituzione, la cessazione e la modificazione della titolarità del bene, entro sessanta giorni dall'evento. La comunicazione potrà essere consegnata direttamente al competente ufficio della Divisione Tributi che rilascerà relativa ricevuta o trasmessa tramite servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno. 2)In conseguenza di quanto previsto al comma precedente si intende soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione e/o denuncia di variazione entro il termine del trenta giugno. 3)L'omessa comunicazione comporta l'irrogazione di una sanzione da L. 200.000 a L. 1.000.000 per ogni unità immobiliare. 4)La comunicazione effettuata dopo il termine di cui al comma 1 si considera come omessa.
Art. 9 .- ACCERTAMENTO
1)In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta dovuta l'Ufficio emette motivato avviso di accertamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi. 2)L'avviso deve essere notificato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite messi notificatori autorizzati dall'amministrazione comunale, a pena di decadenza entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione. 3)Ai sensi del D.P.R. 16.04.1999 N0 129, non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo, alla riscossione e al rimborso di somme relative al tributo in oggetto comprensive o Costituite solo da sanzioni amministrative o interessi qualora l'ammontare con riferimento ad ogni periodo d'imposta non superi l'importo fissato, al 31 Dicembre 1997, in lire trentaduemila.
Art. 10 .- ACCERTAMENTO CON ADESIONE
La rettifica della dichiarazione ai fini I.C.I. può essere definita in contradditorio e con adesione del contribuente secondo i criteri stabiliti dal D. Lgsvo 19 giugno 1997 N0 218.
Art. 11 .- VERSAMENTI DEI CONTITOLARI
Ai fini dei versamenti dell'IC.I. equivalgono a regolare pagamento i versamenti effettuati da un contitolare dell'immobile anche per conto degli altri.
Art. 12 .- ATTIVITA' DI CONTROLLO
Le modalità relative all'attività di controllo, accertamento e censimento degli immobili comunali sono decise dalla Giunta Comunale, sentito il funzionario responsabile, con propria deliberazione nella quale saranno fissati gli indirizzi e le linee direttive per il perseguimento della lotta all'evasione. 2)L'attività di cui al precedente comma può essere effettuata:a)in economia attraverso le risorse umane e strumentali della Divisione Tributi. b)con affidamento a terzi. In tale caso verrà predisposto puntuale e dettagliato capitolato speciale d'appalto.
Art. 13 .- ESECUZIONE DEI VERSAMENTI
1)Il versamento del tributo può essere effettuato sia in autotassazione che a seguito di accertamenti. 2)Sulla base di un piano operativo proposto dall'ufficio, può determinarsi annualmente l'esecuzione dei versamenti dell'imposta, da parte dei contribuenti, direttamente sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale, in alternativa all'attuale sistema di esazione.
Art. 14 .- RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA
1)La forma di gestione della riscossione dell'imposta comunale sugli immobili viene decisa con i criteri stabiliti all'art 6 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali; 2)Qualora venga affidato l'incarico ad una ditta esterna nel capitolato d'appalto dovranno essere evidenziati i diversi compiti e funzioni di competenza dell'ufficio comunale e della ditta aggiudicataria.
Art. 15 .- DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI
Con deliberazione di Giunta Municipale possono essere differiti i termini di effettuazione dei versamenti in caso di grave e motivata necessità
Art. 16 .- NORME FINALI
1)Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. 2)È abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.
Art. 17 .- DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1)Le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 si applicano a decorrere dal 01.01.2000. 2)1 versamenti dell'imposta con scadenza al 30 giugno. effettuati comunque entro i primi dieci giorni di luglio sono ritenuti validamente compiuti senza applicazione di sanzioni e, pertanto, i termini per il ravvedimento operoso slittano al 10 agosto.
Art. 18 .- COMPENSI INCENTIVANTI PER GLI UFFICI TRIBUTI
Per il raggiungimento degli obiettivi di controllo, accertamento e censimento si applicano i compensi previsti con deliberazione consiliare N0 71 del 30.03.1998, ai sensi della L. 662/96, art. 3 comma 57. Tali compensi saranno incrementati in rapporto alle maggiori entrate, fino al raddoppio, quando nello svolgimento dell'attività vengono utilizzati servizi comunali diversi da quelli attivati presso la Divisione Tributi e saranno ripartiti previa contrattazione decentrata con riequilibrio di eventuali altri benefici contrattualmente previsti.
ICI 2009
Esenzione ICI abitazione principale
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 del Decreto Legge n. 93/2008 e di quanto chiarito dal Ministero Economia e Finanze con la recente risoluzione n. 1/DF del 04.03.2009 l’esenzione ICI spetta per:
1. l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (intendendosi per tale quella di residenza anagrafica, salvo prova contraria) e rientrante nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7;
2. l’unità immobiliare, rientrante nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dal socio assegnatario;
3. l’unità immobiliare, rientrante nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, regolarmente assegnata dagli Istituti autonomi per le case popolari;
4. l’unità immobiliare precedentemente adibita ad abitazione principale, rientrante nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto o altro diritto reale di godimento da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
5. l’unità immobiliare, rientrante nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprieta' o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove e' ubicata la casa coniugale.
Non spetta per:
6. l’unità immobiliare, rientrante nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, posseduta nel territorio del Comune, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata;
7. l’unità immobiliare, rientrante nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti non locata ovvero occupata da parenti entro il primo grado, i quali ivi abbiano la residenza anagrafica e la dimora abituale.
Si sottolinea, inoltre, che nel caso di cui al precedente punto 5., l’assimilazione all’abitazione principale della fattispecie ivi descritta, opera solo ed esclusivamente se il soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale non sia titolare del diritto di proprieta' o di altro diritto reale su altro immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove e' ubicata la casa coniugale.
Pertanto, se un soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale, ubicata nel Comune di Cagliari, possiede a Cagliari (a titolo di proprietà o di altro diritto reale) un altro immobile destinato a propria abitazione principale, dovrà applicare, in relazione alla propria quota sulla casa coniugale, l’aliquota prevista per gli altri immobili ad uso abitativo, ovvero l’aliquota del 6,5 ‰ .
Aliquote anno 2009
Per il corrente anno non è stata adottata alcuna deliberazione in tema di aliquote ICI.
Pertanto, per il 2009 si applicano le medesime aliquote previste per l’anno 2008 (art. 1, comma 169 della legge n. 296/2006 – Finanziaria 2007).
4‰
ABITAZIONE PRINCIPALE
E PERTINENZE
(categorie catastali A/1, A/8, A9)
1‰
se di proprietà di soggetti di età non superiore a 35 anni, che vi risiedano e abbiano contratto o contraggano matrimonio nel 2008
6,5‰
7,0‰
per le case sfitte per le quali non venga data dimostrazione di regolare contratto di locazione
4‰
per le abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti entro il primo grado, in linea retta, i quali vi abbiano la residenza anagrafica e la dimora abituale
ALTRI IMMOBILI
AD USO ABITATIVO
2,5‰
per le case locate per abitazione principale, se il contratto è stipulato in base all’art. 2, comma 3 della Legge 431/98, nonché risulti regolarmente registrato
ALTRI IMMOBILI
(categorie catastali A/10, B, C, D e TERRENI)
6,0‰
Per poter usufruire delle aliquote agevolate
abitazioni principali
1‰
abitazioni di giovani coppie
6,5‰
case non sfitte
4‰
comodato gratuito
altri immobili ad uso
abitativo
2,5‰
locazione a canone concordato
occorre presentare al Comune apposita comunicazione (secondo i moduli predisposti dall’Ufficio) contenente l’indicazione degli identificativi catastali, della rendita e dell’indirizzo dell’immobile per il quale si chiede l’agevolazione e la data da cui decorre l’agevolazione.
Tale comunicazione deve essere presentata nel periodo compreso tra il 2 maggio e il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di decorrenza dell’agevolazione.
Pagamento
A partire dal 2008 il Comune di Cagliari riscuote l’ICI direttamente su un proprio conto corrente postale e non più attraverso il Concessionario “Equitalia Sardegna Spa”.
Pertanto il pagamento dovrà essere effettuato, presso qualsiasi ufficio postale, sul conto corrente postale n° 86924412 intestato a COMUNE DI CAGLIARI – ICI.
Per i pagamenti on line consultare il sito delle Poste Italiane www.poste.it.
In alternativa il versamento potrà essere effettuato, presso le banche o gli uffici postali, utilizzando il modello F24.
I codici da indicare nella sezione tributi locali del mod. F24 sono i seguenti:
• 3901 per l’abitazione principale;
• 3902 per terreni agricoli;
• 3903 per aree fabbricabili;
• 3904 per gli altri fabbricati.
Il codice comune (per il Comune di Cagliari) è B354.
L’IMPOSTA E’ ANNUALE E PREVEDE UN ACCONTO E UN SALDO.
ACCONTO da versare entro il 16 giugno, nella misura del 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno.
SALDO da versare entro il 16 dicembre, nella misura del restante 50%.
E’ possibile versare l’imposta in un’unica soluzione, entro il termine di scadenza dell’acconto.
Il versamento va effettuato con arrotondamento all’euro:
• per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi
• per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi
Esempio: € 151,14 = € 151,00 € 151,85 = € 152,00
L’arrotondamento deve essere effettuato con riferimento al versamento complessivo e non con riferimento all’imposta dovuta per ogni singolo immobile.