brina82

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Senza recare pregiudizio alla parte eseguita in conformità vuol dire tutto e niente. In questo caso, ad esempio, la difformità riguarderebbe l'altezza dei muri, ma se il tetto (forma e dimensioni) é conforme, non posso abbassare i muri senza recarne pregiudizio.
Il tetto poggia sui muri: se fosse realizzato 50cm più in alto, non sarebbe conforme, insieme ai muri (più alti), no?
 

Jan80

Membro Senior
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la difformità riguarderebbe l'altezza dei muri, ma se il tetto (forma e dimensioni) é conforme,
Più che paradosso, non torna proprio. Se potesse essere sanato cosa presenteresti nell' elaborato grafico? In rosso solo l' ultimo tratto di muro o campitesti in giallo tutta la copertura a quota legittima e in rosso la porzione di muro sopraelevato e la relativa copertura a quota non corretta?
 

brina82

Membro Storico
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Più che paradosso, non torna proprio. Se potesse essere sanato cosa presenteresti nell' elaborato grafico? In rosso solo l' ultimo tratto di muro o campitesti in giallo tutta la copertura a quota legittima e in rosso la porzione di muro sopraelevato e la relativa copertura a quota non corretta?
Tu riesci a farmi un esempio secondo te valido? Io non ne ho trovati, per questo dico che secondo me l'art. 94 è una super****ola.

Un fabbricato che non rispetta le tolleranze in una parte? Quindi poniamo che di 10 appartamenti, 8 sono perfetti ma 2 sono "più lunghi" di 50cm perché il carpentiere quel giorno si era bevuto un quartino di troppo.

Ecco, siccome 8 sono conformi, allora i 2 non possono essere demoliti, perchè altrimenti comprometterebbero gli 8 conformi?

A parte che il ripristino, costi a parte, può sempre essere fatto, a parte questo, ma chi sarebbe quel pazzo che si piglierebbe la responsabilità salvando capre e cavoli, quando si hanno travi più lunghe di 50cm che al 99,9% non si verificherebbero?

Io veramente esempi concreti, credibili, non ne riesco a trovare.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Più che paradosso, non torna proprio.
Certo, ma credo che anche Mauro non possa sostenere realisticamente il contrario: ma che la condizione data vuol dire tutto e niente mi sembrava sintetizzare situazioni al limite della razionalità.

Demolire un tetto perchè posizionato 30-50 cm più in alto ha senso? Il rimedio è proporzionato al fallo? La tua obiezione si reggerebbe solo sulle difficoltà di rappresentazione grafica della pratica? Ovviamente no. Ma se all'ordine di demolizione si ponesse il quesito su come fare la demolizione, secondo il " principio" enunciato dal tuo collega, la prima reazione potrebbe essere di perplessità.....
Il giorno che qualcuno realizzasse dei martinetti in grado di reggere tutto il tetto e traslarlo a quota inferiore, si tornerebbe ad avere un'opera conforme.
 

brina82

Membro Storico
Professionista
Certo, ma credo che anche Mauro non possa sostenere realisticamente il contrario: ma che la condizione data vuol dire tutto e niente mi sembrava sintetizzare situazioni al limite della razionalità.

Demolire un tetto perchè posizionato 30-50 cm più in alto ha senso? Il rimedio è proporzionato al fallo? La tua obiezione si reggerebbe solo sulle difficoltà di rappresentazione grafica della pratica? Ovviamente no. Ma se all'ordine di demolizione si ponesse il quesito su come fare la demolizione, secondo il " principio" enunciato dal tuo collega, la prima reazione potrebbe essere di perplessità.....
Il giorno che qualcuno realizzasse dei martinetti in grado di reggere tutto il tetto e traslarlo a quota inferiore, si tornerebbe ad avere un'opera conforme.
Ha senso, per quegli italiani che hanno costruito correttamente (io mi tiro fuori, perché non ho mai costruito).

Prendi il martello pneumatico, demolisci e ricostruisci a quota corretta: cosa non ti è chiaro?

Secondo te il magistrato non va a cercare anche chi ha in pratica soprasseduto, o autorizzato con art. 34 l'edificio più alto rispetto al progetto, se dopo un sisma crolla il fabbricato (che 99 su 100 sarebbe crollato lo stesso)?

Secondo me sì.

Per non parlare della falsità dei documenti come il fine lavori e il collaudo statico.
 

MauroScherlin

Membro Assiduo
Professionista
Certo, ma credo che anche Mauro non possa sostenere realisticamente il contrario: ma che la condizione data vuol dire tutto e niente mi sembrava sintetizzare situazioni al limite della razionalità.
Intanto mi fa sempre piacere leggerti e trovo i tuoi ragionamenti di rara lucidità.

Realisticamente oggi sarebbe possibile demolire praticamente tutti gli abusi senza ledere alla parte realizzata in conformità. Abbiamo tutte le tecnologie per farlo. Mi pare ovvio, in un contesto politico che grida allo scandalo solo a ventilare l'ipotesi del condono, che l'art. 34 c. 2 sia stato introdotto per "aiutare", per cui ritengo che la mia interpretazione, seppur paradossale, possa essere utilizzata.

Demolire un tetto perchè posizionato 30-50 cm più in alto ha senso? Il rimedio è proporzionato al fallo? La tua obiezione si reggerebbe solo sulle difficoltà di rappresentazione grafica della pratica? Ovviamente no. Ma se all'ordine di demolizione si ponesse il quesito su come fare la demolizione, secondo il " principio" enunciato dal tuo collega, la prima reazione potrebbe essere di perplessità.....
Esatto, se il costo della demolizione di una parte "in regola" (il tetto) è estremamente superiore al costo di produzione dei muretti la pena non è proporzionata, e noi sappiamo che il nostro ordinamento giuridico è fondato sulla proporzionalità.
Il giorno che qualcuno realizzasse dei martinetti in grado di reggere tutto il tetto e traslarlo a quota inferiore, si tornerebbe ad avere un'opera conforme.
Esistono e si potrebbe fare, li utilizzavano per alzare i tetti prima delle stringenti normative antisismiche, tuttavia un ingegnere credo possa progettare tutte le opere provvisionali e i collegamenti ante e post operam.
 

MauroScherlin

Membro Assiduo
Professionista
Ha senso, per quegli italiani che hanno costruito correttamente (io mi tiro fuori, perché non ho mai costruito).

Prendi il martello pneumatico, demolisci e ricostruisci a quota corretta: cosa non ti è chiaro?

Secondo te il magistrato non va a cercare anche chi ha in pratica soprasseduto, o autorizzato con art. 34 l'edificio più alto rispetto al progetto, se dopo un sisma crolla il fabbricato (che 99 su 100 sarebbe crollato lo stesso)?

Secondo me sì.

Per non parlare della falsità dei documenti come il fine lavori e il collaudo statico.
A volte mi sembra che, più di fare il tecnico ed essere malleabile al fantastico mondo della normativa, tu faccia il giudice. Io scommetto che se tu mi presentassi documentazione, foto e rilievi di una qualsiasi casa costruita nel territorio italiano dopo il 1967 ti troverei qualcosa di fuori norma.

P.S.: stai seguendo la vicenda dei grattacieli a Milano? Quella sì che è la sintesi di come la normativa stia completamente bloccando questo paese gerontocratico.
 

MauroScherlin

Membro Assiduo
Professionista
Più che paradosso, non torna proprio. Se potesse essere sanato cosa presenteresti nell' elaborato grafico? In rosso solo l' ultimo tratto di muro o campitesti in giallo tutta la copertura a quota legittima e in rosso la porzione di muro sopraelevato e la relativa copertura a quota non corretta?
In un contesto di monetizzazione campirei di rosso la parte rettangolare più alta a partire dall'estradosso del solaio fino alla quota d'imposta della sopraelevazione dei muretti.

Poi ragazzi, e lo dico anche @brina82, fate come volete. Io semplicemente da tecnico incaricato le tenterei tutte e non mi fermerei alla parole dell'ufficio tecnico. Pure io se lavorassi in comune tenderei ad applicare tutto più restrittivamente, così però si blocca tutto per davvero.
 

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