Chiaramente in Toscana non è obbligatoria per una legge regionale speciale, ma per una scelta congiunta dei notai della regione, che hanno instaurato quella consuetudine, per me sacrosanta.
Ci sono però differenze tra provincia e provincia e qualche provincia non "aderisce" alla consuetudine...
LA migliore in assoluto, per me, è la concezione di Pistoia (e non sono campanilista) perchè il tecnico se lo prende chi acquista, che sarà colui che poi si tiene il cerino, e chi ha il cerino, della responsabilità dei tecnici potrebbe non farsene una beata cippa (incapienza, difficoltà al risarcimento, ecc.)
E questo avviene anche in presenza di certificazione del tecnico del propreitario.
Altrove è il proprietario chiamato a produrre certificazione di ciò che vende, ma è una usanza poco efficiente e secondo me anche poco sensata (spiego sotto perchè).
Quindi prevenire è l'unica difesa possibile, da rischi che possono talvolta avere entità gravi, da perdita netta. (e non parlo di visurine ipocatastali)
Inoltre, non si parla sempre di acquisti di case, e non si parla sempre di acquisti che lasciano l'immobile che si compra nello stato in cui è, quindi, siccome in quei casi il tecnico dell'acquirente sa cosa cercare per dire sì all'acquisto in relazione allo scopo di chi acquista, ha senso, se si instaura una consuetudine, prevedere il caso in cui SEMPRE sia la scelta ottimale...
Quindi, senza dubbio: tecnico scelto da chi acquista necessario, tecnico di chi vende, meglio se fa al relazioncina di messa in vendita, ma alla fine serve solo ad agevolare il controllo di quello dell'acquirente, che sarà colui che dice l'ok finale.
Chi paga se ci sono dei problemi?
Anche qui, anche se è la proprietà che deve regolarizzare un immobile che pone in vendita, un agente starà attento a far si che il sinnalagma, cioè l'obbligazione reciproca delle parti, scatti solo quando i problemi possibili o sono stati eliminati dalla verifica, o dalla verifica vengono fuori con entità che le parti possono soppesare e controllare nell'ambito dell'accordo.
Viceversa, si deve prevedere la possibilità di recedere o di rinegoziare nuovo accordo, alla luce delle nuove condizioni.