Stop agli agenti immobiliari "faciloni" che si lasciano andare a comunicazioni di cui non sono certi o che non hanno verificato personalmente. Durante lo svolgimento della mediazione, infatti, l'agente deve muoversi seguendo l'ordinaria diligenza richiesta al professionista. E se non lo fa, rischia una condanna per truffa e anche di dover risarcire la parte lesa. La Corte di cassazione, con la sentenza 19095/2011 (si legga il testo integrale sul sito di Guida al diritto), ha confermato la condanna inflitta dalla Corte di appello di Bari a un' agenzia locale per aver fatto sottoscrivere un contratto preliminare di acquisto di un fondo rustico - con relativo anticipo e pagamento della commissione - senza però aver informato l'acquirente che sull'immobile gravava una ipoteca giudiziale.
Il mediatore risponde delle informazioni che fornisce
Per la Suprema Corte, che ha condiviso l'argomentazione dei giudici dell'Appello, se è vero che il mediatore non è tenuto a svolgere indagini di natura tecnico giuridica, «come l'accertamento della libertà dell'immobile oggetto del trasferimento, mediante le visure catastali e ipotecarie», tuttavia «è comunque tenuto ad un obbligo di corretta informazione secondo il criterio della media diligenza professionale». Non solo, la Corte, entrando nello specifico, ha anche chiarito che ciò «comprende, in positivo, l'obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza che si richiede al mediatore, e, in negativo, il divieto di fornire informazioni su circostanze che non abbia controllato».
Non basta la dichiarazione della venditrice
Ed è qui che è scattata la responsabilità dell'agente il quale, come risulta anche dal connesso procedimento penale arrivato a sentenza definitiva, «aveva assicurato la promissaria acquirente che l'immobile fosse libero da pesi, basandosi su dichiarazioni rese per iscritto dalla venditrice».
Fonte il sole 24 ore
Il mediatore risponde delle informazioni che fornisce
Per la Suprema Corte, che ha condiviso l'argomentazione dei giudici dell'Appello, se è vero che il mediatore non è tenuto a svolgere indagini di natura tecnico giuridica, «come l'accertamento della libertà dell'immobile oggetto del trasferimento, mediante le visure catastali e ipotecarie», tuttavia «è comunque tenuto ad un obbligo di corretta informazione secondo il criterio della media diligenza professionale». Non solo, la Corte, entrando nello specifico, ha anche chiarito che ciò «comprende, in positivo, l'obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza che si richiede al mediatore, e, in negativo, il divieto di fornire informazioni su circostanze che non abbia controllato».
Non basta la dichiarazione della venditrice
Ed è qui che è scattata la responsabilità dell'agente il quale, come risulta anche dal connesso procedimento penale arrivato a sentenza definitiva, «aveva assicurato la promissaria acquirente che l'immobile fosse libero da pesi, basandosi su dichiarazioni rese per iscritto dalla venditrice».
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