AlbyON

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Generalmente nei contratti turistici dopo la parte relativa alla caparra cofirmataria che richiedo nell'ordine del 30% per poter confermare la prenotazione, riporto la dicitura:

"In caso di disdetta da parte del Conduttore, la somma versata a titolo di caparra potrà essere trattenuta a discrezione del Locatore. (art.1385 del Codice Civile)"

Generalmente se mi comunicano la disdetta prima di un mese precedente all'entrata nei locali restituisco al 100%,
e anche se disdicono più a ridosso posso restituire il tutto o parzialmente se trovo altri locatari per quel periodo,
questo intendo per "a discrezione del Locatore"

Mi chiedo però se mi sia permesso dalla legge fare così.
Ho letto l'art.1385 del Codice Civile ma non ho trovato niente che in modo chiaro permetta al locatore di trattenere la caparra di prenotazione a propria discrezione in caso di disdetta.


Dove potrei trovare delle informazioni più chiare?
 

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