Andreee85

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Privato Cittadino
Buongiorno,
attualmente sono proprietario di un immobile costruito in edilizia convenzionata..ho l esigenza di cambiare casa in quanto vivo in un bilocale ed ho un figlio di 3 anni, e ho visto delle case in costruzione nel mio Comune sempre in regime di edilizia convenzionata. Posso essere assegnatario (vendendo prima del nuovo acquisto il mio immobile attuale)?O essendo stato già in passato assegnatario non ho i requisiti per accedervi. Sulla convenzione relativa alla nuova casa non è tra i requisiti soggettivi richiesti.

Grazie a chiunque mi sappia rispondere.

Andrea
 
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Rosa1968

Membro Storico
Non puoi uno dei requisiti e' quello di non aver mai usufruito tu o un componente del nucleo familiare dell'edilizia convenzionata. Leggi bene i requisiti
 

Andreee85

Membro Junior
Privato Cittadino
Grazie Rosa1968..leggendo la convenzione nei requisti questo non è presente:
-essere residente nel comune
-reddito entro certi limiti
-non essere titolare di altra prima casa idonea
-non avere ottenuto esso stesso o altro membri del nucleo familiare l'assegnazione in proprietà di altro alloggio costruito con contributi o finanziamenti agevolati pubblici
I requisiti sono da soddisfare al momento della presentazione della domanda e quindi io in quella data avrò ceduto la mia precedente abitazione e non avrò ottenuto altri alloggi in edilizia convenzionata.
Specifico che ora sono in edilizia convenzionata in diritto di superficie mentre andrei in diritto di proprietà.
La cooperativa mi dice che basta che non ho prima casa...a chi potrei rivolgermi per chiarire la questione? Comune? Notaio?
Rispondetemi grazie
Andrea
 

Rosa1968

Membro Storico
Dovrai andare in comune e ti consiglio di portare l'atto di provenienza della tua prima casa.
Sarà il comune a verificare i requisiti del reddito del nucleo familiare ecc. Quindi saranno loro che verificheranno se puoi avendo già usufruito dell'edilizia convenzionata. La legge e' nazionale e mi sembra manchi un pezzo da quello che hai riportato.
 

Andreee85

Membro Junior
Privato Cittadino
Sentendo il Comune dicono che basti non essere in possesso di prima casa.
Nella convenzione il requisito
-non avere ottenuto esso stesso o altro membri del nucleo familiare l'assegnazione in proprietà di altro alloggio costruito con contributi o finanziamenti agevolati pubblici NON è presente (errore mio) perché a detta del responsabile pianificazione territoriale si tratta di un altro tipo di edilizia convenzionata rispetto a quella popolare ex lege 167/62.
Ora secondo me potrei anche essere assegnatario in questa edilizia abitatativa convenzionata con determinazione del prezzo di vendita ma ho paura che per la legge regionale non posso aver già usufruito in alcun modo di contributi e finanziamenti agevolati pubblici in qualunque forma!!
Quindi non só ancora se posso acquistare in tranquillità perché rispetto si i requisiti della convenzione (che x quanto non previsto in essa rinvia alla vigente disciplina legislativa e regolamentare statale, regionale e comunale) ma forse non posso accedervi per aver già usufruito in passato dell'edilizia convenzionata (presente nel regolamento cimep) ...oppure potrebbe esistere una deroga in caso di abitazione non idonea (3persone in 50mq compresi vani accessori)...sono molto confuso..mi rimane solo portare l atto di provenienza di casa mia dal notaio..o qualcuno ha qualche idea per risolvere la faccenda?
 

Rosa1968

Membro Storico
Devi chiedere al comune di verificare già i requisiti perché avendo il prezzo imposto dovrai comunque passare dal comune. Spiega che l'alloggio non e' idoneo per il tuo nucleo familiare potrebbe derogare la norma.
 

Andreee85

Membro Junior
Privato Cittadino
Sentendo il Comune mi dicono che le regole Cimep non si applicano alle convenzioni per l’edilizia convenzionata quali quella in questione.
La condizione da verificare, relativa al possesso altra casa, è riportata nell’art. 11, lettera b) della convenzione: non essere titolari essi stessi od il coniuge non legalmente separato e/o il convivente del diritto di proprietà, usufrutto, di uso o abitazione, di altra prima casa.

Quindi, la precedente abitazione posseduta (se configurabile come prima casa) dev’essere venduta prima della stipula dell’atto di cessione/assegnazione della nuova abitazione.

Quindi sembrerebbe proprio che non serva provare l'inidoneità dell'alloggio...
 

Rosa1968

Membro Storico
l'edilizia agevolata ha un limite di reddito e la legge nazionale recita:
di non aver mai ottenuto esso stesso o gli altri componenti del nucleo familiare richiedente l'agevolazione, l'assegnazione in proprietà bla bla bla di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato, in qualunque forma concessi, dello stato o di altro ente pubblico.
 

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