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Mediatori creditizi: i collaboratori non dovranno essere agenti di commercio

11/07/2012

I collaboratori dei mediatori creditizi non dovranno essere esclusivamente agenti di commercio.

Lo comunica la Fimaa in una nota.

“La direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – afferma la Federazione - ha reso noto ieri 10 luglio 2012 un documento in cui si prende atto, della tesi da sempre difesa dalla Fimaa: i collaboratori dei mediatori creditizi non possono essere esclusivamente agenti di commercio”.

La riflessione del ministero del Lavoro, promossa dall’intervento del segretario generale Fimaa Rossano Asciolla che ha evidenziato, nell’incontro svoltosi lo scorso 31 maggio, a cui erano presenti insieme a Fimaa i sindacati Nidil/Cgil, Fenamec/Felsa/Cisl, R12/Iulca/ Uil e Simedia/Ale/Ugl , che: “l’attività degli intermediari non è analoga a quella degli agenti di commercio.

L’intermediario infatti svolge attività di mediazione e non promuove la conclusione dei contratti”.

Su questa linea il Ministero ha sviluppato la tesi, prendendo atto delle posizioni delle parti, evidenziata per prima anche dal responsabile dei creditizi Sandro Borselli e del consulente nazionale Giovanni Pantanella, che porta a definire non corretta sul piano giuridico la posizione del Mef.

Non è opportuno imporre per legge l’obbligo di adottare una tipologia contrattuale predefinita.

Asciolla sul tema commenta: “ ora ci aspettiamo un passo di saggezza da parte del Mef che potrebbe, in questa fase di lettura da parte del Parlamento, ritirare dal provvedimento correttivo quella norma diciamo così inopportuna” e, prosegue il Presidente Fimaa Valerio Angeletti : “ciò rappresenterebbe il riconoscimento di quanto da sempre sostenuto da Fimaa per i reali interessi di tutti i soggetti operanti nel comparto della mediazione creditizia e per la continua ricerca di tutelare tutti i 126.000 ex mediatori creditizi .”
Posted by Monitorimmobiliare
 
M

markmedia

Ospite
Di seguito riporto la bella lettera del nostro Presidente Valerio Angeletti, che testimonia la caparbietà e la dedizione che il ns. sindacato sta profondendo nella tutela dei settori creditizio e immobiliare.
In attesa di verificare quanto sarà produttivo l'impegno profuso anche in concerto con altre sigle, ma con l'orgoglio del condottiero, vi riproduco i passaggi più significativi.
" (omissis .....) come sapete, la nostra Federazione ha seguito da vicino lo sviluppo normativoriguardante la legislazione relativa al comparto della mediazione creditizia.
Per le gravi criticità tecnico-giuridiche del decreto e del suo relativo primo correttivo, e la possibilità che le stesse fossero perpetrate in una seconda stesura definitiva, FIMAA ha continuato ad esprimere con forza la sua posizione in comunicazioni ed in incontri avuti coi rappresentanti del MEF, licenziatari dello stesso, e con il Ministero del Lavoro che, lo scorso 10 luglio, ha reso noto un documento in cui si prende atto, della tesi da sempre difesa dalla FIMAA, cioè che ai collaboratori dei mediatori creditizi non può essere applicato il contratto di agenzia.
Ieri, in sede consultiva la VI Commissione Permanente Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica, ha approvato la richiesta da noi già avanzata al MEF lo scorso giugno di cancellazione dell’art. 10 (Modifiche all’articolo 17 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141) comma 11 del secondo decreto correttivo.
La Commissione ha così precisato (testualmente): “[…] all’art.17, comma4-opties del D.Lgs,141/10, come modificato dall’art.10, comma 1 dello schema di d.lgs. si sopprima il primo periodo, in quanto non è coerente con l’impatto complessivo della disciplina prevedere che i collaboratori operino necessariamente sulla base di un mandato di agenzia[…]”.
Ma v’è di più. Il documento approvato ieri ci dà ragione anche per altri aspetti da noi sempre evidenziati:
- soppressione dell’obbligo di monomandato per gli Agenti in Attività Finanziaria o in subordine riconoscere il diritto all’indennità ex art. 1751 c.c. e al risarcimento dei danni in caso di recesso;
- esclusione dalla definizione di agenzia in attività finanziaria dell’attività dei promotori finanziari di promozione e collocamento di contratti di concessione di finanziamenti o di prestazione di servizi di pagamento, e conseguente compatibilità della conclusione dei relativi contratti con l’attività di promotore finanziario;
- incompatibilità tra l’attività di Agente in Attività Finanziaria e l’attività di Promotore Finanziario, l’attività di mediazione di assicurazione o riassicurazione e con quella di società di consulenza finanziaria ;
- possibilità per gli agenti immobiliari di segnalare le società di mediazione creditizia in via accessoria e strumentale.
(omissis .....)
Vi prometto di aggiornarvi sull'evoluzione.
Un buon lavoro a tutti e buona vita.
 

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