>> SE NON SI REGISTRA IL CONTRATTO: SANZIONI E RIMEDI
LE SANZIONI PER L’OMESSA REGISTRAZIONE
L’omessa registrazione del contratto comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa. Ma anche
il parziale occultamento del corrispettivo e l’omesso o tardivo versamento dell’imposta di registro su
annualità successive sono delle violazioni di carattere fiscale soggette a sanzione.
Di seguito si riporta una tavola con le sanzioni per le violazioni sui contratti di locazione:
COME RIMEDIARE MEDIANTE RAVVEDIMENTO OPEROSO
Il “ravvedimento operoso” è un istituto che consente al contribuente, a determinate condizioni e con specifici
limiti, di correggere spontaneamente errori o illeciti commessi nell’applicazione delle norme tributarie.
Violazione Sanzione
Omessa registrazione del contratto Dal 120% al 240% dell’imposta dovuta
Dal 200% al 400% della maggiore imposta dovuta
Tardivo versamento dell’imposta 30% dell’imposta versata in ritardo
Parziale occultamento del canone
Esempio
Se il valore catastale dell’immobile dato in locazione è di 120.000 euro, il canone mensile non è soggetto
ad accertamento se l’importo indicato in contratto è almeno pari a 1.000 euro (infatti, moltiplicando
1.000 euro per 12 mesi si ottiene un totale di 12.000 euro e cioè un ammontare pari al 10 per
cento del valore catastale).
ATTENZIONE Le indicazioni dell’Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
3. REGISTRARE UN CONTRATTO DI LOCAZIONE
In base al tipo di violazione commessa, versando l’eventuale imposta dovuta si può usufruire, a seconda
dei casi, della riduzione o dell’annullamento delle sanzioni.
La regolarizzazione avviene proprio con il pagamento (anche non contestuale):
• delle somme dovute a titolo di imposta;
• della sanzione amministrativa, comunque ridotta (il codice da indicare nel modello F23 è 671T);
• degli interessi di mora, calcolati giornalmente al tasso legale annuo.
Attraverso il ravvedimento operoso è possibile regolarizzare sia la tardiva registrazione dei contratti di
locazione che il tardivo pagamento dell’imposta di registro dovuta a seguito di proroga, risoluzione e
cessione degli stessi.
Tardiva registrazione del contratto
La violazione relativa all’omissione della richiesta di registrazione può essere regolarizzata:
• entro novanta giorni dal termine di scadenza previsto, a condizione che si paghi l’imposta dovuta, gli
interessi di mora e la sanzione ridotta – pari al 10 per cento (1/12 di 120 per cento) dell’imposta dovuta
o dell’imposta in misura fissa – e che, entro lo stesso termine, l’interessato presenti l’atto per la
registrazione;
• entro un anno dal termine di scadenza previsto, purché si versi l’imposta dovuta, gli interessi di mora
e la sanzione ridotta – pari al 12 per cento (1/10 di 120 per cento) dell’imposta dovuta o dell’imposta
in misura fissa – e che, entro lo stesso termine, l’interessato presenti l’atto per la registrazione.
Tardivo pagamento dell’imposta
Per regolarizzare la mancata effettuazione, alla scadenza prevista, di un pagamento d’imposta dovuto,
ad esempio, per i versamenti successivi alla prima annualità, per la proroga, la cessione o la risoluzione
di un contratto di locazione, occorre versare, oltre all’imposta non pagata:
• una sanzione del 2,5 per cento dell’imposta dovuta (1/12 del 30 per cento) e gli interessi di mora, se
il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla scadenza ordinaria;
• una sanzione del 3 per cento dell’imposta dovuta (1/10 del 30 per cento) e gli interessi di mora, se
eseguito entro 1 anno dalla scadenza prevista.
ATTENZIONE