Siamo d'accordo su prelegato e simili . Ma continuo a non capire perché parli di successione inter vivos. Andremo a disturbare il divieto di patti successori se la metti in questo senso. In nessun libro di diritto ho letto mai che la successione a titolo di legato oltre ad essere a titolo particolare è inter vivos. Proprio per quanto sopra. I legati come suppongo sai vengono istituiti per testamento che è un atto mortis causa.
Per il diritto di abitazione il coniuge superstite non deve fare azione alcuna. Perché non si acquista in automatico? Unica cosa che può fare è rinunciare al medesimo dopo l'apertura della successione liberando così l'immobile dal peso de quo.
Un pesce chiede ad un altro pesce:
"Mi scusi dov'e' l'acqua..?"
Quel pesce non vede l'acqua proprio perche' ci si muove dentro.
Proprio perche' e' un atto intervivos che la sucessione assume la definizione di "particolare".
Diversamente si assume la definizione di erede universale.
La donazione e' il piu' classico esempio di sucessione inter vivos.
Sta in ogni libro di diritto.
La pratica tuttavia, viene anche utilizzata, per altri e piu' svariati motivi.
Uno dei piu' diffusi, avviene quando "la nonna", ancora in vita, in procinto di "ritirarsi", lascia la propria abitazione ad un proprio discendente.
Quindi al figlio o al nipote.
Che ne assume i titoli e i diritti limitatamente.
Ecco perche' si usa il termine particolare.
In questo caso, l'avente causa, in forza del titolo particolare, si definisce legato.
Stavolta In regime "intra" vires e non "ultra" come invece avviene nell'applicazione dell'art 540 che citavi.
Che consente di acquisire, "appena prima" il titolo di legato, con quello di erede, cio' nonostante l"esito in morte del coniuge.
In regime intervivos, il legato e' "onorato" dal diritto di quel bene, che rimane tuttavia non pienamente acquisito.
Per questo effetto, il legato non ne e' "onerato".
Oltre che dal bene in oggetto, anche da tutti gli altri beni, i gravami, altri diritti e o oneri pregressi e futuri, che invece restano nella piena totalita' della nonna, che detiene ancora ogni effetto giuridico giacche' ancora in vita.
Quindi cosa assai diversa da quanto accade in caso di morte.
Appare evidente quindi, che la definzione di legato, oltre ad essere possibile con un atto tra vivi, lo e' sopratutto, in questo caso.
Il testamento, come dice la definizione stessa, e' un testo disposto dal proprietario.
I diritti e ogni effetto giuridico, rimasti nella piena disponibilita' della nonna, determinano che in caso di controversia, attore e o convenuto a giudizio, non possa essere il legato, ma la nonna stessa.
Quindi, se cio' che affermi fosse possibile, la domanda si porrebbe da se':
Come fa', il testamentario a testamentare, nominando il figlio o il nipote quale legato.
Oppure promuovere o convenire una causa giudiziaria, se intanto non esiste piu' in quanto morto...?
Ultima modifica: