teleqo

Membro Ordinario
Privato Cittadino
Sono proprietario di un appartamento, al piano I° in montagna, che uso per le vacanze.
Nello stesso stabile ci sono altri 3 appartamenti di cui 2 al II° e III° piano sopra al mio che hanno in comune la stessa Canna Fumaria.
E' vero che dei 4 appartamenti, solo il mio viene usato anche d' Inverno, con l' uso della Canna Fumaria, mentre gli altri vengono usati raramente e solo d' estate.
Ho avvisato gli altri Condomini che la Canna Fumaria ha bisogno di essere pulita e anche riparata nella parte del sottotetto dove c 'è una botola d' ispezione.
Stando agli altri condomini, sia le spese di pulizia che quelle di riparazione spettano solo a me in quanto sono l' unico che ne fa uso.
Ieri ho ricevuto una lettera raccomandata in cui mi avvisano di avere già dato ordine al loro muratore di fiducia di ripristinare il guasto però a totale mio carico di spesa.
E' Corretta questa loro pretesa?
Come posso eventualmente oppormi visto che la pulizia è da effettuare annualmente e il guasto và riparato, ma loro non intendono contribuire?
Grazie
 

Sergio Caruso

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Ciao, non ti so rispondere su a chi spetti la riparazione, è evidente però che la pulizia annuale debba essere effettuata a spese di tutti i condomini, così come è evidente che gli stessi si siano comportati in maniera meschina nei tuoi confronti.
Prima di far riparare il danno da un loro muratore avrebbero dovuto presentarti un preventivo dei costi ed avresti dovuto quantomeno accettarlo. A mio parere, potresti anche contestare la fattura in quanto non sei stato tu a commissionare il lavoro.
Per logica mi viene da pensare che, se per caso si rompesse una tegola del tetto durante l'inverno, essendo tu l'unico utilizzatore, la spesa per la riparazione dovrebbe essere ripartita tra tutti i condomini, quindi, anche la riparazione della Canna Fumaria.
 

Architetto

Nuovo Iscritto
Professionista
Come posso eventualmente oppormi visto che la pulizia è da effettuare annualmente e il guasto và riparato, ma loro non intendono contribuire?

Essendo quattro condomini, non siete soggetti all'amministratore, ma ciò non toglie che ai sensi del codice civile, le spese inerenti le parti comuni e ciò che riguarda il mantenimento della cosa, deve essere ripartito tra tutti i condomini.... questo è un problema non avere un amministratore (il cc e le norme non lo vietano), se lo nominate, almeno risolvete i problemi di gestione....:)
 

teleqo

Membro Ordinario
Privato Cittadino
Purtroppo gli altri 3 condomini sono stretti parenti ereditari tra loro?
Infatti quello che mi ha mandato la lettera parla a nome anche degli altri 3.
Ti chiedo solo se puoi citarmi i codici di riferimento su questo tema, in modo che possa almeno rispondere alla lettera che ho ricevuto?
Ti ringrazio!!!
 

Sep

Membro Attivo
Agente Immobiliare
La vita in uno stabili con più proprietari, ci sia o non sia un amministratore, è regolato 1) Codice Civile Titolo VII " Della Comunione " da art. 1100 in poi 2) Dal Regolamento Condominiale, se esiste 3) Dagli usi locali, se il c.c. ne fa riferimento.
Poichè la riparazione della canna fumaria dev'essere ripartita in millesimi, paga solo la tua parte. Volendo litigare potresti anche dire che, non essendo stato avvisato della riparazione, prima di pagare solo la tua parte, ti informeraii se il costo è giusto o meno e pagare, la tua parte, in conseguenza-
 

antonellifederico

Membro Attivo
Professionista
anche se non centra nulla tempo fa ho affrontato una questione relativa ad un appartamento posto al piano terra di una palazzina che aveva la possibilità di accesso sia dal vano scala condominiale che da un accesso privato nel giardino di proprietà passando da un secondo cancello condominiale;

orbene, la proprietaria dell'appartamento in questione si rifiutava di pagare le spese riguardanti il vano scala condominiale perchè lei non lo utilizzava...

il concetto che voglio esprimere è che se uno per libera scelta non utilizza un bene di proprietà comune posto nelle proprie disponibilità non può sottrarsi autonomamente, in un modo del tutto arbitrario, dal pagamento di un servizio condominiale a meno che il resto dei comproprietari/condòmini decida di acconsentire ad una richiesta in tal senso

dopo questa esposizione pagò senza discutere... e tutti vissero felici e contenti
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Caro Telego, mi sembra che le risposte finora date, siano come dire: "largabanda". Cerco di restringere e rispondere alle tue richieste.

Art. 1117 c.c.: Parti comuni dell'edificio
Art. 1118 c.c.: Diritti dei partecipanti sulle cose comuni (i condomini non possono sottarsi alle spese di conservazione: art. inderogabile ex art. 1138)
Art. 1123 c.c.: Ripartizione delle spese: .. in misura del valore della proprietà , cioè millesimi.
Art. 1138 c.c.: Regolamento di condominio: il 4° comma stabilisce quali art. del c.c. sono indergabili. Fra questi l'art. 1118.

:stretta_di_mano:
 

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