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studionap

Ospite
Salve,
venderó il mio immobile a fine mese.

Ho chiesto i conteggi per le spese al mio amministratore di condominio che le ha così suddivise:
- spese generali 238 giorni/360
- spese riscaldamento 180 giorni/180
NB: La gestione va dal 1/9 al 31/8.

Quindi sono a debito pur avendo appena pagato la rata trimestrale.

In pratica ha conteggiato il riscaldamento sull'effettivo periodo di funzionamento dell'impianto di 6 mesi.

Posso capirne il senso ma vorrei conoscere la legge in base alla quale il riscaldamento è stato scorporato come voce a parte.

Mi risulta che il riscaldamento sia una delle spese condominiali come la altre e quindi non può essere disgiunto da queste. E le spese ordinarie si pagano in base al periodo di possesso...

Ho sempre pagato tutto e voglio pagare anche questa volta se la legge lo dice.

Chi puó aiutarmi a capire con dei riferimenti legislativi?

Grazie.
 

CheCasa!

Moderatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Possono esistere diverse tabelle nel condominio. Alcune si basano si millesimi della proprietà, altre sull'uso di determinati spazi o impianti. Può essere che l'amministratore diluisca le spese del riscaldamento in più rate ma è normale che imputi le medesime in base all'effettivo utilizzo.
 

Andrea Occhiodoro

Membro Attivo
Amm.re Condominio
Ciao studionap, il tuo amministratore si è comportato correttamente addebitando a te i costi di riscaldamento dell'ultimo esercizio. Il servizio è stato erogato quando tu eri proprietario e tu ne hai dunque fruito. Ti riporto uno stralcio di una sentenza della Cassazione che fornisce una buona interpretazione della ripartizione delle spese tra vecchio e nuovo proprietario:
“in caso di vendita di un’unità immobiliare in condominio,nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione o innovazioni,in mancanza di accordo tra le parti,nei rapporti interni tra alienante ed acquirente è tenuto a sopportare i costi chi era proprietario al momento della delibera dell’assemblea”; diversamente ,laddove le spese deliberate afferiscano “alla manutenzione ordinaria,alla conservazione,al godimento delle parti comuni dell’edificio o alla prestazione di servizi nell’interesse comune” ,tenuto al relativo pagamento- sempreché difetti sul punto un accordo tra le parti – è chi risulta proprietario al momento in cui l’intervento viene eseguito o il servizio erogato; al momento,cioè,del compimento effettivo dell’attività gestionale “.
(Cass. sentenza n.24654 del 3.12.’10)
 

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