oklara

Membro Junior
Buongiorno,
avrei bisogno di sapere, per cortesia, come vengono ripartite in caso di compravendita di immobile, le spese straordinarie già deliberate alla data dell'atto, ma relative a lavori non ancora effettuati e di conseguenza ancora da pagare.

E per le spese ordinarie come funziona? Si fa il calcolo dei giorni di proprietà?

Vi ringrazio per una cortese risposta.
oklara
 
A

Abakab

Ospite
Recentemente ho letto una sentenza a riguardo in cui veniva sancito che, in caso di mancato accordo tra le parti, le spese straordinarie sono a carico del venditore in quanto viene preso in considerazione il momento della delibera condominiale, ininfluente è il fatto che i lavori debbano ancora iniziare o essere ultimati dopo il passaggio di proprietà.

E per le spese ordinarie come funziona? Si fa il calcolo dei giorni di proprietà?

Si
 

Procicchiani

Membro Attivo
Amm.re Condominio
Cassazione n.24654 del 3 dicembre 2010 II Sezione Civile

La sezione seconda della Corte di Cassazione civile ha definito con la sentenza n. 24654 del 03/12/2010 come devono essere ripartite le spese di condominio nei rapporti interni tra venditore ed acquirente in caso che il criterio non sia stato stabilito nel contratto di vendita: le spese ordinarie in proporzione al periodo di rispettivo possesso, quelle relative ad innovazioni o straordinarie, invece, in relazione a quando sia stata espressa la decisione d'assemblea anche se l'esecuzione é stata poi differita.

Resta ferma in ogni caso la solidarietà tra chi ha venduto e comprato secondo quanto stabilito dall'art.63 delle Disp.Att. Codice Civile nei confronti del condominio.
 

SALVES

Membro Senior
Professionista
Ciao oklara
Concordo quanto suggerito da Abakab e Procicchiani.
Sul punto della solidarieta dei debiti condominiali posso dirti che la sentenza con la pronuncia n. 16920 del 21 luglio 2009 della Corte di Cassazione ribadisce quanto già affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9148/08: le obbligazioni condominiali sono rette dal principio di parziarietà e non da quello di solidarietà al contrario di quanto stabilito dall'art.63 delle Disp.Att. Codice Civile nei confronti del condominio.
Ciao salves
 

Procicchiani

Membro Attivo
Amm.re Condominio
Ciao oklara
Concordo quanto suggerito da Abakab e Procicchiani.
Sul punto della solidarieta dei debiti condominiali posso dirti che la sentenza con la pronuncia n. 16920 del 21 luglio 2009 della Corte di Cassazione ribadisce quanto già affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9148/08: le obbligazioni condominiali sono rette dal principio di parziarietà e non da quello di solidarietà al contrario di quanto stabilito dall'art.63 delle Disp.Att. Codice Civile nei confronti del condominio.
Ciao salves

salves non creiamo false speranze, non mischiamo fischi con fiaschi
nessuna sentenza al mondo, può eliminare l'art. 63 delle d.a.c.c. chi acquista può e potrà sempre fino a quando non viene cambiato il codice, essere chiamato a pagare le rate in arretrato dell'ex proprietario relative all'anno in corso e all'anno precedente
 

SALVES

Membro Senior
Professionista
Procicchiani purtroppo la sentenza non l'ho fatta io, mi sono solo limitato a divulgare la notizia più volte in questo forum, ed a porre dei dubbi che potrebbero essere discussi se qualcuno avesse il rispetto di quanto indicano gli altri a leggere cosa si indica.
 

oklara

Membro Junior
Grazie a tutti per le risposte.
Spero che il venditore non faccia storie quando l'amministratore gli chiederà di pagare le spese straordinarie già deliberate,visto che di queste spese non me ne ha mai parlato e che l'ho scoperto io indagando presso l'amministratore.
Saluti a tutti.
oklara
 

Procicchiani

Membro Attivo
Amm.re Condominio
ti spiego perchè hai mischiato fischi con fiaschi

la sentenza da te citata, dice che se un fornitore esterno al condominio, deve fare d.i. per un credito che vanta dall'intero fabbricato, ma prima procede contro il condominio per vedersi riconoscere il credito, poi procede contro ogni condomino, non può farlo ad un condomino qualsiasi per tutta la cifra, ma ad uno ad uno per la sua quota millesimale

la massima da me citata, dice che il condominio tramite l'amministratore, avvalendosi dell'art. 63 d.a.c.c. può richiedere al nuovo, quanto avanza dall'ex per l'anno condominiale in corso al momento dell'acquisto e per quello precedente - l'art. 63 d.a.c.c. non è mai stato messo in discussione da nessuna sentenza e non potrà mai essere messo in discussione, se non dal parlamento
 

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