ffan4540

Membro Ordinario
Professionista
Buonasera,
scrivo in merito ad un dubbio che spero qualcuno mi possa chiarire. Stiamo vendendo una proprieta' e nel mese d'Agosto 2012 c'e' stata un'assemblea staordinaria che ha deliberato alcune spese straordinarie che potrebbero essere effettuate nell'autunno del c.a. anche se con sicurezza non abbiamo quando allo stato attuale.
  • So che la consuetudine prevede nel caso di una compravendita che le spese straordinarie vengano addebitate a carico del venditore salvo diverso accordo tra le parti. Sono incline pertanto a pensare che sia possibile accordarsi con la controparte per una suddivisione di dette spese .
  • Le spese strordinarie deliberate sono l'adeguamento dell'impianto antincendio (centrale termica) ed elettrico delle parti comuni. Il rogito potrebbe avvenire nel Dicembre 2012 e comunque prima della prossima assemblea ordinaria schedulata nel Gennaio 2013. Poiche' il godimento risultante dal rifacimento di detti impianti mi sembra totalmente a favore della parte acquirente e non nostro (la parte alienante), e' possibile richiedere il pagamento delle spese straordinarie qui sopra citate unicamente alla parte acquirente?Esiste una senteza della corte di cassazione che delibera su questo punto a favore della parte venditrice?
  • Eventualmente al momento del compromesso e pertanto del rogito si puo' suddividere le spese straordinarie deliberate ed effettuate nel corso dell'anno in modo tale da addebitare alla parte alienante (noi) solo ed unicamente quelle spese effettivamente sostenute dal condiminio al momento della firma del compromesso e del rogito?
  • Come opererebbe questa suddivisione in pratica?
Molte grazie per la risposta
ffan4540
 
E

enzo6

Ospite
Buonasera,
scrivo in merito ad un dubbio che spero qualcuno mi possa chiarire. Stiamo vendendo una proprieta' e nel mese d'Agosto 2012 c'e' stata un'assemblea staordinaria che ha deliberato alcune spese straordinarie che potrebbero essere effettuate nell'autunno del c.a. anche se con sicurezza non abbiamo quando allo stato attuale.
  • So che la consuetudine prevede nel caso di una compravendita che le spese straordinarie vengano addebitate a carico del venditore salvo diverso accordo tra le parti. Sono incline pertanto a pensare che sia possibile accordarsi con la controparte per una suddivisione di dette spese .
  • Le spese strordinarie deliberate sono l'adeguamento dell'impianto antincendio (centrale termica) ed elettrico delle parti comuni. Il rogito potrebbe avvenire nel Dicembre 2012 e comunque prima della prossima assemblea ordinaria schedulata nel Gennaio 2013. Poiche' il godimento risultante dal rifacimento di detti impianti mi sembra totalmente a favore della parte acquirente e non nostro (la parte alienante), e' possibile richiedere il pagamento delle spese straordinarie qui sopra citate unicamente alla parte acquirente?Esiste una senteza della corte di cassazione che delibera su questo punto a favore della parte venditrice?
  • Eventualmente al momento del compromesso e pertanto del rogito si puo' suddividere le spese straordinarie deliberate ed effettuate nel corso dell'anno in modo tale da addebitare alla parte alienante (noi) solo ed unicamente quelle spese effettivamente sostenute dal condiminio al momento della firma del compromesso e del rogito?
  • Come opererebbe questa suddivisione in pratica?
Molte grazie per la risposta

ffan4540


La sentenza della Cassazione dice che le spese straordinarie, anche solo deliberate entro data rogito, sono a carico del venditore se non ci sono accordi scritti di diversa natura.
 

vals55

Membro Ordinario
Privato Cittadino
Non è chiaro se le spese straordinarie in questione sono già state deliberate in una scorsa assemblea...oppure tu supponoi che verranno deliberate nella prossima asemblea del gennaio 2013...

Nel primo caso spettano a te ( a meno che non si scriva espressamente qualcosa di diverso nell'atto d'acqusto )...
nel secondo caso ( se il rogito avverrà effettivamente a dicembre ) le spese scivoleranno automaticamente sulle spalle dell'acquirente...
 

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