Ho trovato questo articolo molto interessante:
La legge [1] impone al locatore di mantenere l’immobile in stato da servire all’uso convenuto; egli pertanto deve effettuare, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie (ad esempio, quelle di manutenzione dell’impianto idraulico o delle strutture portanti dell’immobile) salvo quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore. Le riparazioni di piccola manutenzione, che devono essere eseguite dall’inquilino a sue spese, sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall’uso, e non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito.
Risoluzione della locazione se il locatore non ripara l’immobile
In qualità di conduttore, ho firmato alcuni anni fa un contratto di affitto per un immobile a uso commerciale ancora non scaduto: vi sono lavori urgenti sugli impianti elettrici (non più a norma), oltre che a componenti strutturali, a carico del proprietario, ma questi fa orecchie da mercante disinteressandosi delle mie richieste: posso interrompere il contratto di affitto immediatamente, senza il preavviso per il recesso anticipato dal contratto?
La legge [1] impone al locatore di mantenere l’immobile in stato da servire all’uso convenuto; egli pertanto deve effettuare, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie (ad esempio, quelle di manutenzione dell’impianto idraulico o delle strutture portanti dell’immobile) salvo quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore. Le riparazioni di piccola manutenzione, che devono essere eseguite dall’inquilino a sue spese, sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall’uso, e non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito.
Risoluzione della locazione se il locatore non ripara l’immobile