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essere ristrutturata nessuno ci da il mutuo per via della donazione aiutatemi a trovare una banca disposta ad aiutarci mio marito è figlio unico e orfano di madre da circa trent' anni e non ci sono altri eredi come possiamo fare.
 

Tobia

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Agente Immobiliare
essere ristrutturata nessuno ci da il mutuo per via della donazione aiutatemi a trovare una banca disposta ad aiutarci mio marito è figlio unico e orfano di madre da circa trent' anni e non ci sono altri eredi come possiamo fare.
parere personale: le donazioni creano problemi.

opzione 1
provi sentire dalle banche se accettano un'assicurazione sulle donazioni come garanzia

opzione 2
interpella le banche e chiedi se la risoluzione della donazione è vista come seconda donazione oppure l'immobile torna ad essere liberamente commerciabile.
Qualora le banche ritenessero l'immobile liberamente commerciabile allora dovresti fare una risoluzione della donazione e successivamente tuo marito dovrebbe effettuare una compravendita con prestazione di assistenza.
la compravendita con prestazione di assistenza (contratto di assistenza o cessione con obbligo di mantenimento) è un vero contratto di compravendita, ma è stipulato con una clausola di differimento del prezzo.

Così l'obbligo dell'onerato, resta in capo SOLO all'acquirente (tuo marito) e se il bene viene rivenduto ad un terzo questo è libero da vincoli (come la donazione) che restano in capo a voi.

In sostanza l'obbligo di assistenza non crea un diritto di sequela, come le ipoteche, i pignoramenti ecc
Fra l'altro il beneficiario-compratore , avendone i requisiti, potrà fruire delle agevolazioni prima casa

Quindi voi non pagherete un prezzo ma vi obbligherete ad eseguire a titolo di corrispettivo delle prestazioni di mantenimento che si sostanziano in obblighi di “dare” (fornire alimenti, medicinali , vestiario etc.), ed in obblighi di “fare” (assistenza , pulizia della persona e della casa, fare compagnia etc.) persino potendosi estendere l’ obbligo di versamento della retta ad un istituto per anziani o disabili se a tale struttura il "cedente " desiderasse ricorrere .

Non ha nessuna importanza che la prestazione venga eseguita o meno: il valore è dato dalla disponibilità ad assistere in caso di bisogno. Unica contestazione può essere fatta dal beneficiario per inadempienza dell'onerato, ma è pure difficile dimostrarlo se non in casi gravi ed evidenti.


peccato solo per tutte le tasse che si dovranno pagare per queste due operazioni.
 

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