In materia di tattamento di dati personali dei clienti delle Banche, il Garante della Privacy ha stabilito all’art. 4 comma 7 del Codice di Deontologia e di Buona Condotta (Provv. Del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004 n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005 n. 23) con riferimento ad eventuali ritardi nei pagamenti, l’obbligo per il partecipante di fornire un preavviso all’interessato circa l’imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie e ciò. In caso di violazione di tale obbligo si può ricorrere al Garante della privacy per far ordinare la cancellazione dei dati e di conseguenza agire con l'autorità giudiziaria per ottenere il risarcimento danni.