U

Utente Cancellato 20726

Ospite
E' vero che se si superano i 30 gg per la registrazione del contratto di locazione non si può più optare per la Cedolare secca ?
Quindi saremmo costretti al pagamento della tassa di registrazione, all'applicazione dei bolli, etc.
Non solo ma l'effetto della raccomandata sulla rinuncia agli aumenti Istat quale sarebbe ?
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Se stiamo parlando di un nuovo contratto, puoi sanare la situazione con l'istituto del ravvedimento operoso che prevede che, in caso di registrazione tardiva del contratto (decorsi 30 giorni), il locatore possa optare per il regime della cedolare pagando le sanzioni previste, pari al 120% dell'imposta di registro dovuta, pari al 2%, ridotta a seguito di ravvedimento operoso a 1/8. Non è dovuta l'imposta di registro nè pagamento dei bolli. La raccomandata, in questa fattispecie, va spedita al conduttore prima dell'esercizio dell'opzione, da effettuarsi con il mod.69 in sede di registrazione, a meno che nel contratto non sia espressamente specificata la rinuncia agli aggiornamenti del canone: in questo caso la lettera raccomandata non va spedita.
 
U

Utente Cancellato 20726

Ospite
Quindi se ho capito bene: sanzione = (canone annuo x 2% x 1,2)/8 per ravvedimento operoso.
Va bene ?
Grazie e cordiali saluti.
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Esempio: canone annuo € 10.000,00
10.000 x 2% = 200
200 x 120% = 240
240 x 1/8 = 30 (sanzione dovuta in solido dalle parti)

Tracciare il perimetro del regime sanzionatorio della nuova imposta sostitutiva appare ancora arduo. Parecchi dubbi permangono. Visto il clima nebuloso in materia, io una capatina all'AdE di Pisa per conferma la farei.
 

Nicoletta Pini

Membro Ordinario
Agente Immobiliare
Sono stata proprio oggi all'ufficio del registro di Firenze.
Per non aver registrato entro 30 gg. il contratto di locazione, e avendo un ritardo di 20 gg. con opzione cedolare secca, questo è quello che mi hanno detto:
12% di sanzione calcolata sull'imposta del periodo totale previsto dal contratto di locazione.
Esempio:
canone mensile E. 600.- Canone annuale E. 7200. Canone dei 4 anni E. 28.800 ( essendo un contratto 4+4)
2% tassa di registro = E. 576 ( per i quattro anni)
12% di 576 = E. 69,12 quello che devo pagare con F23 per poter fare la registrazione tardiva.

Spero che sia chiaro.
 

primavalle

Nuovo Iscritto
Ai sensi del D.lgs 23/2011, art. 3 comme 8 e 9, tutti i contratti devono essere scritti e registrati entro i 30 gg.
Oltre tale termine, la registrazione volontaria o d'ufficio determina l'attribuzione d'ufficio all'inquilino di un nuovo contratto 4+4 a un canone ridicolo (fino all'80% in meno circa).

Lo sapevi?
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Ai sensi del D.lgs 23/2011, art. 3 comme 8 e 9, tutti i contratti devono essere scritti e registrati entro i 30 gg.
Oltre tale termine, la registrazione volontaria o d'ufficio determina l'attribuzione d'ufficio all'inquilino di un nuovo contratto 4+4 a un canone ridicolo (fino all'80% in meno circa).

Lo sapevi?




La circolare n°26/E ha precisato, al paragrafo 9.1 che all'imposta di registro, però, si applica il "ravvedimento operoso", istituto regolato dall'art. 13 D.Lgs. 18 iicembre 1997, n°472 - che consente, appunto, di vedersi applicata una sanzione ridotta nel caso in cui l'adempimento o la regolarizzazione dell'adempimento venga effettuata entro determinati termini, semprechè che la violazione non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. A proposito di ravvedimento, la stessa circolare ha chiarito poi che anche in sede di registrazione tardiva del contratto di locazione, il locatore può esercitare l'opzione per il regime della cedolare.

Il citato art.13, alla lettera c) del comma 1, stabilisce che la sanzione è ridotta ad un decimo, se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore ai trenta giorni. Di conseguenza, qualora un contratto di locazione venga registrato oltre il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto, ma entro il termine di 90, il contribuente può - in presenza delle condizioni sopra ricordate - usufruire dell'istituto del ravvedimento se, contestualmente all'imposta dovuta, provvede a versare la sanzione ridotta pari al 12% (un decimo del 120%, oltre agli interessi: in proposito si veda l'esempio n°17 -Calcolo delle sanzioni - a pag. 47 della circolare); mentre se il pagamento avviene entro un anno, la sanzione ridotta da applicarsi è pari al 15% (un ottavo del 120%).

Quanto detto - si precisa - ai soli fini dell'imposta di registro. Quello che, invece, lascia a dir poco sbigottiti è il portato delle nuove sanzioni civilistiche nell'ordinamento italiano, mi riferisco, in particolare, al comma 8 dell'art. 3 del D.Lgs. 23/11, sul quale, peraltro, sono stati avanzati sin da subito forti dubbi di costituzionalità, che stabilisce che ai contratti di locazione, comunque stipulati, che non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge si applichi una disciplina specifica, ossia contratto d'ufficio di quattro anni, rinnovo disciplinato secondo i contratti "liberi" e canone determinato su base catastale, sanzione afflittiva - mi si permetta l'espressione - del tutto priva di ragionevolezza nei casi, possibili, di infrazioni evidentemente riconducibili a comportamenti incolpevoli, non scientemente finalizzati a violare gli obblighi tributari, con riferimento all'ipotesi di ritardo, anche di un solo giorno, nella registrazione di un contratto di locazione, fattispecie che, in ossequio al dettato letterale del comma citato, comporterebbe gli effetti sopra richiamati, senza alcuna possibilità di ravvedimento spontaneo (non essendo invocabile l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso prevista ai fini delle sanzioni amministrative). Si tratta - come facilmente comprensibile - di una grave incongruenza di fondo, tale, però, da determinare effetti abnormi, del tutto ingiustificati, sui quali è auspicabile un intervento correttivo da parte del legislatore.
 

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