“Salve” Sono Pasquale Provvigionato e sono un agente immobiliare professionista. La mia attività è intermediare immobili”
“Piacere! Mi chiamo Rossano Rossani. Anch’ io sono un agente immobiliare di una certa esperienza ma io gli immobili non li medio, li sègrego”
In un qualunque convegno, organizzato da una qualsiasi Federazione Nazionale di immobiliaristi, sarà mai possibile sentire, in un prossimo futuro, un dialogo di questo tenore?
“Segregare immobili?” Ma che lavoro è?
Chi mi sa rispondere? Chi ne sa qualcosa dell’attività di “segregazione” degli immobili?
C’è un immobiliarista esperto che pratica questo “strano” lavoro?
La normativa da cui partire è la Convenzione internazionale stipulata all'Aja il primo luglio 1985, che è stata resa esecutiva in Italia con l. n. 364\1989.
Ma c’è da tenere presente anche il nuovo articolo 2645 ter del codice civile introdotto con con l. 23 febbraio 2006, n. 51.
Ma è necessario pure tener conto della possibilità concreta di violare il divieto del patto commissorio ex art. 2744 c.c.
Il Negozio Fiduciario e il Trust - perché è di questo argomento che stiamo parlando – permette la possibilità di poter trasferire il bene immobile da un soggetto ad un altro che ne acquista la proprietà che però, essendo stata acquistata per un fine specifico, come ad esempio il finanziamento di un'attività di ricerca, oppure al fine di gestire il bene nell'interesse del figlio minore del costituente, forma una sorta di bene patrimoniale autonomo rispetto al patrimonio dell’amministratore fiduciario, tanto che il beneficiario ha particolari azioni a difesa del suo diritto.
Tradizionalmente si distinguono due tipi di negozio fiduciario:
1) fiducia cum amico: si trasferisce il bene ad un altro soggetto con l'accordo, però, di far godere il bene ad altri
2) fiducia cum creditore: si trasferisce il bene al proprio creditore con l'accordo che estinta l'obbligazione, il creditore dovrà ritrasferire il bene al suo ex debitore
Naturalmente il negozio è valido se non intende perseguire scopi illeciti.
Ma l’istituto giuridico del Negozio Fiduciario non mi pare sa regolato dal diritto italiano ma nel mondo anglosassone sì e si chiama appunto Trust.
Se si decide di costruire un Trust in Italia, per la sua disciplina, si potrebbe far riferimento diretto ad una normativa di un Paese straniero? I principi di diritto internazionale privato pare che permettano questa soluzione.
Altro problema.
Come la mettiamo con la normativa del codice civile che disciplina la trascrizione immobiliare? Tra "segregazione immobiliare" e trascrizione non c'è, forse, incompatibilità?
Osso difficile da addentare questa sera….
Avvocati e Commercialisti, che frequentano abitualmente il forum di “Immobilio”, potrebbero dare qualche esaustiva chiarificazione? Una dotta spiegazione in punto di diritto?
Ma i Trust immobiliari, con la relativa "segregazione" delle case, stanno avendo successo in Italia, nonostante tutto?
“Piacere! Mi chiamo Rossano Rossani. Anch’ io sono un agente immobiliare di una certa esperienza ma io gli immobili non li medio, li sègrego”
In un qualunque convegno, organizzato da una qualsiasi Federazione Nazionale di immobiliaristi, sarà mai possibile sentire, in un prossimo futuro, un dialogo di questo tenore?
“Segregare immobili?” Ma che lavoro è?
Chi mi sa rispondere? Chi ne sa qualcosa dell’attività di “segregazione” degli immobili?
C’è un immobiliarista esperto che pratica questo “strano” lavoro?
La normativa da cui partire è la Convenzione internazionale stipulata all'Aja il primo luglio 1985, che è stata resa esecutiva in Italia con l. n. 364\1989.
Ma c’è da tenere presente anche il nuovo articolo 2645 ter del codice civile introdotto con con l. 23 febbraio 2006, n. 51.
Ma è necessario pure tener conto della possibilità concreta di violare il divieto del patto commissorio ex art. 2744 c.c.
Il Negozio Fiduciario e il Trust - perché è di questo argomento che stiamo parlando – permette la possibilità di poter trasferire il bene immobile da un soggetto ad un altro che ne acquista la proprietà che però, essendo stata acquistata per un fine specifico, come ad esempio il finanziamento di un'attività di ricerca, oppure al fine di gestire il bene nell'interesse del figlio minore del costituente, forma una sorta di bene patrimoniale autonomo rispetto al patrimonio dell’amministratore fiduciario, tanto che il beneficiario ha particolari azioni a difesa del suo diritto.
Tradizionalmente si distinguono due tipi di negozio fiduciario:
1) fiducia cum amico: si trasferisce il bene ad un altro soggetto con l'accordo, però, di far godere il bene ad altri
2) fiducia cum creditore: si trasferisce il bene al proprio creditore con l'accordo che estinta l'obbligazione, il creditore dovrà ritrasferire il bene al suo ex debitore
Naturalmente il negozio è valido se non intende perseguire scopi illeciti.
Ma l’istituto giuridico del Negozio Fiduciario non mi pare sa regolato dal diritto italiano ma nel mondo anglosassone sì e si chiama appunto Trust.
Se si decide di costruire un Trust in Italia, per la sua disciplina, si potrebbe far riferimento diretto ad una normativa di un Paese straniero? I principi di diritto internazionale privato pare che permettano questa soluzione.
Altro problema.
Come la mettiamo con la normativa del codice civile che disciplina la trascrizione immobiliare? Tra "segregazione immobiliare" e trascrizione non c'è, forse, incompatibilità?
Osso difficile da addentare questa sera….
Avvocati e Commercialisti, che frequentano abitualmente il forum di “Immobilio”, potrebbero dare qualche esaustiva chiarificazione? Una dotta spiegazione in punto di diritto?
Ma i Trust immobiliari, con la relativa "segregazione" delle case, stanno avendo successo in Italia, nonostante tutto?