francamente ti consiglio di ripristinare, almeno fino a quando non si saranno calmate le acque.
premesso che ci sarà una denuncia all'Autorità Giudiziaria, leggi quello che segue
L.R. 11 Agosto 2008, n. 15
Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia
Art. 16
(Interventi di ristrutturazione edilizia e cambi di destinazione d’uso in assenza di titolo abilitativo, in totale
difformità o con variazioni essenziali)
1. Ferma restando la sospensione dei lavori prevista dall’articolo 14 per le opere non ultimate, il dirigente o il
responsabile della struttura comunale competente, qualora accerti l’esistenza di interventi di ristrutturazione
edilizia di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche, nonché cambi di
destinazione d’uso da una categoria generale ad un’altra di cui all’articolo 7, terzo comma, della legge
regionale 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure)
in assenza di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività nei casi previsti dall’articolo 22, comma 3,
lettera a), del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche, in totale difformità dagli stessi ovvero con variazioni
essenziali determinate ai sensi dell’articolo 17,
ingiunge al responsabile dell’abuso, nonché al proprietario, ove
non coincidente con il primo, di provvedere in un congruo termine, comunque non superiore a centoventi
giorni, alla demolizione dell’opera e al ripristino dello stato dei luoghi.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l’ingiunzione è eseguita a cura del comune e a spese del
responsabile dell’abuso.
3. Qualora, sulla base di un motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale, la demolizione e il ripristino
dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente
applica una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’incremento del valore di mercato dell’immobile conseguente
alla esecuzione delle opere, determinato con riferimento alla data di applicazione della sanzione. In tale caso è
comunque dovuto il contributo di costruzione di cui alla legge regionale 12 settembre 1977, n. 35 (Tabelle
parametriche regionali e norme di applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la determinazione del
contributo per le spese di urbanizzazione gravante le concessioni edilizie) e successive modifiche.
4. Qualora le opere siano state eseguite sui beni ricompresi fra quelli indicati dalla parte seconda del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della L. 6
luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, l’amministrazione competente a vigilare sull’osservanza del
vincolo ingiunge al responsabile dell’abuso, nonché al proprietario, ove non coincidente con il primo, la
demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese dello stesso, indicando criteri e modalità diretti a
ricostituire l’originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da 2 mila 500 euro a 25 mila
euro. Per le opere eseguite su beni paesaggistici di cui alla parte terza del d.lgs. 42/2004 e successive
modifiche resta comunque fermo quanto previsto dall’articolo 167 del decreto medesimo.
anche se non è il vostro caso inserisco anche questo articolo che segue
Art. 22
(Accertamento di conformità)
1. Nei casi previsti dagli articoli 15, 16, 18 e 19, il responsabile dell’abuso, nonché il proprietario, ove non
coincidente con il primo, può richiedere il rilascio del permesso di costruire in sanatoria o presentare denuncia
di inizio attività in sanatoria, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 15, comma 1, 16, comma 1 e 18,
comma 1 e, comunque, fino all’irrogazione delle relative sanzioni amministrative, se gli interventi risultino
conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento dell’esecuzione degli stessi sia al
momento della richiesta.
2. Il permesso di costruire e la denuncia di inizio attività in sanatoria sono subordinati al pagamento, a titolo di
oblazione:
a) nel caso previsto dall’articolo 15, di un importo pari al valore di mercato dell’intervento eseguito,
determinato con riferimento alla data di applicazione dell’oblazione;
b) nei casi previsti dagli articoli 16 e 18, di un importo pari al doppio dell’incremento del valore di mercato
dell’immobile conseguente alla esecuzione delle opere, determinato con riferimento alla data di applicazione
dell’oblazione; qualora, in relazione alla tipologia di abuso accertato, non sia possibile determinare
l’incremento del valore di mercato, si applica una sanzione pecuniaria pari al triplo del costo di costruzione;
c) nei casi previsti dall’articolo 19, di un importo da un minimo di mille euro ad un massimo di 10 mila euro, in
relazione alla gravità dell’abuso.
3. La richiesta del titolo abilitativo in sanatoria è accompagnata dalla dichiarazione del professionista abilitato
che attesti, ai sensi dell’articolo 481 del codice penale, le conformità di cui al comma 1.
4. Sulla richiesta del titolo abilitativo in sanatoria il comune si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento
della stessa, decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.
5. Per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico resta comunque salvo quanto previsto dall’articolo 146,
comma 4, del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche.