C’è qualcosa che non mi torna, evoluzione, ma la cosa non mi sorprende, considerata la materia (sanzioni & ravvedimento operoso) e il modo in cui viene interpretata dai diversi uffici del Registro. A mio giudizio, delle due, l’una: o hai un contratto in cedolare e, in questo caso, per ritardata presentazione dell’atto, paghi solo la sanzione (l’imposta non c’è e la sanzione è sulla validità della durata) calcolata sull’imposta di registro che sarebbe stata calcolata sul corrispettivo stabilito per l’intera durata contrattuale, oppure hai un contratto in regime ordinario, e allora paghi l’imposta non versata relativa ad una sola annualità + sanzione + interessi moratori. Vale a dire:
TARDIVA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE IN REGIME DI CEDOLARE SECCA
Il locatore che registra in ritardo il contratto di locazione e, in tale sede, opta per la cedolare, non è tenuto al versamento dell’imposta di registro e degli interessi, ma dovrà comunque pagare, avvalendosi del ravvedimento operoso, la sanzione ridotta, pari al 12%, entro 90 giorni dal termine di scadenza previsto. Attenzione, però: la sanzione dovrà essere calcolata prendendo a riferimento l’imposta di registro che si sarebbe dovuta pagare sul corrispettivo annuo per l’intera durata del contratto.
Il caso di specie:
Contratto di locazione abitativa (4+4); canone annuo (€ 6.000,00); giorni di ritardo (1)
* sanzione per ritardata presentazione (cod. trib. 671T) = € 576,00 (6.000,00x4x2%x120%).
Considerato che la registrazione è effettuata entro 90 giorni, la sanzione da versare è ridotta ad 1/10.
Il locatore (o locatario) dovrà, quindi, versare la sanzione ridotta (12%=1/10 del 120%) pari a € 57,60.
* Totale versamento (mod. F23) = € 57,60
Fonte: Circolare Agenzia delle Entrate 1° giugno 2011, n°26/E (cfr. par. 9.1 e l’esempio n°17).
TARDIVA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE IN REGIME ORDINARIO
La violazione relativa alla tardiva registrazione di un contratto di locazione in regime ordinario può essere regolarizzata, tramite il ravvedimento operoso entro 90 giorni dal termine di scadenza previsto, con il versamento sia dell’imposta dovuta, sia della sanzione ridotta, pari al 12% (ovvero 1/10 del 120%) dell’imposta e si provveda, sempre nei termini, a presentare l’atto per la registrazione.
Il caso di specie:
Contratto di locazione abitativa (4+4); canone annuo (€ 6.000,00); giorni di ritardo (1)
* imposta non versata (cod. trib. 115T) = € 120,00
* sanzione per ritardata presentazione (cod. trib. 671T) = € 14,40 (6.000,00x2%x12%)
* interessi moratori dovuti (cod. trib. 731T) = € 0,01 ((120x2,5%:365x1)
* Totale versamento (mod. F23) = € 134,41