matteori

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Buongiorno a tutti, sono a chiedervi un parere in merito alla ritardata presentazione del mod. 69 per una risoluzione anticipata di un contratto di locazione ad uso abitativo in cedolare secca.
Essendo lo stesso stato presentato dopo i 30 giorni previsti dall'avvenuta chiusura del rapporto locativo i solerti funzionari dell'ufficio AdE di Milano, Moscova, mi hanno invitano a pagare tramite F23 la somma di €. 258 (DUECENTOCINQUANTOTTO !!!!!!!! ) inserendo il COD. Tributo 8114, che fa riferimento al decreto sulle semplificazioni tributarie (Dl 16/2012) ha fornito la possibilità di rientrare in gioco a chi, per errori di tipo formale, come l’invio di comunicazioni tardive o la trasmissione di documentazione incompleta o “dimenticanze” in dichiarazione.
Sono a chiedervi conferma se la comunicazione pervenutami sia effettivamente corretta ed è l'unica strada per poter fare l cose nella maniera corretta senza doversi come al solito ingegnare per bipassare il problema.
Grazie
 

jerrySM

Membro Attivo
Professionista
Trattasi della cosiddetta "remissione in bonis" che permette la regolarizzazione della tardiva presentazione (ma anche di altri adempimenti) prima che venga contestata dall'Agenzia. Tale adempimento prevede il versamento della sanzione di Euro 258 con mod.F24 con il codice tributo 8114.
 

matteori

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Buonasera Jersey in effetti mi viene citata da parte del funzionario la necessità di operare tramite la remissione in bonus al fine di poter regolarizzare quello che credo si possa convenire essere un errore di piccola entità o quanto meno veniale.
Detto ciò è appurato che quella indicatami sia una ONEROSISSIMA strada per poter sanare detta piccola dimenticanza sono a chiedere lumi se risulta essere anche l'unica poiché senza voler fare steriche polemiche contro l'AdE mi sembra surreale, assurdo, irrazionale, che una risoluzione di un contratto che non prevede tra l'altro il versamento di oneri possa trovare un suo accoglimento solo se pago una somma forfettaria di duecento cinquantotto euro, (il funzionario si è rifiutato di procedere senza versamento).
Qualcuno può essermi d'aiuto per un chiarimento ?[DOUBLEPOST=1391812366,1391812277][/DOUBLEPOST]Jerry scusami per l'errore sul nome ma il correttore automatico a volte tira brutti scherzi.
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
La procedura indicata da jerry (la c.d. “remissione in bonis”) è corretta ed è quella maggiormente applicata attualmente presso gli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate alla mancata presentazione del modello 69 in relazione ad adempimenti successivi alla registrazione per i contratti assoggettati al regime fiscale della cedolare secca (vedi circolare n°47/E/2012, pagg. 7-9 a cui ti rimando).

Il pagamento integrale di questa imposta (€ 258,00) – tramite modello F24 - sana sia la violazione tributaria riferibile alle imposte dirette che a quelle indirette. In verità, ci sarebbe anche un’altra possibilità, ma ancora più onerosa: la tardiva presentazione del modello 69 in cedolare segue l’indirizzo dell’omesso versamento di adempimenti successivi alla registrazione (il contratto è già registrato) e potrebbe essere sanata, per il versante imposte indirette, con l’istituto del ravvedimento operoso, ma, poi, dovresti sempre vedertela con quelli delle imposte dirette per correggere la tua posizione fiscale per effetto dell’opzione non comunicata, versando, comunque, € 258,00 entro i termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla scadenza dell’adempimento.

In buona sostanza, vieni sanzionato non per tardivo pagamento di un tributo non dovuto, ma per tardiva comunicazione all’Amministrazione finanziaria, perché dalla data di risoluzione non hai messo a conoscenza l’ufficio di un evento fiscale che si è verificato e di cui l’Amministrazione finanziaria è rimasta all’oscuro. Risultato: le “dimenticanze” in Italia si pagano a caro prezzo.
 

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