Cerchiamo di riepilogare:
1) La prima volta che si acquista con i benefici, una delle condizioni è quella di prendere entro 18 mesi la residenza nel COMUNE ove è ubicato l'immobile, NON necessariamente nell'immobile stesso.
2) Puoi affittare tranquillamente senza perdere i benefici, purchè tu mantenga la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile.
3) L'esenzione ICI c'è se adibisci l'immobile ad abitazione principale, quindi se ci prendi la residenza, se le utenze sono intestate a te ecc. Quindi se lo affitti l'ICI va pagata secondo le aliquote vigenti in quel comune.
4) Puoi vendere l'immobile quando vuoi. Se lo vendi entro i 5 anni e ricompri entro un anno dalla vendita e prendi la residenza NELL'IMMOBILE che vai ad acuistare, non solo non perdi benefici, ma avrai un credito d'imposta pari all'importo pagato nel primo acquisto, comunque non superiore a quanto devi pagare con il secondo acquisto.
5) S e vendi entro i 5 anni e NON ricompri entro un anno, dovrai restituire i benefici maggiorati di una sanzione del 30% e degli interessi di mora
6)Plusvalenze: in caso di vendita ENTRO i 5 anni, l'eventuale plusvalenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto maggiorato delle spese documentabili(notaio, imposte, mediazione, ristrutturazioni ecc.) viene tassata a scelta del contribuente nella dichiarazione dei redditi successiva alla vendita, o direttamente al notaio con imposta sostituiva del 20%. Nel caso in cui lìimmobile sia stato adibito per più del 50% del tempo intercorso tra l'acquisto e la vendita, ad abitazione principale del proprietario o dei suoi familiari (entro il secondo grado), detta pluvalenza NON viene tassata (testo unico delle imposte dirette art 67 comma 1b)ho provato ad allegarlo ma è troppo pesante lo riporto qui art. 67
Redditi diversi.
Testo: in vigore dal 01/01/2007
1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, ne'
in relazione alla qualita' di lavoratore dipendente: a) omissis.. b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu' di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unita' immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonche', in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante;
Sperando di essere stato aiuto saluto tutti.