aryano81

Membro Attivo
Professionista
Innanzitutto , rieccomi è il caso di dire , visto che non mi faccio vedere , ahimè per problemi contingenti , da molto tempo ; vi espongo brevemente il problema e vorrei sapere da qualcuno un pò più esperto talune delucidazioni:
c' è un contratto di locazione transitorio di un anno registrato i primi di ottobre , a due studenti per camera doppia in appartamento in condivisione con altri studenti ; uno di questi due studenti e solo uno , tre mesi prima della scadenza del contratto , ha dato il preavviso di lasciare la camera mentre l' altro studente è intenzionato a rimanere :
volevo sapere, che cosa succede ai fini contrattuali ?il contratto viene meno ? e quindi è lo studente che rimane che deve provvedere a trovare qualcuno che subentri al ragazzo che va via , per poter rinnovare il contratto ?
e se non dovesse riuscirci e vuole rimanere , occupando interamente la camera doppia , dovrà rinnovare il contratto facendosi carico dell' intero importo del canone mensile , che , con due persone , è ovviamente diviso in due.
Sottolineo che nel contratto è specificato il canone mensile per camera doppia e non per singolo posto letto .
Spero di essere stato chiaro e spero che veniate incontro alla mia richiesta , ve ne sarei molto grato .
 

ROSFRUM

Membro Attivo
Privato Cittadino
Quindi il contratto è intestato a due persone contemporaneamente ma non è prevista la condizione possibilità di disdetta da parte di una sola e di subentro da parte di terzi in corso di validità o qualche sospensiva in merito? Il contrario dovrebbe rifatto o quanto meno rivisto e riregistrato....
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
c' è un contratto di locazione transitorio di un anno registrato i primi di ottobre , a due studenti per camera doppia in appartamento in condivisione con altri studenti ; uno di questi due studenti e solo uno , tre mesi prima della scadenza del contratto , ha dato il preavviso di lasciare la camera mentre l' altro studente è intenzionato a rimanere :
volevo sapere, che cosa succede ai fini contrattuali ?il contratto viene meno ? e quindi è lo studente che rimane che deve provvedere a trovare qualcuno che subentri al ragazzo che va via , per poter rinnovare il contratto ?
e se non dovesse riuscirci e vuole rimanere , occupando interamente la camera doppia , dovrà rinnovare il contratto facendosi carico dell' intero importo del canone mensile , che , con due persone , è ovviamente diviso in due.
Sottolineo che nel contratto è specificato il canone mensile per camera doppia e non per singolo posto letto.


Se il tuo è un contratto parziale plurilaterale con un altro studente, art. 5, co. 2 della legge n°431/1998 (il DM 30 dicembre 2002 prevede che gli studenti universitari possano stipulare anche normali transitori ordinari, art. 5, co. 1 della legge citata), la locazione è regolata dal suddetto decreto ministeriale che impone l’utilizzo del modello allegato. L’allegato E (Locazione abitativa per studenti universitari) fornisce le regole e le modalità per il recesso e la successione nel contratto.

In questa fattispecie contrattuale (sottospecie protetta delle locazioni transitorie), previsto dalla normativa territoriale, il recesso non è in solido (non è necessario l’accordo con gli altri conduttori rimanenti per uscire dal contratto), in quanto la facoltà di recesso è consentita anche ad uno dei conduttori firmatari che può recedere singolarmente. La locazione - ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi conduzione – proseguirà, nel caso proposto, alla scadenza del contratto, nei confronti del conduttore che rimane (questa norma - che non può essere modificata - dovrebbe essere contenuta anche nel tuo contratto, in quanto riproduttiva dell’art. 9, dell’allegato suindicato).

Il conduttore che rimane dovrà innanzitutto rimborsare la quota di deposito cauzionale versato all’atto di stipula, vedendosela poi rimborsare, a sua volta, dal locatore al cessare della locazione, salvo che non trovi un subentrante che gliela “restituisca”, e poi farsi carico per intero degli obblighi contrattuali, il che può integrare gli estremi del grave motivo (il recesso dell’altro conduttore costituisce per lui una circostanza oggettiva, estranea alla sua volontà, imprevedibile e sopravvenuta nel corso del rapporto) legittimante il recesso dal contratto.

E’ bene che l’uscita dal contratto del conduttore recedente e l’eventuale contestuale subentro da parte di un nuovo conduttore avvenga con un atto scritto, essendo una modifica contrattuale (vedi art. 16 dell’allegato E) firmato da tutti, compreso il proprietario, che attesti il trasferimento degli obblighi contrattuali da chi se va a chi rimane (o subentra), dichiarando che ogni pendenza economica – relativa alla cessione – è già stata regolata tra le parti, in particolare per quanto riguarda la quota di spettanza del deposito cauzionale/canone/oneri condominiali/eventuale TASI ecc.

Alla prima scadenza, il contratto si rinnoverà automaticamente alle stesse condizioni (proroga), annullando, di fatto, il carattere di transitorietà del medesimo, per uguale periodo (al termine del quale il contratto in questione scadrà automaticamente, senza necessità di disdetta), in capo al conduttore rimasto e all’eventuale subentrante, a cui il conduttore recedente ha ceduto il suo contratto (cessione).
 

aryano81

Membro Attivo
Professionista
Se il tuo è un contratto parziale plurilaterale con un altro studente, art. 5, co. 2 della legge n°431/1998 (il DM 30 dicembre 2002 prevede che gli studenti universitari possano stipulare anche normali transitori ordinari, art. 5, co. 1 della legge citata), la locazione è regolata dal suddetto decreto ministeriale che impone l’utilizzo del modello allegato. L’allegato E (Locazione abitativa per studenti universitari) fornisce le regole e le modalità per il recesso e la successione nel contratto.

In questa fattispecie contrattuale (sottospecie protetta delle locazioni transitorie), previsto dalla normativa territoriale, il recesso non è in solido (non è necessario l’accordo con gli altri conduttori rimanenti per uscire dal contratto), in quanto la facoltà di recesso è consentita anche ad uno dei conduttori firmatari che può recedere singolarmente. La locazione - ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi conduzione – proseguirà, nel caso proposto, alla scadenza del contratto, nei confronti del conduttore che rimane (questa norma - che non può essere modificata - dovrebbe essere contenuta anche nel tuo contratto, in quanto riproduttiva dell’art. 9, dell’allegato suindicato).

Il conduttore che rimane dovrà innanzitutto rimborsare la quota di deposito cauzionale versato all’atto di stipula, vedendosela poi rimborsare, a sua volta, dal locatore al cessare della locazione, salvo che non trovi un subentrante che gliela “restituisca”, e poi farsi carico per intero degli obblighi contrattuali, il che può integrare gli estremi del grave motivo (il recesso dell’altro conduttore costituisce per lui una circostanza oggettiva, estranea alla sua volontà, imprevedibile e sopravvenuta nel corso del rapporto) legittimante il recesso dal contratto.

E’ bene che l’uscita dal contratto del conduttore recedente e l’eventuale contestuale subentro da parte di un nuovo conduttore avvenga con un atto scritto, essendo una modifica contrattuale (vedi art. 16 dell’allegato E) firmato da tutti, compreso il proprietario, che attesti il trasferimento degli obblighi contrattuali da chi se va a chi rimane (o subentra), dichiarando che ogni pendenza economica – relativa alla cessione – è già stata regolata tra le parti, in particolare per quanto riguarda la quota di spettanza del deposito cauzionale/canone/oneri condominiali/eventuale TASI ecc.

Alla prima scadenza, il contratto si rinnoverà automaticamente alle stesse condizioni (proroga), annullando, di fatto, il carattere di transitorietà del medesimo, per uguale periodo (al termine del quale il contratto in questione scadrà automaticamente, senza necessità di disdetta), in capo al conduttore rimasto e all’eventuale subentrante, a cui il conduttore recedente ha ceduto il suo contratto (cessione).

Premesso che il contratto è come ha detto Lei cioè parziale e plurilaterale , e premesso che io sia il locatore , quindi lo studente che rimane è tenuto o a trovare un altro studente, subentrante a quello che va via, per rinnovare il contratto suddetto , oppure a farsi carico dell' intero canone mensile relativo alla camera doppia più le spese accessorie.
Se lo studente che rimane non è intenzionato né a trovare un subentrante coinquilino né a farsi carico dell' intero canone mensile più le relative spese accessorie ,o comunque, se non si dovesse verificare una delle due opzioni suddette, egli è tenuto ad andarsene alla scadenza del contratto , visto che vengono meno le condizioni contrattuali , è giusto quanto detto o passibile di correzione ?
 

dormiente

Membro Senior
Agente Immobiliare
A me risulta che siano le cooperative di locazione per studenti che possono stipulare con i proprietari contratti a studenti di camere o posti letto....i
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Premesso che il contratto è come ha detto Lei cioè parziale e plurilaterale , e premesso che io sia il locatore , quindi lo studente che rimane è tenuto o a trovare un altro studente, subentrante a quello che va via, per rinnovare il contratto suddetto , oppure a farsi carico dell' intero canone mensile relativo alla camera doppia più le spese accessorie.
Se lo studente che rimane non è intenzionato né a trovare un subentrante coinquilino né a farsi carico dell' intero canone mensile più le relative spese accessorie ,o comunque, se non si dovesse verificare una delle due opzioni suddette, egli è tenuto ad andarsene alla scadenza del contratto , visto che vengono meno le condizioni contrattuali, è giusto quanto detto o passibile di correzione ?


Se il conduttore che rimane non intende sostituire il conduttore receduto con un altro conduttore, né sopportare un esborso pro quota superiore a quello originariamente pattuito - salvo che non vi accordiate per una riduzione di canone – il conduttore che resta, se intende sciogliere il vincolo contrattuale ed essere liberato dai relativi obblighi, dovrà, a sua volta, inviare disdetta.

Il recesso nel contratto per studenti universitari fuori sede, come sopra si accennava, è individuale, non in solido (la disdetta di uno, non vale per tutti, ossia per l’intera parte conduttrice plurisoggettiva) e, pertanto, dovrà rispondere integralmente del debito da solo (il contratto è unico e indivisibile, e così, di conseguenza il canone), prima di recedere nel rispetto del termine di preavviso previsto dal contratto, salvo che tu e l’ultimo conduttore non concordiate, in forma scritta, un rilascio anticipato per “mutuo consenso”, nel caso tu riesca a “rimpiazzare” i recedenti con nuovi conduttori.
 

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