Nel compromesso sta scritto :...la stipula dell'atto dovrà avvenire entro e non oltre il 30/09/2010".Potrei ritenermi,io venditore,automaticamente libero da impegni a vendere il 1/10/2010?
Se la caparra fosse stata PENITENZIALE, una delle due parti avrebbe potuto ritirarsi perdendo solo la caparra o raddoppiandola se la parte inadempiente è chi l'ha ricevuta. In pratica la caparra penitenziale corrisponderebbe ad una penale per diritto di recesso.
Io ad ogni modo inviterei già sin da ora, tramite raccomandata R.R, il compratore a comunicarti in forma scritta la data, il luogo ed il notaio rogante, ricordando che nel preliminare è indicato entro e non oltre il 30/04/2010
Se non ti risponde, invierei un altra RR intimandolo in mora, cioè convocandolo all'atto entro 15 gg dalla data del 30/09/2010. Sarebbe stato meglio scrivere una data CON SCADENZA
ESSENZIALE.
Se non rispondesse Lei dovrà provvedere a scegliere un notaio di sua fiducia e comunicargli il nominativo di detto Notaio intimandogli che se non verrà all'appuntamento per eseguire l' atto Lei lo considererà
inadempiente.
verificata la inadempienza Lei dovrà scegliere:
Invocare la risoluzione del contratto, trattenere la caparra ricevuta e fine così.
Invocare la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni (attivare una pratica legale o arbitrale)
Chiedere la esecuzione giudiziale del contratto ed i danni . Pratica che comporta qualche incertezza di tempi e di costi .
Nella pratica Lei comprende bene come sia preferibile riscuotere la caparra ed immediatamente procedere a rimettere celermente in vendita il bene
La prossima volta in sede di acconto si faccia versare una caparra sostanziosa che rappresenti la somma dell’eventuale danno della mancata esecuzione del contratto più le eventuali spese che lei dovesse sostenere comunque.
AUGURI