Una condomina era stata condannata dal Giudice di Pace di Forlì perchè ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 594 codice penale, commesso nel corso di un assemblea condominiale, rivolgendo all'amministratrice del suo condominio, l'epiteto «incompetente»; e condannata alla pena di €. 800 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
La condomina ricorreva in Cassazione sostenendo la sua difesa che la formulazione del termine contestato nel contesto di un'assemblea condominiale, nel corso della quale costei aveva criticato l'operato dell'amministratrice sia per la mancata giustificazione di spese nel rendiconto consuntivo sia nell'esecuzione di lavori nell'edificio, escluderebbe il contenuto offensivo dell'espressione e comunque renderebbe ravvisabile la scriminante del diritto di critica.
La Corte, sezione V penale con la sentenza n. 5633 del 5 febbraio 2015, ha accolto il ricorso dell'imputata annullando la sentenza del Giudice di Pace senza rinvio perchè il fatto non costituisce reato.
I giudici hanno rilevato che tenuto conto del "contesto della discussione condominiale, nel corso della quale il termine di cui all'imputazione veniva formulato, lo stesso risulta senz'altro assistito dall'esercizio di un legittimo diritto di critica nei confronti dell'amministratore, con riguardo alle modalità della gestione del condominio da parte dello stesso."
Il termine "incompetente" non trascende di per sé i limiti di tale esercizio, non investendo la persona dell'amministratrice in quanto tale, ma limitando la critica agli atti dalla stessa compiuti nel compimento del proprio incarico.
Né il superamento dei limiti di cui sopra può essere desunto da altri comportamenti segnalati nella sentenza impugnata, quale in particolare l'affissione nella bacheca condominiale, nei giorni successivi, di un biglietto nel quale l'amministratrice veniva definita come una mentecatta, trattandosi, come osservato dalla difesa della condomina, di fatti estranei a quello specificamente contestato nell'imputazione, esauritosi nell'ambito della discussione nell'assemblea del condominio.
Avv. Luigi De Valeri
La condomina ricorreva in Cassazione sostenendo la sua difesa che la formulazione del termine contestato nel contesto di un'assemblea condominiale, nel corso della quale costei aveva criticato l'operato dell'amministratrice sia per la mancata giustificazione di spese nel rendiconto consuntivo sia nell'esecuzione di lavori nell'edificio, escluderebbe il contenuto offensivo dell'espressione e comunque renderebbe ravvisabile la scriminante del diritto di critica.
La Corte, sezione V penale con la sentenza n. 5633 del 5 febbraio 2015, ha accolto il ricorso dell'imputata annullando la sentenza del Giudice di Pace senza rinvio perchè il fatto non costituisce reato.
I giudici hanno rilevato che tenuto conto del "contesto della discussione condominiale, nel corso della quale il termine di cui all'imputazione veniva formulato, lo stesso risulta senz'altro assistito dall'esercizio di un legittimo diritto di critica nei confronti dell'amministratore, con riguardo alle modalità della gestione del condominio da parte dello stesso."
Il termine "incompetente" non trascende di per sé i limiti di tale esercizio, non investendo la persona dell'amministratrice in quanto tale, ma limitando la critica agli atti dalla stessa compiuti nel compimento del proprio incarico.
Né il superamento dei limiti di cui sopra può essere desunto da altri comportamenti segnalati nella sentenza impugnata, quale in particolare l'affissione nella bacheca condominiale, nei giorni successivi, di un biglietto nel quale l'amministratrice veniva definita come una mentecatta, trattandosi, come osservato dalla difesa della condomina, di fatti estranei a quello specificamente contestato nell'imputazione, esauritosi nell'ambito della discussione nell'assemblea del condominio.
Avv. Luigi De Valeri