La manovra finanziaria approvata dal Parlamento non comporta né la necessità di acquisire una perizia tecnica attestante la regolarità catastale dell’immobile interessato né quella di presentare una nuova planimetria dello stesso.
Lo spiega la Confedilizia, rilevando che a tali conclusioni – che smentiscono interpretazioni che si stanno diffondendo al riguardo – si perviene sulla base del testo del decreto legge a seguito delle modifiche introdotte in Parlamento e che entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione.
Il testo definitivo della manovra prevede infatti:
a) che l’utilizzo dell’opera di un tecnico ai fini della attestazione della conformità dell’immobile alle risultanze catastali è una mera facoltà, ben potendo il singolo proprietario dichiarare autonomamente la conformità in questione;
b) che la conformità delle planimetrie allo stato di fatto dell’immobile deve essere valutata alla luce delle disposizioni vigenti in materia catastale, con la conseguenza che le planimetrie devono solo essere regolari dal punto di vista catastale.
Al fine di fornire indicazioni pratiche per l’applicazione dei nuovi obblighi, la Confedilizia ha trasmesso alle proprie Associazioni territoriali una circolare illustrativa – scaricabile dal sito CONFEDILIZIA – nella quale, sulla base dell’analisi della normativa catastale e alla luce di recenti precisazioni dell’Agenzia del territorio, si esemplificano i casi in cui andavano (e vanno) effettuate le dichiarazioni di variazione al Catasto e quelli nei quali la dichiarazione di variazione non andava (e non va) fatta.
In questi ultimi casi (e in tutti quelli similari, e cioè di opere non influenti sugli elementi indicati dalla normativa catastale) deve infatti ritenersi – rileva la circolare della Confedilizia - che le planimetrie debbano considerarsi conformi allo stato di fatto siccome rappresentative dell’unità immobiliare ai fini catastali.
Fonte: Confedilizia
Lo spiega la Confedilizia, rilevando che a tali conclusioni – che smentiscono interpretazioni che si stanno diffondendo al riguardo – si perviene sulla base del testo del decreto legge a seguito delle modifiche introdotte in Parlamento e che entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione.
Il testo definitivo della manovra prevede infatti:
a) che l’utilizzo dell’opera di un tecnico ai fini della attestazione della conformità dell’immobile alle risultanze catastali è una mera facoltà, ben potendo il singolo proprietario dichiarare autonomamente la conformità in questione;
b) che la conformità delle planimetrie allo stato di fatto dell’immobile deve essere valutata alla luce delle disposizioni vigenti in materia catastale, con la conseguenza che le planimetrie devono solo essere regolari dal punto di vista catastale.
Al fine di fornire indicazioni pratiche per l’applicazione dei nuovi obblighi, la Confedilizia ha trasmesso alle proprie Associazioni territoriali una circolare illustrativa – scaricabile dal sito CONFEDILIZIA – nella quale, sulla base dell’analisi della normativa catastale e alla luce di recenti precisazioni dell’Agenzia del territorio, si esemplificano i casi in cui andavano (e vanno) effettuate le dichiarazioni di variazione al Catasto e quelli nei quali la dichiarazione di variazione non andava (e non va) fatta.
In questi ultimi casi (e in tutti quelli similari, e cioè di opere non influenti sugli elementi indicati dalla normativa catastale) deve infatti ritenersi – rileva la circolare della Confedilizia - che le planimetrie debbano considerarsi conformi allo stato di fatto siccome rappresentative dell’unità immobiliare ai fini catastali.
Fonte: Confedilizia