andrea boschini

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Importantissima sentenza della Corte di Cassazione la n. 350/2013, ha recentemente stabilito che il mutuo ipotecario può essere annullato se ricorrono alcuni estremi che lo riportino a superare il tasso d’usura e quindi usufruendo di tutte le possibilità previste dalla Legge 108/96, tra cui la restituzione di tutte le somme versate con l’applicazione del articolo 1815, richiamato anche dall’art. 644 CP e dell’art. 4 della L108/96 che in sintesi prevedono la nullità della clausola contrattuale.
 

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che significa che si annulla il mutuo o che non si deve pagare più il mutuo o che ti rimborsano quello pagato in più ed il mutuo arriva come tasso massimo al limite della soglia?
 

andrea boschini

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posto il testo integrale...leggendo tutto si evince di piu'...

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 350/2013 recentemente pubblicata, assesta un ulteriore colpo alla protervia del sistema bancario, che ritiene di esercitare il diritto di vita o di morte per gli utenti ed i consumatori dei servizi bancari e finanziari: quando il tasso di mora, le penali e le varie spese, tutte messe insieme superano il tasso soglia, stabilito dalla legge antiusura 108/96, anche i mutui diventano usurai e possono essere annullati con le relative procedure giudiziali bloccate.
La Corte di Cassazione infatti (Presidente Carnevale, Relatore Didone), con la sentenza n. 350/2013 del 9 gennaio oltre a permettere il recupero integrale degli interessi pagati su mutui, leasing e finanziamenti, quando i tassi o le penali superano la soglia di usura, ha recentemente stabilito che il mutuo ipotecario può essere annullato se ricorrono alcuni estremi che lo riportino a superare il tasso d’usura e quindi usufruendo di tutte le possibilità previste dalla Legge 108/96, tra cui la restituzione di tutte le somme versate con l’applicazione del articolo 1815, richiamato anche dall’art. 644 CP e dell’art. 4 della L108/96 che in sintesi prevedono la nullità della clausola contrattuale. Recita infatti l’art. 1815 sugli interessi:” Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell’articolo 1284.Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”. Per determinare il tasso d’usura bisogna inserire tutte le somme addebitate dalla banca tra spese, penali, interessi di mora ecc., e l’ammontare complessivo rappresenterà la quota precisa che dovrà determinare il cosiddetto TEG “tasso effettivo globale ”,se questo è superiore al Tasso Soglia, (quest’ultimo è il tasso oltre il quale si è in regime di usura) il rapporto è in USURA. Tale situazione si verifica specie in presenza di insolvenza o di ritardati pagamenti, con le penali applicate precedentemente pattuite in modo sproporzionato rispetto ai limiti del tasso usura, ed oggi con la nuova sentenza diventa molto più agevolato far valere questo principio. Questa opportunità di poter verificare anche sui mutui i tassi usura, applicando il principio stabilito già per i rapporti di affidamento bancario dalla precedente sentenza della II Sezione Penale della Cassazione n. 12028 di marzo 2010 , diventa un elemento di ulteriore verifica da effettuare per far valere i propri diritti e poter sospendere azioni giudiziali in corso ed illegittime. Adusbef pubblica sul suo sito www.adusbef.it un fac simile a disposizione dei clienti, accanto alla rivoluzionaria sentenza della Corte di Cassazione n. 350/2013, per offrire ai consumatori in difficoltà ed agli utenti vessati dal sistema bancario, il recupero integrale degli interessi pagati su mutui, leasing e finanziamenti, quando i tassi o le penali superano la soglia di usura con la nullità totale (in alcuni casi), come recita l’art. 1815 del Codice: “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”. Il DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2000, n. 394. Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura. (GU n.303 del 30-12-2000 ),in vigore dal 31-12-2000, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2001,n. 24 (G.U. 28/02/2001, n.49),recita all’Art. 1: 1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del codice penale e dell’articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.
 

Valeria Morselli

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Importantissima sentenza della Corte di Cassazione la n. 350/2013, ha recentemente stabilito che il mutuo ipotecario può essere annullato se ricorrono alcuni estremi che lo riportino a superare il tasso d’usura e quindi usufruendo di tutte le possibilità previste dalla Legge 108/96, tra cui la restituzione di tutte le somme versate con l’applicazione del articolo 1815, richiamato anche dall’art. 644 CP e dell’art. 4 della L108/96 che in sintesi prevedono la nullità della clausola contrattuale.


Il problema sta nel capire se si è superato il tasso usura! Non è mica facile... occorre rivolgersi ad esperti e... pagare!
 

utenteimmobiliare

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Annullare significa che il negozio giuridico (il contratto di mutuo) cessa di esistere, non produce effetti ed è come se non fosse mai esistito. Però chi ha stipulato il mutuo deve restituire le somme ricevute. Forse conta di stipulare un mutuo a condizioni più vantaggiose. Qualche direttore di banca potrebbe scegliere di non concedere mutui a rischio di annullamento...ma mi sembra una sentenza non molto influente sul mercato immobiliare, IMHO.
 

Valeria Morselli

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Annullare significa che il negozio giuridico (il contratto di mutuo) cessa di esistere, non produce effetti ed è come se non fosse mai esistito. Però chi ha stipulato il mutuo deve restituire le somme ricevute. Forse conta di stipulare un mutuo a condizioni più vantaggiose. Qualche direttore di banca potrebbe scegliere di non concedere mutui a rischio di annullamento...ma mi sembra una sentenza non molto influente sul mercato immobiliare, IMHO.


Infatti! Io mi sono informata meglio e ho visto che in caso di interessi anatocistici, non sono dovuti più gli interessi, ma solo la quota capitale, ovvero la somma erogata dalla banca nuda e cruda.
 

Fabio Savegnago

Membro Junior
Professionista
Buongiorno a tutti,
sono Fabio Savegnago e lavoro in collaborazione con uno studio che si occupa di anomalie bancarie e dell'assistenza al cliente sia esso azienda o privato.

come da voi riportato, la sentenza 350/2013 da diritto a riavere gli interesse del mutuo se questo è viziato da anomalie (usura).

Ho letto sopra qualche commento nel quale c'era scritto che bisogna pagare qualcosa per far controllare il mutuo... il nostro studio lo fa gratuitamente.

Ho quindi la possibilità di controllare i contratti di mutuo superiori a 80mila € e dare risposta certa se esistono anomalie tali da poter usufruire della 350/2013.
Gratis.

Se il cliente lo vorrà, lo studio lo aiuterà anche al recupero della somma.

Per info non esitate a contattarmi in privato.

Fabio Savegnago
 
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topcasa

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Buongiorno a tutti,
sono Fabio Savegnago e lavoro in collaborazione con uno studio che si occupa di anomalie bancarie e dell'assistenza al cliente sia esso azienda o privato.

come da voi riportato, la sentenza 350/2013 da diritto a riavere gli interesse del mutuo se questo è viziato da anomalie (usura).

Ho letto sopra qualche commento nel quale c'era scritto che bisogna pagare qualcosa per far controllare il mutuo... il nostro studio lo fa gratuitamente.

Ho quindi la possibilità di controllare i contratti di mutuo superiori a 80mila € e dare risposta certa se esistono anomalie tali da poter usufruire della 350/2013.
Gratis.

Se il cliente lo vorrà, lo studio lo aiuterà anche al recupero della somma.

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Fabio Savegnago
Meglio precisare che il successivo interessamento costa circa 2500/2700 euro che devono essere anticipate
 

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