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Non mi pare, se la rinuncia alla ripetizione dell'indebito è lasciata alla facoltà del creditore: ossia io posso scegliere di far causa al debitore oppure di accettare un accordo col comune che mi faccia recuperare il valore commerciale dell'immobile senza sborsare cifre proibitive. So che logica e giurisprudenza non vanno quasi mai d'accordo, ma non vedo dove sia in questo caso la limitazione di cui parla.

Per es. il comune potrebbe offrirmi la trasformazione, che spetterebbe a me pagare in ogni caso, senza nulla pretendere per l'affrancazione (Alemanno a suo tempo la trasformazione la regalò addirittura a certe cooperative di Tor Pagnotta).


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