Da quello che mi risulta l’Ufficio pubblicità immobiliare (ex del Registro) ragiona così:
- devono obbligatoriamente essere registrate le variazioni economiche/temporali del contratto, quelle cioè che hanno rilevanza ai fini fiscali
- per le restanti pattuizioni c’è libertà di regolarsi secondo la convenienza delle parti. E’ opportuna la registrazione se si vuole che la pattuizione della variante abbia data certa.
- la registrazione delle varianti sembra, a prima vista, avere avuto recentemente un incentivo con il regime della cedolare secca, che esonera da bolli e tassa di registrazione. Occorre però fare attenzione perché non tutte le tipologie di variante sono esonerate (D.L.vo 23/11 art.3 comma 2), residuandone alcune per le quali si pagano comunque bolli e tassa di registrazione, almeno quella minima di 67,00 euro.
Un saluto