TRIBUNALE DI MILANO, Sezione VIII – Sentenza n.2113/2001 commento Pirelli
SOSTITUZIONE DELLA CABINA DI UN ASCENSORE
La Sostituzione di una cabina di un ascensore non deve intendersi una innovazione ma semplicemente una manutenzione straordinaria.
Sentenza esatta. Non è un’innovazione, in quanto non si tratta di creare qualcosa di nuovo ma semplicemente di sostituire qualcosa che già esisteva. Si tratta pertanto di una manutenzione straordinaria che non è voluttuaria che può essere messa in atto con la maggioranza ad hoc.
ma se nel condondominio c'è un problema di handicap subentra la L. 9/1/89 n°13
<<le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'intemo degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile>>
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Condominio: prolungamento della corsa dell'ascensore
Cassazione , sentenza n° 24006/2004
La norma di cui all'art. 1120 c.c., nel prescrivere che le innovazioni della cosa comune siano approvate dai condòmini con determinate maggioranze, tende a disciplinare l'approvazione di quelle innovazioni che comportano oneri di spesa per tutti i condòmini; ma, ove non debba procedersi a tale ripartizione per essere stata la spesa relativa alle innovazioni di cui si tratta assunta interamente a proprio carico da un condomino, trova applicazione la norma generale di cui all'art. 1102 c.c., che contempla anche le innovazioni, ed in forza della quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, a condizione che non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne uguale uso secondo il loro diritto e, pertanto, può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa comune.