didal

Membro Attivo
Privato Cittadino
gentile FORUM,
navigando nel web ,ho letto al riguardo ,ma ho ancora parecchia confusione;
vorrei sostituire vecchi infissi esterni (finestre), in un appartamento in condominio (con nuovi in pvc):
trattasi di lavori scaricabili fiscalmente ( al 50% o 65% ,ho compreso che dipende dalle caratteristiche ) o no?
nel senso ,si tratta di manutenzione ordinaria o straordinaria? e che eventuali permessi bisogna presentare in comune? : CILA? SCIA? e all' ASL?


grazie a tutti
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Hai capito che l'intervento sta in una zona di confine ... Provo ad accennare ad una risposta in attesa di un parere di un professionista.

La guida AdE considera l'intervento fiscalmente agevolabile , ma così recita:

Infissi esterni: Nuova installazione o sostituzione con altri aventi sagoma, materiali o colori diversi (solo se riguarda l’intera facciata)

(la precisazione che debba riguardare l'intera facciata non era scritta sulle prime guide, almeno così mi sembra di ricordare: e le tre condizioni indicate sono congiunte o disgiunte?.... e l'intera facciata riguarda solo il colore o l'intervento?)

Poi c'è l'aspetto urbanistico verso il comune: sulla facciata principale avete dei vincoli?

Poi te la vedi col condominio: hai delle restrizioni/specifiche sul tipo di sostituzione?

Poi c'è la prassi: molti inseriscono la spesa nelle detrazioni, poi si vedrà....;)
 

pinacio

Membro Attivo
Professionista
Come tipologia di intervento, per la vigente legislazione (DPR 380/2001) rientrano nella manutenzione straordinaria.
Art. 3 (L)
Definizioni degli interventi edilizi
(legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31)

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.
 

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