bisogna sapere quali sono le "proprietà" e cosa dice il regolamento
l'ascensore è parte comune a tutte le u.i. o solo ad alcune
il corridoio garage è una parte comune a tutti o solo ai proprietari dei garage
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non è importante quello che pensi, ma quello che dicono le carte
se non è ancora stato fatto un rogito di vendita per il fabbricato, sei ancora in tempo per proporre un regolamento contrattuale che chiarisca questi e altri aspetti, così da non discutere sul riparto spese
BOX: SPESE PER LA SICUREZZA A CARICO DEI PROPRIETARI
A cura di Silvio Rezzonico
Nel condominio in cui possiedo un box auto verranno realizzati lavori al fine di ottenere il certificato di prevenzione incendi. I box auto sono situati al piano terreno del fabbricato e costituiscono quindi un corpo unico con i soprastanti alloggi. I lavori previsti contemplano il posizionamento di porta ignifuga nel corridoio che collega i locali box al vano scale del condominio, la realizzazione di segnaletica, posizionamento di estintori, realizzazione di griglia di aerazione e di via di fuga, ecc. Per i soli box i cui muri perimetrali confinano con locali comuni del condominio (quali vano scale, locale ascensore e contatore, eccetera) è previsto il rivestimento di tali muri con pannelli ignifughi. Desiderei sapere se i lavori nel loro complesso siano da porre a carico dei soli proprietari dei box o di tutti i condomini, atteso che gli stessi mi sembrano riferiti a conseguire la sicurezza dell'intero fabbricato. Inoltre i lavori previsti solo in alcuni box (rivestimento delle pareti con pannelli ignifughi) devono rimanere a carico dei proprietari dei soli box in cui verranno realizzati (come sostenuto da alcuni condomini) o di tutti i condomini, atteso che gli stessi sono finalizzati alla sicurezza dell'intero fabbricato? [192533] Lettera Firmata - TORINO
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Secondo alcuni, le norme di prevenzione incendio sono finalizzate a tutelare l'edificio condominiale nel suo complesso, sicché qualsiasi spesa di prevenzione deve essere ripartita tra tutti i condomini dell'edificio (o di ciascun edificio quando il condominio sia costituito da una pluralità di edifici), in ragione dei millesimi di proprietà. Secondo altri, in materia di box-garage, le spese della prevenzione devono essere, sostenute dai soli titolari dei garage, in base all'articolo 1123, secondo comma, Codice civile. In questo senso è peraltro la sentenza della Cassazione, 22 giugno 1995, n. 7077 che - in materia di spese per l'installazione delle porte tagliafuoco dell'atrio comune, sui quali si aprivano le porte di alcune autorimesse di proprietà esclusiva - ha addebitato, ai soli proprietari delle autorimesse, le spese della prevenzione incendio. La pronuncia sembra condivisibile, anche alla stregua della considerazione secondo cui molti degli obblighi di prevenzione (ventilazione, eccetera), a norma del Dm del ministero degli Interni 1 febbraio 1986, attengono prevalentemente alla sicurezza delle autorimesse.