Emiliano74

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Buongiorno 2 anni prima dell'acquisto da parte mia di un appartamento un condomino del palazzo aveva segnalato con una mail al precedente amministratore di avere dell'umidità provocata dal palazzo (io sono in possesso di tale mail ma tale circostanza non è mai stata riportata in nessun verbale) , soltanto dopo il mio acquisto il condomino ha fatto sistemare la parete ripitturando e addebitando il tutto al condominio (che nel frattempo aveva aderito al 110 risolvendo x il futuro tale problema).
La delibera e la relativa spesa x la sua ritinteggiatura è stata approvata solo ora che io ho acquistato un appartamento, non sarebbe corretto che la quota parte della spesa del mio appartamento fosse a carico del precedente proprietario? Il precedente proprietario nel rogito mi ha rilasciato una liberatoria sulle spese condominiali dove è scritto "salvo conguaglio" ma tale spesa in quanto approvata dopo è stata attribuita al 2024 che è un anno integralmente di mia competenza. Che ne pensate?
 
Il fatto che l'evento sia avvenuto prima del mio acquisto nn conta niente?
Dovrebbe contare, ma temo che ormai sia tardi.
Cioè, se la delibera per il lavoro effettuato e la relativa ripartizione sono state approvate dall’assemblea, tu puoi solo impugnare la delibera stessa, se non eri presente o hai votato contro o astenuto.
 
Ultima modifica:
Per giurisprudenza tocca a chi è condomino quando viene deliberata, per quel che ne so.
In realtà, no: toccherebbe a chi era proprietario al momento in cui si è verificato il danno.
Ma , dopo l’approvazione della spesa in assemblea , mi pare complicato e controproducente , se non si tratta di grosse cifre, far valere le proprie ragioni.
 
La questione di chi debba sostenere una spesa condominiale approvata durante la proprietà dell'acquirente, ma relativa a un danno verificatosi quando era proprietario il venditore, dipende da alcuni principi giuridici.

  1. Principio dell'obbligazione reale (art. 63 disp. att. c.c.) Le spese condominiali sono legate all'immobile e non alla persona. Quindi, la responsabilità per il pagamento delle spese è generalmente in capo al proprietario al momento dell'approvazione della delibera condominiale.
  2. Ripartizione delle spese pregresse Nonostante l'obbligazione del pagamento spetti al nuovo proprietario, quest'ultimo può rivalersi sul venditore per le spese relative a eventi o danni avvenuti durante la proprietà del venditore. Ciò avviene spesso tramite un accordo privato o con riferimento agli impegni presi nel contratto di compravendita.
  3. Clausole contrattuali In molti atti di compravendita viene specificato chi deve sostenere spese straordinarie o arretrate. Se nel contratto è indicato che le spese relative a danni precedenti spettano al venditore, il compratore può richiedere il rimborso.
  4. Delibere già approvate Se la spesa è stata approvata in assemblea condominiale prima del passaggio di proprietà, generalmente spetta al venditore, salvo diversi accordi contrattuali. Al contrario, se la delibera è stata approvata successivamente, la responsabilità ricade sull'acquirente.

Nel tuo caso, quindi, se non ci sono clausole nella compravendita o accordi, direi che la conclusione è che se la delibera esecutiva è avvenuta con te proprietario, devi pagare tu.
 

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