dinoc

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Salve a tutti, vorrei sapere se un avvocato può aprire liberamente uno studio professionale in un condominio bifamiliare privo di regolamento condominiale
 

Architetto

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Professionista
Trattandosi di uno studio professionale, gli ambienti saranno oggetto di variazione catastale (A10), non essendovi un regolamento condominiale, non avendo più di 4 proprietari nello stesso stabile (ma presumo che si tratti di una villetta bifamiliare) sicuramente lo si può realizzare ...
Il problema può nascere se oltre allo studio c'è anche l'abitazione, ma questo è un'altro problema ...
 

rivinci

Nuovo Iscritto
Professionista
Mi pare assai improbabile che esista un regolamento comunale/regionale/statale/astrospaziale che preveda il divieto di esercizio della professione forense in casa propria.
Ed è altrettanto difficile che si sia creato un regolamento condominiale che preveda tale insulso divieto.
 

Diego Antonello

Membro Attivo
Agente Immobiliare
il problema sorge per il cambio d'uso da abitazione a ufficio.....può esserci un divieto in quella zona previsto, per esempio, dal piano regolatore
 

rivinci

Nuovo Iscritto
Professionista
Tutto è possibile. Pure che vietino di fumare in casa propria.
Ma qui non si tratta di prevedere il divieto per l'esercizio di un'attività industriale/commerciale particolare.
Se mi trovi un regolamento/piano regolatore che prevede il divieto dell'esercizio di attività professionali intellettuali ti offro un crodino
 

Architetto

Nuovo Iscritto
Professionista
Mi pare assai improbabile che esista un regolamento comunale/regionale/statale/astrospaziale che preveda il divieto di esercizio della professione forense in casa propria.
Ed è altrettanto difficile che si sia creato un regolamento condominiale che preveda tale insulso divieto.
Ma qui non si tratta di prevedere il divieto per l'esercizio di un'attività industriale/commerciale particolare.
Se mi trovi un regolamento/piano regolatore che prevede il divieto dell'esercizio di attività professionali intellettuali

Diego Antonello ti ha detto bene ... non sarei così perentoreo ... è vero che non tutto si può fare ovunque, come è vero che possa esistere un divieto particolare ... in questo caso, se esiste un regolamento condominiale dove si vieta di trasformare le abitazioni in ufficio, non puoi farlo ... non esistono altre norme che possono interferire sulla decisione dell'assemblea condominiale ...
A questo devi tenere conto anche che non ci sono soltanto le norme comunali e nazionali, ma esistono anche i regolamenti d'igiene che non sempre sono così tralasciabili ...
Ripeto, da quello che dinoc ha descritto pare di individuare che si tratti di una villetta bifamiliare e pertanto la cosa si può fare sempre che tutto l'ambiente (destinato allo studio) sia oggetto di variazione catastale in A10.
 

Diego Antonello

Membro Attivo
Agente Immobiliare
ti porto l'esempio del piano regolatore di trieste:
....ART. 5.2.1. - B0 - zone del centro urbano di pregio ambientale
Sono le zone dell'espansione dei borghi asburgici non comprese nell'ambito delle
zone A, caratterizzate dalla prevalenza di edifici di pregio pur in presenza di edifici
di contrasto. Esse hanno conservato validità architettonico-ambientale e hanno
l'esigenza di accorgimenti tipologici e formali volti ad escludere interventi sostitutivi
degli edifici ambientalmente interessanti.
Attività e destinazione d'uso ammesse
 Residenza;
 Attività commerciali e pubblici esercizi in genere;
 Attività direzionali, studi ed uffici;
 Attività artigianali di servizio alla residenza;
 Istituzioni religiose, culturali, scolastiche, sanitarie, sportive assistenziali e simili,
a carattere pubblico e privato;
 Locali per le attività ricreative e lo spettacolo;
 Alberghi, pensioni e simili;
 Autorimesse pubbliche o private compatibili con la viabilità.
.........
.........ART. 5.4.1. - D1 - zone per le attività produttive industriali ed
artigianali di interesse regionale
Sono zone ricadenti, per la quasi totalità, nell'ambito istituzionale dell'E.Z.I.T. (Ente
Zona Industriale di Trieste).
Attività e destinazione d'uso ammesse
- edifici ed impianti ad uso industriale ed artigianale: laboratori, opifici, depositi,
magazzini, uffici;
- residenza per addetti alla custodia;
- servizi a supporto delle attività produttive.
......
.......ART. 5.6.1. - F2 - zone di tutela ambientale di ambiti boschivi
F3 zone di tutela ambientale di ambiti silvo -
zootecnici
All'interno di tali zone sarà precluso qualsiasi intervento edilizio e/o infrastrutturale
a eccezione di quelle opere necessarie alla rimessa in pristino dell'ambiente, nonché
quelle atte a garantire la fruizione diretta del bene da parte dei cittadini.
Per le strutture edilizie esistenti sono consentiti interventi fino alla categoria del
risanamento conservativo.
E' ammesso il ripristino dei muri carsici e delle terrazze a "pastino" nel rispetto
delle dimensioni originarie. Le opere devono essere eseguite a secco senza
fondazioni in calcestruzzo. L'altezza massima consentita per i muri carsici di nuova
realizzazione è di 1ml.
......
il piano regolatore prevede per le singole zone determinate attività, quindi non è possibile effettuare cambi d'uso se non previsti..
 

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