marco1972a

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Grazie a tutti per gli auguri :ok:

Per quanto riguarda la domanda posta da marcoa1972a, ai sensi dell'art. 76 DPR 602/1973 l'espropriazione dei beni diversi dalla abitazione principale può avvenire soltanto qualora il credito vantato da Equitalia sia superiore ad euro 120.000,00.
Non è il suo caso, quindi può stare tranquillo (più o meno).
Attenzione però, in quanto Equitalia non può iniziare il pignoramento, ma può intervenire in pignoramenti iniziati da altri soggetti; esemplificando, qualora lei sia debitore moroso di un soggetto privato (ad es. una banca), questo potrà pignorarle casa ed Equitalia parteciperà alla procedura esecutiva ottenendo soddisfazione delle proprie pretese.

Grazie mille Avv.Polidoro, non avendo problemi con banche (fortunatamente) allora diciamo che la paura di vedere mia mamma costretta ad abbandonare casa e infondata...
Quindi, tornando a quello che diceva Lei, se io avessi avuto un debito con una banca sarebbe stato piu grave e mia madre anche se non intaccata da debiti si sarebbe vista costretta a subire la vendita dell'alloggio e quindi ad abbandonarlo?
 

Avv Luigi Polidoro

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Parlavo di banca solo per fare un esempio: quello che volevo dire è che il divieto a pignorare l'immobile, se il credito è inferiore a 120.000,00, si applica soltanto nei casi in cui creditore è lo Stato.
Tutti gli altri soggetti, cioè "i privati", possono invece iniziare il pignoramento immobiliare per qualsiasi somma e, in questo caso, Equitalia potrà intervenire nel pignoramento e riscuotere quanto le spetta.
 

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