Maurizio Zucchetti

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Agente Immobiliare
Re: ICI su terreno..

Beh, se non erro ICI significa Imposta Comunale sugli IMMOBILI ....
.. ma non ti preoccupare, qualcosa di analogo per i terreni ci sarà di sicuro! :risata:

Taita ;)
 

unocasa.net

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Agente Immobiliare
il comune di Monreale PA sta mandando l'ICI da pagare per tutti i terreni, e si viene a scoprire che tutti i terreni comunali sono diventati da qualche anno edificabili senza comunicazione. Il fatto è che sono edificabili solo sulla carta, la richiesta di qualsiasi progetto viene respinta.
 

raffaella

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VI. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, disciplinante la normativa in materia di ICI, contiene alcune disposizioni specifiche in riferimento ai terreni agricoli, che riguardano sia le modalità di calcolo e versamento dell'imposta, sia particolari riduzioni e agevolazioni.

COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI AI FINI ICI
Come verrà descritto di seguito, alcune agevolazioni in materia di ICI si applicano ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli.
Al riguardo, si evidenzia che, con riferimento alle predette agevolazioni, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali tenuti dall'INPS, e soggette al versamento dei contributi obbligatori per invalidità, vecchiaia e malattia.
La cancellazione da tali elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

BASE IMPONIBILE TERRENI AGRICOLI
Per i terreni agricoli, ai fini della determinazione della base imponibile ICI, si considera il reddito dominicale rivalutato del 25 per cento e moltiplicando tale risultato per 75.
Pertanto si ha: Base imponibile terreni agricoli = [Reddito dominicale + (Reddito dominicale x 25%)] x 75

GUIDA FISCALE PER IL SETTORE AGRICOLO 27
Il reddito dominicale preso in considerazione è quello risultante in catasto al 1° gennaio di ogni anno. Si tenga presente che i redditi dominicali anche di recente attribuzione non comprendono la rivalutazione del 25%.

AREE FABBRICABILI
Le stesse regole di determinazione della base imponibile previste per i terreni agricoli si applicano anche alle aree fabbricabili, cioè quelle classificate come tali nel piano regolatore o in altro strumento urbanistico, a condizione che le stesse:
· siano possedute da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale.
· siano effettivamente destinate all'attività agricola (così come definita dall'articolo 2135 del codice civile) da parte dei soggetti proprietari. Il rispetto delle due condizioni è un requisito indispensabile per l'applicazione alle aree fabbricabili della base imponibile determinata come per i terreni agricoli.
Ne deriva che, qualora terreni compresi in aree edificabili vengano concessi in affitto, anche a familiari, non sarà possibile procedere nel modo suesposto, e il proprietario dovrà assolvere l'ICI nei modi ordinari previsti per le aree edificabili, cioè in base al valore di mercato dell'area alla data del 1° gennaio.
Si ricorda, infine, che il comune può, comunque, disporre ulteriori condizioni per considerare agricole le aree fabbricabili.

ESENZIONI
La disciplina ICI prevede, per i terreni agricoli, apposite esclusioni. In particolare, sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili i terreni agricoli ricadenti in zone montane o di collina, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (l'elencazione delle zone montane è riportata nell'allegato alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993).

Ciao Raffaella
 

estest

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Magari fossero esclusi, l'ICI non solo si deve pagare sui fabbricati rurali, bisogna anche trasferire al catasto urbano tutti i fabbricati che hanno perso le caratteristiche di ruralita'.
 

raffaella

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estest ha scritto:
Magari fossero esclusi, l'ICI non solo si deve pagare sui fabbricati rurali, bisogna anche trasferire al catasto urbano tutti i fabbricati che hanno perso le caratteristiche di ruralita'.
Da anni i fabbricati rurali che non hanno più le caratteristiche dovrebbero essere riaccatastati, ma tra una proroga e l'altra...
 

raffaella

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Agente Immobiliare
a costo di essere noiosa: ho scovato questo articolo e ve lo propongo:

ICI – fabbricati rurali

La Camera dei Deputati ha definitivamente convertito in legge il decreto-legge n. 207/08 avente per oggetto la proroga di termini.

Le disposizioni concernenti l’esclusione dall’ICI dei fabbricati rurali sono definitive. Il testo del comma 1-bis, dell’articolo 23, del d.l. 207/08, così come introdotto dal Parlamento in sede di conversione, è il seguente:

Art. 23

1-bis. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 e successive modificazioni.

2 marzo 2009
Ciao Raffaella
 

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