VI. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
Il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, disciplinante la normativa in materia di ICI, contiene alcune disposizioni specifiche in riferimento ai terreni agricoli, che riguardano sia le modalità di calcolo e versamento dell'imposta, sia particolari riduzioni e agevolazioni.
COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI AI FINI ICI
Come verrà descritto di seguito, alcune agevolazioni in materia di ICI si applicano ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli.
Al riguardo, si evidenzia che, con riferimento alle predette agevolazioni, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali tenuti dall'INPS, e soggette al versamento dei contributi obbligatori per invalidità, vecchiaia e malattia.
La cancellazione da tali elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
BASE IMPONIBILE TERRENI AGRICOLI
Per i terreni agricoli, ai fini della determinazione della base imponibile ICI, si considera il reddito dominicale rivalutato del 25 per cento e moltiplicando tale risultato per 75.
Pertanto si ha: Base imponibile terreni agricoli = [Reddito dominicale + (Reddito dominicale x 25%)] x 75
GUIDA FISCALE PER IL SETTORE AGRICOLO 27
Il reddito dominicale preso in considerazione è quello risultante in catasto al 1° gennaio di ogni anno. Si tenga presente che i redditi dominicali anche di recente attribuzione non comprendono la rivalutazione del 25%.
AREE FABBRICABILI
Le stesse regole di determinazione della base imponibile previste per i terreni agricoli si applicano anche alle aree fabbricabili, cioè quelle classificate come tali nel piano regolatore o in altro strumento urbanistico, a condizione che le stesse:
· siano possedute da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale.
· siano effettivamente destinate all'attività agricola (così come definita dall'articolo 2135 del codice civile) da parte dei soggetti proprietari. Il rispetto delle due condizioni è un requisito indispensabile per l'applicazione alle aree fabbricabili della base imponibile determinata come per i terreni agricoli.
Ne deriva che, qualora terreni compresi in aree edificabili vengano concessi in affitto, anche a familiari, non sarà possibile procedere nel modo suesposto, e il proprietario dovrà assolvere l'ICI nei modi ordinari previsti per le aree edificabili, cioè in base al valore di mercato dell'area alla data del 1° gennaio.
Si ricorda, infine, che il comune può, comunque, disporre ulteriori condizioni per considerare agricole le aree fabbricabili.
ESENZIONI
La disciplina ICI prevede, per i terreni agricoli, apposite esclusioni. In particolare, sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili i terreni agricoli ricadenti in zone montane o di collina, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (l'elencazione delle zone montane è riportata nell'allegato alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993).
Ciao Raffaella