Skino

Membro Attivo
Privato Cittadino
Buongiorno, Bonus 110%, se un inquilino avesse delle pendenze cospicue con lo stato per tasse non pagate negli anni precedenti, i restanti inquilini a quali rischi potrebbero andare incontro a fine lavori? Grazie.
 
U

Utente Cancellato 72152

Ospite
Per quanto riguarda i debiti del singolo condomino verso lo STATO, non ho finora trovato nulla.

Per quanto riguarda i debiti del singolo condomino VERSO IL CONDOMINIO (= morosità condominiale), ho trovato questo:


Copio e incollo testualmente, da qui in avanti, senza aggiungere nulla:

Le spese condominiali vincolo per accedere al superbonus​

Nessuna detrazione, e nessuna cessione del credito, per chi non ha pagato le spese condominiali. Un quesito importante, quello dei condòmini morosi, considerato che quello della morosità incolpevole non è un fenomeno di poco conto.
Dunque alla domanda se chi non paga le quote condominiali può cedere il credito d’imposta, corrispondente alle detrazioni spettanti grazie al Superbonus 110%, l’Agenzia delle Entrate ha risposto in modo netto affermando che “nel caso di condòmino moroso l’amministratore non dovrà comunicare nessun dato riferito allo stesso in quanto il condòmino, non avendo versato le quote condominiali, non ha diritto alla detrazione”.
Ancora l’Agenzia delle Entrate ricorda che l’amministratore di condominio «deve comunicare all’Agenzia delle Entrate le cessioni dei crediti corrispondenti alle detrazioni esclusivamente per un ammontare proporzionato al rapporto tra quanto versato da ciascun condòmino entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento della spesa e quanto dovuto dal condomino stesso». Nella sostanza,, si può cedere solo ciò che è stato maturato in ragione di un pagamento e non in ragione della quota pro capite dei lavori effettuati dal condominio nel suo complesso.


Quindi se il condòmino sceglie di pagare i lavori rientranti nel Superbonus 110% mediante cessione del credito o sconto in fattura occorre che sia in pari con il pagamento delle rate condominiali. Ricordiamo che le possibilità per poter usufruire delle detrazioni sono di tre diversi tipi: detrarre il credito d’imposta dalla propria dichiarazione dei redditi, optare per lo sconto in fattura oppure per la cessione stessa del credito. Se il condòmino moroso sceglie il metodo della detrazione del credito dalla propria dichiarazione dei redditi ha tempo per adempiere ai propri obblighi nei confronti del condominio sino al termine di legge per la presentazione della propria dichiarazione dei redditi. In questo modo, se provvede a mettersi in pari con il condominio, quel soggetto può usufruire dei vantaggi fiscali che il Superbonus 110% comporta già nella dichiarazione dei redditi che va a presentare.
Se, invece, il condòmino moroso sceglie la cessione del credito alla ditta che effettua i lavori, o lo sconto in fattura, è necessario che paghi all’amministratore con regolarità le quote condominiali entro il termine previsto per la chiusura del bilancio del condominio. Se, a quella data, il singolo, non sia in pari con il versamento delle quote, non potrà avvalersi dello sgravio fiscale. Non ultimo, va detto che i condòmini in regola con i pagamenti non sono esposti a dover corrispondere la quota imputabile al condòmino moroso.
A questo proposito va detto che deve essere costituito il fondo spese di cui all’articolo 1135 del Codice Civile. Il suddetto articolo afferma che l’assemblea dei condomini provvede «alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori; se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituto in relazione ai singoli pagamenti dovuti».
Ricordiamo ancora che il soggetto, il condominio o la società che hanno diritto al Superbonus possono chiedere il trasferimento del credito d’imposta alla banca per ottenere liquidità immediata: in questo caso il beneficiario del Superbonus può cedere il credito alla banca ottenendo la cifra necessaria allo svolgimento degli interventi, invece di attendere i 5 anni successivi per la detrazione.
 
U

Utente Cancellato 72152

Ospite
Ho trovato questo forum dove si parla di CESSIONE DEL CREDITO IN PRESENZA DI CARTELLE ESATTORIALI:


L'art. 31 del DL 78/2010 stabiliva l'impossibilità di compensare dei crediti erariali in caso di cartelle esattoriali scadute; il Decreto Rilancio ha sospeso gli effetti di tale articolo.
L'art. 31 citato non permetteva di poter utilizzare un credito erariale per compensare imposte, prima era necessario pagare i debiti erariali in particolare quelli già esatti con cartella. Ora tale regola è superata, si possono utilizzare i crediti per compensare altre imposte, anche in caso di cartelle esattoriali non pagate. Pertanto non è precluso a chi avesse cartelle esattoriali, cedere il credito.
In ogni caso, per chi non sceglie la cessione del credito, è necessario provvedere al pagamento dei costi, così da avere disponibile la detrazione IRPEF da portare in diminuzione delle imposte. Situazione non certamente da "moroso".
 
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U

Utente Cancellato 72152

Ospite
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ho trovato questo:

Se non si è in regola con le tasse, cioè con delle cartelle esattoriali arretrate da pagare e si è con difesa debitori, è possibile chiedere la cessione del credito?
Si rivolga ad un professionista abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) o ad un responsabile dell’assistenza fiscale dei CAF che dovrà rilasciare il visto di conformità per una valutazione specifica della sua situazione tributaria.
 

Luigi PROIETTI

Membro Attivo
Professionista
Credo che quello che cerchi lo trovi qui
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Giuseppe Di Massa

Membro Senior
Agente Immobiliare
Buongiorno, Bonus 110%, se un inquilino avesse delle pendenze cospicue con lo stato per tasse non pagate negli anni precedenti, i restanti inquilini a quali rischi potrebbero andare incontro a fine lavori? Grazie.
Può chiedere il bonus ed ottenerlo, cederlo e fare tutto ciò che vuole, il fisco però può pignorare i crediti d'imposta certi, liquidi ed esigibili, il 110% sembra proprio che lo sia. Nella lontana ipotesi che capiti il condomino pignorato dovrebbe pagare la quota dei lavori di tasca propria. Non mi risultano casi realmente accaduti col 110 (che però è relativamente recente), ma con altri crediti si.
 

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